F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 20 Agosto 2015 (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARGHIGIANI MARCO, CABECCIA MARCO, CAMPITELLI LUCIANO, CENICCOLA ENRICO, CORDA NINNI, DELLEPIANE ALDO, DI GIUSEPPE MARCELLO, DI NICOLA ERCOLE, DI LAURO FABIO, MATTEINI DAVIDE, PESCE GIULIANO, Società SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC, SS BARLETTA CALCIO Srl, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, SAVONA FBC Srl, SS TERAMO CALCIO Srl – (nota n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 20 Agosto 2015 (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARGHIGIANI MARCO, CABECCIA MARCO, CAMPITELLI LUCIANO, CENICCOLA ENRICO, CORDA NINNI, DELLEPIANE ALDO, DI GIUSEPPE MARCELLO, DI NICOLA ERCOLE, DI LAURO FABIO, MATTEINI DAVIDE, PESCE GIULIANO, Società SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC, SS BARLETTA CALCIO Srl, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, SAVONA FBC Srl, SS TERAMO CALCIO Srl – (nota n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.7.2015). Il deferimento Con provvedimento n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.7.2015, pervenuto al Tribunale in data 31.7.2015, il Procuratore Federale ha deferito: - BARGHIGIANI Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante all’interno e nell’interesse della Società Savona FCB Srl; - CAMPITELLI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SS Teramo Calcio Srl; - CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl; - DELLEPIANE Aldo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Savona FCB Srl; - DI GIUSEPPE Marcello, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società SS Teramo Calcio Srl; - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl; - MATTEINI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SDARL Luparense San Paolo FC; - PESCE Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC; per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, al fine di ottenere la vittoria alla Società SS Teramo Calcio Srl ed il conseguente vantaggio in classifica, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, Campitelli e Di Giuseppe per aver incaricato Di Nicola di organizzare la combine relativa alla gara in questione, per la quale il Campitelli versava un corrispettivo in denaro; Di Nicola per aver aderito alla proposta illecita e per avere, a propria volta, per il tramite di Matteini, cercato di corrompere, non riuscendovi, due calciatori del Savona, nonché per aver corrotto, attraverso Corda e Barghigiani, alcuni calciatori del Savona allo stato non identificati; Pesce per aver cooperato per l’alterazione della gara e per aver percepito del denaro; Dellepiane per aver anch’egli aderito alla proposta illecita, percependo a tal fine una somma di denaro. Con le aggravanti di cui al’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per Corda e Di Nicola, della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15. - CABECCIA Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015; - CENICCOLA Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sortivo, riguardanti la gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015; - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015, per aver agevolato le scommesse di Di Lauro e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Di Lauro, riguardanti la gara predetta; - DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015, per aver agevolato le scommesse di Di Nicola e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Di Nicola, riguardanti la gara predetta; - DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015; - SAVONA FBC Srl: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e del’art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Dellepiane. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a BARGHIGIANI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CABECCIA, con riferimento alla violazione del’art. 7, comma 7, del CGS; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CENICCOLA, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; - SS TERAMO CALCIO Srl: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e del’art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica: a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Savona – Teramo del 2 maggio 2015; - SS BARLETTA CALCIO Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Corda. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS; - SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA oggi SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Matteini. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica. Le memorie difensive Con provvedimento del 31.7.2015, l’inizio del dibattimento veniva fissato per il giorno 12 agosto 2015. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, tutti i deferiti, ad eccezione di Corda Ninni e della Società SS Barletta Calcio Srl, facevano pervenire memorie difensive, con allegata documentazione, nelle quali sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e formulate istanze istruttorie. In particolare: - BARGHIGIANI Marco eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - CAMPITELLI Luciano eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - DELLEPIANE Aldo eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - DI GIUSEPPE Marcello eccepiva l’improcedibilità dell’azione disciplinare (sul presupposto della “mancanza di soggetti individualizzati corresponsabili dell’illecito contestato”) e, nel merito, l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - MATTEINI Davide eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - PESCE Giuliano chiedeva lo stralcio della propria posizione in attesa che la Procura Federale depositasse il documento del 30 luglio 2015 contenente le dichiarazioni del deferito Ninni Corda; in subordine lo stralcio del suddetto documento contenente le dichiarazioni del Corda, ed inoltre avanzava istanze istruttorie; - CABECCIA Marco eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - CENICCOLA Enrico eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - DI LAURO Fabio eccepiva, preliminarmente, la violazione del diritto di difesa, trovandosi lo stesso agli arresti domiciliari, e, quindi, nell’impossibilità di poter essere ascoltato e comunque di prendere parte all’udienza fissata per la discussione del deferimento; nel merito, eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - SAVONA FBC Srl: eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta, chiedendo, in subordine, l’irrogazione di una sanzione nel minimo edittale; - SS TERAMO CALCIO Srl eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta, chiedendo, in subordine, l’irrogazione di una sanzione nel minimo edittale; - SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA oggi SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC, eccepiva l’insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta, chiedendo, in subordine, l’irrogazione di una sanzione nel minimo edittale con eventuale conversione in sanzione pecuniaria; Gli atti di intervento Intervenivano nel