F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 20 Agosto 2015 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARPAIA CLAUDIO, ASTARITA SALVATORE, BELLINI FELICE, CAPITANI DOMENICO, CAROTENUTO WILLIAM, CASAPULLA SALVATORE, CICCARONE ANTONIO, CONDÒ LUIGI, CORDA NINNI, COSTANTINO FRANCESCO MASSIMO, DALENO SAVINO, DI LAURO FABIO, DI NICOLA ERCOLE, FLORA ANTONIO, FLORA GIORGIO, MAGLIA FABRIZIO, MARZOCCHI EMANUELE, MORISCO VITO, NUCIFORA VINCENZO, PERPIGNANO GIUSEPPE, SAMPINO GIUSEPPE, Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 20 Agosto 2015 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARPAIA CLAUDIO, ASTARITA SALVATORE, BELLINI FELICE, CAPITANI DOMENICO, CAROTENUTO WILLIAM, CASAPULLA SALVATORE, CICCARONE ANTONIO, CONDÒ LUIGI, CORDA NINNI, COSTANTINO FRANCESCO MASSIMO, DALENO SAVINO, DI LAURO FABIO, DI NICOLA ERCOLE, FLORA ANTONIO, FLORA GIORGIO, MAGLIA FABRIZIO, MARZOCCHI EMANUELE, MORISCO VITO, NUCIFORA VINCENZO, PERPIGNANO GIUSEPPE, SAMPINO GIUSEPPE, Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015). Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: Il Sig. Arpaia Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl; Il Sig. Astarita Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Città Dei Templi; Il Sig. Bellini Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl; Il Sig. Capitani Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società SEF Torres 1903 Srl; Il Sig. Carotenuto William, all’epoca dei fatti calciatore del USD San Severo; Il Sig. Casapulla Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl; Il Sig. Ciccarone Antonio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Neapolis Srl; 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 Il Sig. Condò Luigi, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl; Il Sig. Corda Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl; Il Sig. Costantino Francesco Massimo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SEF Torres 1903 Srl; Il Sig. Daleno Savino, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città Di Brindisi; Il Sig. Di Lauro Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC; Il Sig. Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’aquila Calcio 1927 Srl; Il Sig. Flora Antonio, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi; Il Sig. Flora Giorgio, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi; Il Sig. Maglia Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl; Il Sig. Marzocchi Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore della SSD Puteolana 1902 Internapoli; Il Sig. Morisco Vito, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città Di Brindisi; Il Sig. Nucifora Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società SEF Torres 1903 Srl; Il Sig. Perpignano Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl; Il Sig. Sampino Giuseppe, all’epoca dei fatti Agente di calciatori; la Società USD Akragas Città Dei Templi; la Società SS Barletta Calcio Srl; la Società SSD Calcio Città Di Brindisi; la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl; la Società Neapolis Srl; la Società Paganese Calcio 1926 Srl; la Società AC Pisa 1909 S. Srl; la Società SSD Puteolana 1902 Internapoli; la Società USD San Severo; la Società SEF Torres 1903 Srl; la Società Vigor Lamezia Srl; per rispondere: - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Turris Neapolis Srl; - DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città Di Brindisi; - FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi; per la violazione dell’art. 9 CGS, perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica immediato alla SSD Calcio Città Di Brindisi mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli; in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui al presente atto; su tutto il territorio nazionale; - TURRIS NEAPOLIS Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati a Ciccarone Antonio; - SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con poteri di rappresentanza Flora Antonio, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati a Daleno Savino. GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14 – SS 2014 –15 - Campionato Serie D Gir. H - FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Turris Neapolis Srl, e CAROTENUTO WILLIAM, all’epoca dei fatti calciatore del USD San Severo, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Brindisi – San Severo del 30.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, stagione sportiva 2014 - 15 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica; e, per quanto attiene alla posizione di Ciccarone, effettuare una scommessa sicura sull’esito alterato dell’incontro; in particolare, Flora Antonio, Flora Giorgio, Daleno, Morisco e Ciccarone, per aver concordato tra loro di operare l’alterazione del risultato della gara; nonché, quanto a Flora Antonio, anche per aver messo a disposizione la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; Ciccarone e Daleno per aver contattato Carotenuto, al fine di acquisire la disponibilità dello stesso a falsare la propria prestazione in campo in occasione della gara contro il Brindisi del 30.11.14; Carotenuto per essersi dichiarato disponibile a quanto propostogli dal Ciccarone e, conseguentemente, per aver effettivamente alterato la propria prestazione in campo in occasione della gara rendendosi autore di diverse “papere” che, nell’occasione, ebbero a favorire le segnature del Brindisi. Con le aggravanti per tutti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, ad esclusione del solo Carotenuto William, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); - ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Cittàdeitempli, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale dell'accordo per l'alterazione del risultato della gara Brindisi - San Severo del 30.11.2014, del quale era venuto a conoscenza; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Cittàdeitempli, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara Brindisi - San Severo del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, Akragas, Brindisi e San Severo erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il Ciccarone aveva scommesso sulla gara Brindisi - San Severo del 30.11.14; - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del CGS all’interno e nell’interesse della Turris Neapolis Srl, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del CGS per aver scommesso, anche per il tramite di Astarita, sulla gara Brindisi - San Severo del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, Akragas, Brindisi e San Severo erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’Astarita aveva scommesso sulla gara Brindisi - San Severo del 30.11.14; - la Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con poteri di rappresentanza Flora Antonio e Flora Giorgio; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati a Daleno Savino e Morisco Vito in occasione della gara Brindisi – San Severo del 30.11.14; nonché, ancora, di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara Brindisi - San Severo del 30.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere; - la Società USD SAN SEVERO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Carotenuto William in relazione alla gara Brindisi – San Severo del 30.11.14. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica; - la Società TURRIS NEAPOLIS Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati a Ciccarone Antonio, in relazione alla gara Brindisi – San Severo del 30.11.14. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere; - la Società USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore in relazione alla gara Brindisi