procedimento, con separate memorie, a sostegno delle domande svolte dalla Procura Federale, le Società Ascoli Picchio FC 1898, AS Gubbio 1910, FC Forlì e San Marino Calcio. Il dibattimento Al dibattimento, svoltosi il 12 agosto 2015, sono comparsi: - il Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi; il Procuratore Federale Aggiunto Dott. Gioacchino Tornatore; i Sostituti Procuratori Federali; - i deferiti Cabeccia, Campitelli, Di Giuseppe, Matteini, Pesce, le Società Savona FBC Srl e SS Teramo Calcio Srl, assistiti dai propri difensori; - i difensori di Barghigiani, Ceniccola, Corda, Dellepiane, Di Nicola, Di Lauro, Società SSDARL Luparense San Paolo FC, L’Aquila Calcio 1927 Srl; - i dirigenti e i difensori delle Società Ascoli Picchio FC 1898, AS Gubbio 1910, FC Forlì e San Marino Calcio che hanno chiesto di intervenire nel procedimento. Preliminarmente, prima dell’apertura del dibattimento, il Tribunale esaminava le richieste di intervento presentate dalle Società Ascoli Picchio FC 1898, AS Gubbio 1910, FC Forlì e San Marino Calcio e le istanze di stralcio presentate dai deferiti Ercole Di Nicola, Fabio Di Lauro, Giuliano Pesce e l’Aquila Calcio 1927 Srl, sulle quali, dopo aver ascoltato i rappresentanti degli interessati e la Procura Federale, provvedeva con l’Ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: Ordinanza n. 1 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare esaminate le istanze di intervento presentate dalle Società Ascoli Picchio FC 1898, AS Gubbio 1910, FC Forlì e San Marino Calcio e di stralcio della propria posizione presentate dai deferiti Ercole Di Nicola, Fabio Di Lauro, Giuliano Pesce e l’Aquila Calcio 1927; ritenuto, quanto alle istanze di intervento, che le suddette Società sono portatrici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 3 e 41, comma 7 CGS, di un interesse indiretto, anche di classifica, all’esito del presente procedimento; che appaiono irrilevanti le eccezioni sollevate dalla Società Teramo avverso l’ammissibilità dell’intervento della Società Ascoli ed infondata la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa di eventuali provvedimenti della Procura Federale in merito a denunce alla stessa presentate aventi ad oggetto fatti estranei al presente procedimento; ritenuto, quanto alle istanze di stralcio, che le stesse non possono essere accolte, in quanto, per i deferiti Di Nicola e Di Lauro, così come evidenziato dalla Procura Federale, la circostanza che gli stessi si trovino agli arresti domiciliari non rileva, poiché, per un verso, non incide, né ha inciso, sulla possibilità degli stessi di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avendo facoltà di rivolgere apposita richiesta in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata avanzata, e, per altro verso, che gli stessi non hanno mai presentato richiesta di essere ascoltati nel presente dibattimento, nel quale si sono ritualmente costituiti a mezzo del proprio difensore, con il quale non risulta abbiano avuto od abbiano attualmente impedimenti di colloquio e contatto; per il deferito Pesce, che non spiega alcuna rilevanza la circostanza, posta a base della propria richiesta, che altro deferito abbia rilasciato ulteriori dichiarazioni alla Procura Federale in data 30 luglio 2015; per la Società L’Aquila, che il mancato stralcio della posizione del De Nicola, a cui la propria richiesta era subordinata, rende infondata detta istanza; ammette le Società Ascoli Picchio FC 1898, A.S. Gubbio 1910, FC Forlì e San Marino Calcio a partecipare al presente procedimento e rigetta le istanze di stralcio presentate dai deferiti Ercole Di Nicola, Fabio Di Lauro, Giuliano Pesce e L’Aquila Calcio 1927, riservando, all’esito del dibattimento, la valutazione in merito all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal deferito Ninni Corda alla Procura Federale in data 30 luglio 2015.” Il Tribunale ha poi esaminato le richieste di ammissione di mezzi istruttori proposte da alcuni dei deferiti e su queste istanze il Tribunale ha provveduto con l’Ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta: Ordinanza n. 2 “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: ammette la documentazione depositata dai deferiti, riservando alla fase decisionale ogni valutazione in merito alla sua rilevanza; ritiene ammissibile e rilevante la prova testimoniale articolata dalla difesa del Sig. Campitelli limitatamente alla circostanza di cui al capitolo 6 della propria memoria e, per l’effetto, dispone l’escussione di due testi, presenti in loco, a scelta del deferito tra quelli indicati nella propria memoria, con esclusione dei Sig.ri Ercole Cimini e Gianluca Scacchioli, in quanto accreditati come rappresentanti della parte SS Teramo Calcio Srl e presenti al dibattimento, ammettendo il controesame richiesto da parte della difese dell’Ascoli Picchio FC 1898, dell’AS Gubbio 1910 e dell’FC Forlì; rigetta la prova testimoniale articolata dalla difesa del Sig. Campitelli al capitolo 21 della propria memoria, in quanto inammissibile poiché l’unico teste indicato a rispondere sulla circostanza è il Sig. Ercole Cimini, accreditato come rappresentante della parte SS Teramo Calcio Srl e presente al dibattimento; rigetta tutte le ulteriori istanze istruttorie svolte dai deferiti in quanto inammissibili ed irrilevanti; rigetta le istanze di sospensione del dibattimento e di concessione di termine per il deposito di una memoria avanzata dalla difesa del Sig. Di Nicola, in quanto rispettivamente infondata ed inammissibile, poiché la parte aveva termine per depositare propri scritti, ai sensi dell’art. 41, comma 2 CGS, sino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.” Al termine il Tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere. Le richieste della Procura Federale e dei deferiti Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Barghigiani Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante all’interno e nell’interesse della Società Savona FBC Srl. Violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica. Relativamente al Signor Barghigiani, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: inibizione di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi e ammenda di € 70.000,00 (€ settantamila/00), così determinata: inibizione di 4 (quattro) anni e ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00) per l’illecito sportivo più 6 (sei) mesi e € 10.000,00 (€ diecimila/00) per le aggravanti. - Cabeccia Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Savona FBC Srl. Violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS. Relativamente al Signor Cabeccia, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestategli, si chiede la sanzione di: squalifica di 6 (sei) mesi e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). - Ceniccola Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la Società Savona FBC Srl. Violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS. Relativamente al Signor Ceniccola, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestategli, si chiede la sanzione di: inibizione di 6 (sei) mesi e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). - Campitelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Teramo Calcio Srl. Violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica. Relativamente al Signor Campitelli, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: inibizione di 5 (cinque) anni più preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00), così determinata: inibizione di 5 (cinque) anni più preclusione e ammenda di € 70.000,00 (€ settantamila/00) per l’illecito sportivo più € 10.000,00 (€ diecimila/00) per le aggravanti contestate. - Corda Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl. Violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15. Relativamente al Signor Corda, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: squalifica di 1 (uno) anno e 3 (tre) mesi ex art. 24 CGS. - Dellepiane Aldo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl. Violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica. Relativamente al Signor Dellepiane, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: inibizione di 5 (cinque) anni più preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00), così determinata: inibizione di 5 (cinque) anni più preclusione e ammenda di € 70.000,00 (€ settantamila/00) per l’illecito sportivo più € 10.000,00 (€ diecimila/00) per le aggravanti contestate. - Di Giuseppe Marcello, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società SS Teramo Calcio Srl. Violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica. Relativamente al Signor Di Giuseppe, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: inibizione di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi e ammenda di € 70.000,00 (€ settantamila/00), così determinata: squalifica di 4 (quattro) anni e ammenda di € 60.000,00 per l’illecito sportivo più 6 (sei) mesi ed € 10.000,00 (€ diecimila/00) per le aggravanti contestate. - Di Lauro Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC. a) Violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; b) violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; c) violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS. Relativamente al Signor Di Lauro, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: squalifica di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi e ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), così determinata: squalifica di 2 (due) anni e ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub a) più in continuazione ulteriori 1 (uno) mese ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub b) più in continuazione ulteriori 2 (due) mesi ed € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub c) - Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl. a) Violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15; b) violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS. Relativamente al Signor Di Nicola, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: inibizione di 4 (quattro) anni e 10 (dieci) mesi e ammenda di € 85.000,00 (€ ottantacinquemila/00), così determinata: squalifica di 4 (quattro) anni e ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00) per l’illecito sportivo sub a) più 6 (sei) mesi ed € 10.000,00 (€ diecimila/00) per le aggravanti sub a) più in continuazione ulteriori 3 (tre) mesi ed € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub b) più in continuazione ulteriori 1 (uno) mese ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub c). - Matteini Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo FC. Violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica. Relativamente al Signor Matteini, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi e ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00), così determinata: squalifica di 3 (tre) anni e ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) per l’illecito sportivo più 6 (sei) mesi ed € 10.000,00 (€ diecimila/00) per le aggravanti contestate. - Pesce Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC. Violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica. Relativamente al Signor Pesce, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: inibizione di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi e ammenda di € 70.000,00 (€ settantamila/00), così determinata: inibizione di 4 (quattro) anni e ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00) per l’illecito sportivo più 6 (sei) mesi e € 10.000,00 (€ diecimila/00) per le aggravanti contestate. - la Società SS Barletta Calcio Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Corda, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS. Relativamente alla Società Barletta Calcio Srl, affermata la responsabilità del suo tesserato, si chiede la sanzione di: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. - la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, a) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS. Relativamente alla Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, affermata la responsabilità del suo tesserato, si chiede la sanzione di: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 più ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00). - la Società SDARL Luparense San Paolo FC SSD (già ARL Atletico San Paolo Padova), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Matteini, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS. Relativamente alla Società SDARL Luparense San Paolo FC SSD, affermata la responsabilità del suo tesserato, si chiede la sanzione di: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. - la Società Savona FBC Srl, a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Dellepiane, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cabeccia e Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS. Relativamente alla Società Savona FBC Srl, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 più 10 (dieci) punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016 più ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). - la Società SS Teramo Calcio Srl, a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS. Relativamente alla Società SS Teramo Calcio Srl, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 più 20 (venti) punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016. I difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie conclusioni, mentre i difensori delle Società ammesse quali terze interessate hanno chiarito le ragioni del proprio intervento. Al termine della discussione, il Tribunale ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la Camera di consiglio. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. Premessa Prima di passare ad esaminare, nel dettaglio, le ragioni di accoglimento del deferimento proposto e le singole responsabilità dei soggetti coinvolti, va evidenziato come la vicenda che ci occupa abbia testimoniato l’esistenza di un sistema “parassitario”, radicato e ramificato, che “vive” alle spalle dell’organizzazione ufficiale delle manifestazioni sportive, e che garantisce, con diversità finalità (dal vantaggio in classifica, al vantaggio economico determinato dalle vincite per gli scommettitori), ed in un arco temporale davvero ridotto (anche pochi giorni) l’ottenimento di un determinato risultato di una o più gare. Perché, se non si parte da qui, se non si parte da questo presupposto, non si comprende non solo la gravità del fenomeno, ma nemmeno perché all’interno delle sue maglie, davvero strette, finiscano per restare impigliati anche soggetti non avvezzi a comportamenti contra legem, che, a loro volta, pongono in essere, loro stessi, comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico che li ha determinati ed alle motivazioni che li hanno ispirati. Comportamenti che sono espressione di quel clima “omertoso” – e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche in atti ne sono la conferma - che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati. Di seguito, riassunta brevemente la vicenda, verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, si ricorda che: a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime; b) successivamente la Procura Federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. Nel merito, il Tribunale ritiene di dover rilevare, in termini generali, come, nel presente procedimento, le dichiarazioni aventi natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, debbano essere considerate caratterizzate da profili di credibilità e di attendibilità e che, come più volte ribadito nelle decisioni del TNAS più avanti citate, lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Le violazioni contestate Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura Federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Savona – Teramo, disputatasi il 2 maggio 2015, in violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura Federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e che alcuni tesserati hanno effettuato scommesse anche sulla base di comportamenti diretti ad acquisire conoscenze tali da consentire di puntare su gare sicure, in violazione del divieto sancito dall’art. 6, commi 1 e 5, CGS. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, anche in considerazione del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessario, al contrario, il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’Ordinamento Federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (cfr. TNAS, Signori/FIGC del 15/9/2011; Amodio/FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia/FIGC del 2/01/2012). L’illecito e le singole responsabilità dei deferiti La gara in questione è Savona – Teramo, disputatasi il 2 maggio 2015 (penultima giornata del campionato di Lega Pro) e conclusasi con la vittoria della squadra abruzzese. Preliminarmente, si da atto che, in data 1° luglio 2015, il tesserato Ninni Corda ha reso dichiarazioni confessorie alla Procura Federale, con le quali ha confermato di aver ricevuto proposte per alterare il risultato della gara in oggetto; di essersi incontrato, a tal fine, a Bisceglie con il Di Nicola ed il Di Giuseppe, incontro nel corso del quale il Di Nicola gli disse che il Teramo era disposto a corrispondere, come confermato dallo stesso Di Giuseppe, complessivamente settantamila euro; di avere avuto conferma che la “combine” fosse andata a buon fine nel corso di un incontro avuto, tra fine maggio ed inizio giugno 2015, con Barghigiani; di aver saputo, sempre dal Barghigiani, nel corso di detto incontro, che una parte dei soldi pagati dal Teramo per vincere la gara erano stati riscossi dal Presidente del Savona Dellepiane. Questa, in estrema sintesi, la vicenda, che ora meglio passiamo ad illustrare, andando a verificare e valutare gli specifici comportamenti dei tesserati deferiti, come risulta provata dalla documentazione agli atti. Il 27 aprile 2015 (quindi, appena cinque giorni prima dello svolgimento dell’incontro), il Direttore sportivo del Teramo, Marcello Di Giuseppe, contattava telefonicamente il Direttore sportivo dell’Aquila, Ercole Di Nicola, affinché questi, dietro compenso e grazie, evidentemente, alla sua nota rete di relazioni, “combinasse” il risultato della suddetta gara in favore del Teramo. La necessità di avere la certezza della vittoria nasceva, per il Teramo, dal volersi garantire, alla penultima giornata, la matematica vittoria del campionato di Lega Pro e, quindi, la promozione diretta in Serie B, in quel momento messa ancora più in forse dalla circostanza che l’ultima partita del torneo si sarebbe dovuta disputare contro la squadra seconda in classifica, cioè l’Ascoli. Quindi, un eventuale risultato negativo (pareggio o sconfitta) del Teramo contro il Savona, avrebbe consentito all’Ascoli, se vittorioso nella penultima giornata, di andarsi a giocare l’ultima partita con il Teramo avendo la possibilità, in caso di vittoria, di superarlo definitivamente in classifica. Da quel momento in poi, e fino a pochi minuti prima dell’inizio della gara, il Di Nicola, attraverso la propria rete di relazioni, organizzava la “combine”, contattando in prima persona, o attraverso i soggetti da lui stesso incaricati, quei tesserati (al momento non noti) che avrebbero dovuto portare, come in effetti hanno portato, ciascuno in ragione del proprio ruolo, al risultato della vittoria per il Teramo. In questo lasso di tempo, il Di Nicola si premurava di far avvicinare, prima, alcuni calciatori del Savona e, poi, a fronte del rifiuto di questi a prendere parte all’illecito, alzando il tiro, riusciva a fissare direttamente degli incontri tra i rappresentanti delle due Società. Una volta ottenuta conferma del raggiungimento della “combine”, e, quindi, che la gara avrebbe avuto l’esito sperato, il Di Nicola si attivava, con altri tesserati, anche per scommettere sul risultato della stessa. Raggiunto lo scopo, nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento della partita, e fino alla data del 18 maggio 2015, il Di Nicola, a compimento della sua attività, si attivava e premurava che tutti i soggetti da lui coinvolti nella “combine” riscuotessero il compenso pattuito. Ercole Di Nicola Il ruolo del Di Nicola, nell’intera vicenda, è decisivo. Nel contesto della “combine”, come ricordato, il Di Nicola assume il ruolo del “regista”, del soggetto a cui tutti fanno riferimento per organizzare e dirigere l’operazione, così da condurla all’esito prefissato. Il deferito entra in scena sin dall’inizio. Viene contattato, difatti, dal Di Giuseppe, Direttore sportivo del Teramo, in data 27 aprile 2015, alle ore 10.58, proprio per affidargli l’incarico di truccare il risultato della gara. La conversazione telefonica tra i due è paradigmatica di quello che poi sarà il vocabolario omertoso dell’intera vicenda. Il Di Giuseppe chiedeva al Di Nicola, evidentemente conosciuto dal primo per la sua capacità di “combinare” il risultato delle partite, di incontralo, da li a qualche minuto, senza aggiungere altro, ed il secondo, nel raccogliere l’invito, si preoccupava di segnalare la necessità di incontrarsi in una “parte” dove non vi fosse “gente”. Avvenuto l’incontro tra i due - di cui possiamo logicamente evincere l’oggetto, alla luce di quanto accadrà nel prosieguo - il Di Nicola si attivava per riuscire a truccare il risultato della gara. É del giorno successivo, 28 aprile 2015, la conversazione tra il Di Nicola e Davide Matteini, tesserato del San Paolo Padova, dal primo contattato affinché, come si evince chiaramente in un successivo colloquio telefonico avuto tra i due il giorno 29 aprile 2015, alle ore 11.13, quest’ultimo avvicinasse i calciatori del Savona Cabeccia e Marchetti, conosciuti dallo stesso Matteini, con l’evidente intento di fargli “vendere” la partita (Di Nicola: “ci interessa Cabeccia e Marchetti … vai e vedi la disponibilità”, Matteini: “due denari”, Di Nicola: “no due denari, noi ci facciamo dare tre … ci facciamo dare in totale capito? … se riesci qualcosa in meno anche …”, Matteini: “quindi gli dico, va bé in due gli dico … io gli dico due denari”), tentativo, poi, andato a vuoto per il diniego implicito, del Marchetti, anche solo a parlare con il Matteini e di quello espresso, viceversa, dal Cabeccia, malgrado gli fosse stato offerto un corrispettivo di cinquantamila euro (Matteini: “… l’isolano aveva già un po’ capito la situazione … però hanno rifiutato dire … sono arrivato fino a 50 … ma loro hanno detto di no … no Davide non faccio niente … lui mi ha detto così … e quell’altro aveva già capito … quando gli ho detto che ti devo parlare di persona … e mi ha detto che non si è nemmeno presentato … ho provato a chiamarlo … ma non mi ha risposto … non vorrei”). E sono sempre ricomprese nei giorni 28 e 29 aprile 2015 le conversazioni telefoniche del Di Nicola con Marco Calleri (procuratore di calciatori), affinché gli fornisse notizie su Ninni Corda (all’epoca allenatore del Barletta, ma nel recente passato allenatore del Savona) per poterlo contattare al fine di fissare un immediato incontro; con Ninni Corda, per conoscere la disponibilità evidentemente dei giocatori o dei rappresentanti del Savona a vendere la partita (Di Nicola: “c’è apertura lì?”, Corda: “eh, … non lo so! Ah ma parli di loro!? no!”); per chiedergli la disponibilità a contattare qualcuno del Savona (Di Nicola: “allora, tu giacché stai su è meglio perché io non faccio parlare a Marco per l’operazione, tu … ci parli tu, hai capito?!”); per segnalargli l’urgenza di incontrarsi a strettissimo giro (Corda: “giovedì”, Di Nicola: “è tardi!”); per garantire il pagamento di un corrispettivo per lo stesso Corda e per tutti i soggetti coinvolti (Di Nicola: “vuoi chiedere due mani ti diamo due mani, hai capito?! … dobbiamo stare bene tutti!”); con Riccardo Leone, suo amico, a cui preannunciava il suo arrivo, nella serata del 29 aprile, a Barletta, per incontrarsi proprio con Ninni Corda; con Marcello Di Giuseppe, Direttore sportivo del Teramo, per incontrarlo personalmente ed aggiornarlo sullo stato dell’organizzazione della “combine” e per prendere accordi sulla trasferta a Barletta per incontrare il Corda. “Chiusa” questa prima fase, il 30 aprile 2015 se ne apre una seconda, nella quale Di Nicola “alza” il tiro, contattando, sempre per via telefonica, ed una volta avuto il via libera dal Di Giuseppe - a cui aveva comunicato l’esito negativo del contatto con i calciatori Marchetti e Cabeccia (Di Nicola: “Matteini, semaforo rosso, totale! … uno non si è presentato e l’altro niente da fare”), che, a sua volta, aveva evidentemente sentito in merito il Presidente del Teramo Luciano Campitelli (Di Giuseppe: “eh … io adesso sono stato da Campitelli dai Ercole lunedì … eh … tutto a posto”) - il “referente” del Savona, Marco Barghigiani, per fissare un incontro tra lo stesso Di Nicola, Barghigiani e Di Giuseppe in località Fabro, incontro tenutosi, di seguito, nel pomeriggio della stessa giornata del 30 aprile 2015. All’esito di quell’incontro, nella tarda serata del 30 aprile 2015, il Barghigiani invierà un messaggio sms al Di Nicola per comunicargli la disponibilità a chiudere l’affare (“Buonasera, ho sentito il Presidente e mi ha confermato la sua disponibilità di incontrare i tuoi amici imprenditori lunedì alle ore 09.00 nel suo ufficio. Attendo tua risposta perché domani dovrei vederlo e così posso confermare appuntamento. Buona serata”). Di Nicola, a quel punto, nella stessa serata contattava immediatamente Di Giuseppe ed ancora Barghigiani per avere, da parte di entrambi, le conferme richieste, e cioè che alla riunione partecipassero i rappresentanti delle due Società, e che i rappresentanti del Teramo si sarebbero presentati con il denaro richiesto. Ed è in questa fase che si inseriscono i contatti telefonici tra il De Nicola e Fabio Di Lauro (all’epoca, allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC), finalizzati a scommettere sulla gara una volta raggiunta la certezza del risultato (Di Lauro: “Teramo vince? Che dici?”, Di Nicola: “Stiamo vedendo … ehe … sto aspettando loro”), poi riavuti, in prossimità del raggiungimento dell’accordo, sia con Di Lauro che con il Matteini proprio per scommettere sul risultato della vittoria del Teramo. Si arriva, quindi, al giorno della gara (2 maggio 2015). Alle ore 12.30, presso l’uscita autostradale di Albisola, in un bar denominato Ambra Cafè, si teneva l’incontro, organizzato dal Di Nicola, a cui partecipavano, per il Teramo, il Di Giuseppe ed il Campitelli, e, per il Savona, il Barghigiani ed Enrico Ceniccola (consulente del Presidente della Società Dellepiane), rimasto, però, mero “spettatore” della vicenda. L’incontro si concludeva con il perfezionamento dell’accordo, e con la previsione che il pagamento del corrispettivo pattuito sarebbe stato versato nelle settimane a seguire. Di questo, lo stesso Di Nicola si faceva garante nei confronti del Barghigiani (Barghigiani: “no, ti dicevo … va beh tutto a posto però, per ‘amor di Dio sei tu che garantisci la persona … però capisci bene che quando uno fa una cessione di quote un preliminare uno per lo meno dice: “ao, mettimi per lo meno una forma di, di, di.. di quanto … di garanzia che me la prendi la Società” hai capito?!”, Di Nicola: “si, si, no no ma tu allora tu stai a posto ti garantisco io, stai tranquillo non ti”). Disputato l’incontro, e conclusosi con la vittoria del Teramo, il Di Nicola si attivava per ottenere la riscossione delle somme e perché tutti i soggetti da lui coinvolti ricevessero il corrispettivo pattuito. In questo senso, significative sono le conversazioni telefoniche avute con il Barghigiani (il 2 maggio 2015 alle ore 18.12, per dare conferma che il Teramo avrebbe rispettato l’impegno di pagare; l’11 maggio 2015 alle ore 13.30 ed alle ore 17.24, per riscuotere quanto pattuito), con il Campitelli (2 maggio 2015 alle ore 19.39: Campitelli “Ci vediamo domani a Roseto e ci prendiamo un caffè”); con il Di Giuseppe (il 13 maggio 2015 alle ore 19.35 ed il 18 maggio 2015 alle ore 10.31, conversazione che aveva ad oggetto proprio la suddivisione del corrispettivo tra alcuni dei soggetti coinvolti nella “combine”;). Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra operata non vi è, quindi, alcun dubbio che Di Nicola debba essere riconosciuto responsabile di tutti gli addebiti contestatigli dalla Procura Federale . Marcello Di Giuseppe Il coinvolgimento del Direttore sportivo nell’illecito del Teramo è risultato provato. É lui, difatti, a contattare il Di Nicola, ed è lui a farsi parte attiva per trascinare nell’accordo lo stesso Presidente Campitelli, tenuto prudentemente ai margini della vicenda su indicazione dello stesso Di Nicola (conversazione del 2 maggio 2015, delle ore 8.47) evidentemente perché persona non avvezza a tali vicende. Ed è lo stesso Di Giuseppe che si incontra, nei giorni antecedenti alla gara, unitamente al Di Nicola, con il Corda, prima, e con il Barghigiani, poi, per arrivare a partecipare ai due incontri decisivi, ai fini del perfezionamento dell’accordo, tenutisi ad Albisola, poco prima e poco dopo il termine della gara (si vedano, sul punto, le dichiarazioni rese dal Barghigiani, in data 17 giugno 2015, in sede di interrogatorio alla Polizia giudiziaria). Poiché risulta provato che, attraverso la partecipazione agli incontri decisivi per la conclusione della combine, Di Giuseppe abbia posto concretamente in essere atti idonei ad alterare la gara, che integrano la fattispecie dell’illecito sportivo (illecito di mero pericolo a consumazione anticipata) risulta irrilevante la circostanza, dedotta dalla difesa dell’incolpato quale motivo di inammissibilità del deferimento, che non siano stati ad oggi identificati i soggetti, in particolare i calciatori che con il loro comportamento in campo avrebbero favorito il conseguimento del risultato alterato. Nessun riscontro oggettivo vi è, invece, agli atti in ordine alla presunta attività “di mercato” che, secondo la tesi difensiva, costituirebbe la motivazione delle telefonate e soprattutto della partecipazione agli incontri di cui si è fatto sopra cenno. Tale versione, di per sé inattendibile, è radicalmente contrastata e smentita dalle risultanze sopra riassunte, atteso che in alcun modo si possono reperire accenni a trattative di trasferimento di calciatori. Marco Barghigiani Per il Barghigiani vale quanto già indicato in merito alla posizione del deferito Di Giuseppe. É il Barghigiani, difatti, che, sotto la direzione del Di Nicola, “porta” il Savona a definire l’accordo illecito con il Teramo. Il Barghigiani, nella “combine”, è il rappresentante del Savona, ed è quello che garantisce al Di Nicola, ed al Di Giuseppe, la riuscita dell’accordo, concordandone in prima persona i termini economici. Ne definisce sommariamente i termini nelle varie conversazioni telefoniche intercorse con il Di Nicola, per poi prendere parte sia all’incontro “preparatorio”, tenutosi il 30 aprile 2015 con lo stesso Di Nicola ed il Giuseppe, che agli incontri finalizzati alla definizione dell’intesa, tenutosi ad Albisola il 2 maggio 2015. Successivamente, si adopera per la riscossione del corrispettivo pattuito e per il pagamento dei soggetti a lui indicati dal Di Nicola; ed è proprio l’intervento nella fase dei pagamenti a confermare il ruolo attivo svolto nella vicenda dell’illecito dal Barghigiani che deve, pertanto, essere dichiarato responsabile della violazione contestatagli. Luciano Campitelli La prova del coinvolgimento (che, da quanto risulta dagli atti processuali, è sembrato più determinato da un’opera di convincimento effettuata dal Di Giuseppe, che da una disponibilità propria del Campitelli a prendevi parte) del Presidente del Teramo è data dalle dichiarazioni del Barghigiani, da un lato, e del Di Giuseppe, dall’altro. É il Barghigiani, difatti, che nel corso dell’interrogatorio reso alla Procura Federale in data 17 giugno 2015, conferma che il Campitelli fosse stato presente ai due incontri tenutisi ad Albisola prima e dopo l’incontro, nei quali vennero perfezionati i termini dell’illecito. Ed è Di Giuseppe, nella conversazione telefonica avuta il 30 aprile 2015, alle ore 11.35, con il Di Nicola, a lasciare intendere che aveva avuto l’assenso ad andare avanti dal proprio Presidente (Di Giuseppe: “io adesso sono stato a Campitelli dai Ercole lunedì … eh … tutto a posto …”). In merito, poi, alla partecipazione del Campitelli all’incontro, tenutosi nella mattinata del 2 maggio 2015, ad Albisola, ulteriore conferma ne è venuta dalle prove testimoniali raccolte in corso di dibattimento, con i testi Fabio Mignini e Pasqualino Testa, dirigenti del Teramo Calcio. Entrambi i testimoni, difatti, pur nella parziale diversità di orari indicati, hanno confermato che, intorno alle ore 12.00 del 2 maggio 2015, il Campitelli si assentava, per andare a riposare nella propria stanza nell’albergo dove alloggiava, per poi ricomparire intorno alle ore 13.00, quando la squadra, unitamente allo staff tecnico ed ai dirigenti, si dirigeva verso lo stadio del Savona. Ora, mentre il dato che il Campitelli si sia isolato da tutti, facendo rientro nella propria stanza per un’ora o più (a seconda dell’indicazioni date dall’uno o dall’altro teste) è poco credibile, visto il momento di particolare concitazione che viveva, nelle ore prossime ad un incontro così decisivo, la squadra e tutta la rappresentanza del Teramo, le dichiarazioni confermano che il Campitelli si sia comunque assentato, proprio nell’intervallo temporale in cui si è tenuto l’incontro nella vicina Albisola, dall’albergo, rendendo logicamente certa la sua partecipazione a detto incontro. Ma quello che rende ancora più sicura la sua partecipazione all’illecito, è proprio la circostanza che il Campitelli abbia rincontrato, dopo la gara, e sempre ad Albisola, il Barghigiani, incontro a cui non avrebbe avuto motivo di partecipare, se non per ribadire i termini dell’accordo illecito, stante che il Barghigiani era stato da lui conosciuto sola la mattina dello stesso giorno e non vi era alcun motivo plausibile che, di ritorno verso Teramo, in cui l’intera squadra era attesa dalla cittadinanza in festa, si fermasse nuovamente per ricontrarlo. A tutto ciò si aggiunge un ulteriore elemento logico, e cioè che l’accordo prevedeva il pagamento di un ingente corrispettivo, che, presumibilmente poteva essere messo a disposizione solo dal socio di riferimento del Teramo, e non certo da altri soggetti. Senza tenere conto che, per la riscossione del proprio compenso, il Di Nicola (si veda la conversazione telefonica delll’11 maggio 2015, delle ore 17.24, tra il Di Nicola ed il Barghigiani) si recava proprio dal Campitelli. Aldo Dellepiane Il coinvolgimento del Presidente del Savona è provato dal contenuto del messaggio sms del 30 aprile 2015, delle ore 22.29, inviato dal Barghigiani al Di Nicola, in cui il primo scriveva: “ho sentito il Presidente e mi ha confermato la sua disponibilità …”. Inoltre, la sua partecipazione all’illecito è confermata anche dalle dichiarazioni rese dal Corda alla Procura Federale in data 1° luglio 2015, nella quali dà atto di aver saputo, dal Barghigiani - nel corso di un incontro con questi avuto a fine maggio, inizio giugno 2015 - che una parte dei soldi pagati dal Teramo per vincere la gara erano stati riscossi dal Dellepiane. Il deferito, nella pregevole memoria depositata dal suo difensore, ha eccepito che, attesa la situazione di classifica del Savona al momento della gara contro il Teramo, non è pensabile che il Dellepiane abbia rischiato di provocare la retrocessione della propria squadra a fronte del percepimento di una modesta somma di denaro. Ma, a prescindere dall’entità del “pretium sceleris” pagato dal Teramo e ripartito tra i partecipanti all’illecito, che peraltro secondo la ricostruzione della Procura Federale potrebbe oscillare tra 70.000,00 e 90.000,00 euro (si vedano le telefonate del 30 aprile tra Di Nicola e Di Giuseppe nel corso delle quali si ipotizza un incontro alle 7 o alle 9 del mattino), la responsabilità del Dellepiane trova conferma nelle affermazioni del Barghigiani riguardo alla disponibilità del “Presidente”. Vi è inoltre un argomento logico, sempre legato alla posizione del Barghigiani il quale, non essendo tesserato per il Savona ma operando in qualità di “consulente”, non poteva assumere alcun impegno in proprio nei confronti di Di Nicola e Di Giuseppe ma fungeva semplicemente da tramite nei confronti del Dellepiane che era il solo ad avere poteri decisionali in Società. Si può anche aggiungere che, malgrado la diversa opinione della difesa, l’sms del Barghigiani, visto nel contesto dei fittissimi contatti telefonici intervenuti tra il predetto e il Di Nicola con riferimento alla gara che in programma pochi giorni dopo, non può che riferirsi al Presidente della Società Savona. Il Dellepiane deve quindi essere dichiarato responsabile della violazione contestatagli. Davide Matteini È il Matteini, su incarico del Di Nicola, a cercare di prendere contatti con i giocatori del Savona Marchetti e Cabeccia, al fine di “truccare” l’incontro. Ed il Matteini, dopo che il suo tentativo non aveva avuto esito, per il rifiuto del Cabeccia e per la mancata possibilità di avanzare addirittura una qualche proposta al Marchetti, a ricontattare il Di Nicola, il 2 maggio 2015, alle ore 12.56, per avere la conferma della “combine”, così da poter scommettere sul risultato della vittoria del Teramo. Del tutto priva di riscontro è la versione alternativa proposta dalla difesa, poiché risulta dagli atti che il Matteini, all’epoca degli accadimenti, era calciatore tesserato per la Società Luparense e si trovava quindi nella impossibilità di svolgere in concreto l’attività di procuratore e di proporre al Cabeccia un ingaggio per la Società L’Aquila (versione altresì contrastata dallo stesso calciatore, il quale ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di andare a giocare all’estero). Il reale contenuto delle proposte rivolte al Cabeccia si evince, come detto sopra, dalle conversazioni telefoniche intercettate tra Di Nicola e Matteini, a nulla rilevando che Cabeccia, con finalità chiaramente strumentali, abbia dichiarato di non aver ricevuto offerte di denaro. Gli atti compiuti da Matteini appaiono quindi univocamente diretti all’alterazione dello svolgimento della gara Savona – Teramo e sono causalmente idonei allo scopo, essendo evidente che l’eventuale adesione di Cabeccia alla proposta avrebbe agevolato il perseguimento della finalità illecita .All’affermazione della responsabilità di Matteini per illecito sportivo il Tribunale ritiene quindi di poter addivenire anche prescindendo dall’utilizzazione di atti acquisiti successivamente alla chiusura delle indagini. Giuliano Pesce Il Pesce è una figura minore in questa vicenda, il cui ruolo si definisce nel corso di tre telefonate avute da quest’ultimo con il Di Nicola, rispettivamente il 1° maggio 2015 alle ore 11.19 (nella quale il Di Nicola gli chiedeva di garantire i termini dell’intesa con i rappresentanti del Savona), l’11 maggio 2015, alle ore 19.33 (nella quale reclamava dal Di Nicola il compenso pattuito – cinquemila euro – per la sua partecipazione all’illecito) ed il 12 maggio 2015, alle ore 9.32 (nella quale si lamentava di aver ricevuto dal Barghigiani l’importo di mille euro, di gran lunga inferiore a quello pattuito). Successivamente, in data 17 maggio 2015 il Pesce riceveva un messaggio sms dal Di Nicola, con cui questi lo avvisava che il giorno seguente avrebbe riscosso la parte di compenso che gli spettava, ed il 18 maggio 2015 un secondo sms dal Di Nicola, con cui questi lo avvisava di contattare il Di Giuseppe per riscuotere il pattuito. In definitiva sussistono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione del Pesce all’illecito, tanto è vero che tra i partecipanti alla combine è sorta anche qualche discussione riguardo all’entità del compenso promessogli, ritenuta eccessiva rispetto alla rilevanza degli atti compiuti. Figura secondaria quella del Pesce, come si è detto sopra, ma in ogni caso partecipe con un ruolo attivo nella realizzazione dell’illecito. Enrico Ceniccola Ceniccola è presente, con Barghigiani, ai due incontri avuti ad Albisola con i rappresentanti del Teramo. La prova della sua presenza è data sia dalle dichiarazioni rese dal Barghigiani, in sede di interrogatorio, alla P.G. di Catanzaro in data 17 giugno 2015, sia dalle dichiarazioni rilasciate dal Ceniccola alla Procura Federale in data 15 luglio 2015, nelle quali conferma di essere stato presente a detti incontri, pur dando atto di non aver partecipato ad alcun accordo illecito. Risulta ancora dagli atti la presenza del Ceniccola, ammessa dallo stesso incolpato in sede di audizione della P.F., ad un pranzo con Di Nicola svoltosi a Roseto degli Abruzzi circa 15 giorni prima della gara Savona – Teramo. É vero che non è dato rinvenire alcun elemento di prova del compimento da parte sua di atti configurabili come illecito, ma la presenza a tutti gli incontri “determinanti” vale ad affermare che egli era sicuramente a conoscenza della combine ed ha omesso di denunciarla. Le modalità di tempo, luogo e durata dell’incontro svoltosi all’uscita autostradale di Albisola il 2 maggio 2015 poco prima della disputa della gara portano ad escludere che in tale incontro Ceniccola possa aver svolto, come sostenuto dall’incolpato in sede di audizione e dal suo difensore nella memoria depositata, attività finalizzate alla cessione di quote della Società Savona. Di fatto lo stesso Ceniccola, nel corso dell’audizione tenutasi il 15.7.2015 ha dichiarato: “In data 02/05/15 confermo di aver visto il Signor Di Giuseppe e di non aver parlato con alcuno di cessione delle quote societarie”. Deve, pertanto, essere affermata la responsabilità del Ceniccola per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7 comma 7 del CGS. Ninni Corda Il coinvolgimento del Corda, oltre ad essere provato dalla documentazione agli atti, è risultato confermato dalle dichiarazioni collaborative dallo stesso rese alla Procura Federale, che, ai sensi dell’art. 24 CGS, così come richiesto dalla stessa Procura Federale, comportano una riduzione della sanzione che deve essere irrogata in seguito all’accertamento della responsabilità dell’incolpato. Fabio Di Lauro Il Di Lauro non prende parte all’illecito, ma, avutane conferma dal Di Nicola, scommette sul risultato della gara (conversazione telefonica del 2 maggio 2015, delle ore 12.25). Dal testo della conversazione intercettata si evince non solo l’attività svolta dall’incolpato ai fini delle scommesse, anche di cospicuo importo, nell’interesse del Di Nicola, ma anche la consapevolezza da parte dello stesso che la scommessa era “sicura” perché il risultato era stato “accomodato”. Ciò risulta evidente dalle espressioni usate dal Di Nicola: “Ci sto lavorando dobbiamo aspettare un attimo….sto lavorando…” e subito dopo: “vai tranquillo…se ti dico una cosa è quella..”. Il Di Lauro deve, pertanto, essere dichiarato responsabile di tutte le infrazioni contestategli, ai sensi degli articoli 6 comma 1, 6 comma 5 e 7 comma 7 del CGS. Marco Cabeccia Vi è la prova che Matteini contattò il calciatore Cabeccia del Savona, arrivando a proporre addirittura cinquantamila euro, per alterare il risultato della gara, e che il Cabeccia rifiutò di prendere parte alla “combine”. Ne discende la responsabilità del deferito per omessa denuncia, alla Procura Federale, dell’illecito. La versione alternativa proposta dalla difesa, che ipotizza l’inattendibilità del Matteini dipingendolo come millantatore, è priva di verosimiglianza e di riscontri. Ed infatti, a parte le insignificanti contraddizioni del Matteini in merito all’effettivo incontro con Cabeccia, risulta appurato con certezza, avendolo ammesso lo stesso calciatore in sede di audizione avanti alla Procura Federale, che Matteini telefonò a Cabeccia e che questi lo richiamò, avendo appreso dalla propria moglie che l’ex compagno di squadra lo aveva cercato. Quanto al contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra i due, esso non può non coincidere con la proposta di illecito, così come concordato tra Matteini e Di Nicola nelle conversazioni telefoniche di cui si è detto, attese anche la contraddittorietà e l’inverosimiglianza delle versioni fornite dai due interlocutori (secondo Matteini il contatto col calciatore era finalizzato a proporgli l’ingaggio con la Società L’Aquila, peraltro mai adombrato nelle telefonate tra Di Nicola e Matteini, mentre Cabeccia afferma che gli sarebbe stata prospettata genericamente l’opportunità di andare a giocare “all’estero”. In conclusione, risulta provato con ragionevole certezza che Cabeccia rifiutò la proposta ma venne comunque a conoscenza dell’illecito, omettendo di denunciarlo agli organi competenti; SS Teramo Calcio Srl Deve essere riconosciuta, a carico del Teramo: - la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, Luciano Campitelli, con le aggravanti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; - la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; - la responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara de qua. Savona FBC Srl Deve essere riconosciuta, a carico del Savona: - la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, Aldo Dellepiane, con le aggravanti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; - la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a Marco Barghigiani, con le aggravanti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica; - la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Marco Cabeccia, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS; - la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Enrico Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS. SS Barletta Calcio Srl Deve essere riconosciuta, a carico del Barletta, la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ninni Corda. L’Aquila Calcio Srl Deve essere riconosciuta, a carico dell’Aquila, la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ercole Di Nicola. SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo F.C. Deve essere riconosciuta, a carico della Luparense, la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Davide Matteini. Le sanzioni Nel determinare le sanzioni il Tribunale si è attenuto ai minimi edittali vigenti all’epoca dei fatti, con applicazione delle aggravanti ove contestate. Per quanto riguarda le Società Teramo e Savona il Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze, ha ritenuto congrua ed afflittiva con riferimento a tutte le violazioni contestate la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica accompagnate dalla sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura indicata in dispositivo. Per quanto attiene alla responsabilità oggettiva il Tribunale ha ritenuto di mantenerne ferma l’applicazione anche in caso di Società estranee alle gare in relazione alle quali il loro tesserato è stato sanzionato per illecito sportivo. Tuttavia la sanzione è stata contenuta nel minimo edittale della penalizzazione di un solo punto, nonostante la contestazione di aggravanti, attesa la peculiarità della fattispecie ed in adesione alle decisioni emesse anche di recente dagli Organi della giustizia sportiva sul punto. In conseguenza di quanto sopra, vengono irrogate le seguenti sanzioni: BARGHIGIANI Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante all’interno e nell’interesse della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi ed ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00). CABECCIA Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). CENICCOLA Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Inibizione di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). CAMPITELLI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00). CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15: Squalifica di 2 (due) anni ex art. 24 CGS. DELLEPIANE Aldo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00). DI GIUSEPPE Marcello, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00). DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la: a) violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; b) violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; c) violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00). DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per la: a) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15; b) Violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) Violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: Inibizione di 5 (cinque) anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 100.000,0 (€ centomila/00). MATTEINI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo FC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Squalifica di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00). PESCE Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00). SS BARLETTA CALCIO Srl Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Corda, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. L’AQUILA CALCIO 1927 Srl a) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD (già ARL Atletico San Paolo Padova) Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Matteini, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016. SAVONA FBC Srl a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Dellepiane, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cabeccia e Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). SS TERAMO CALCIO Srl a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
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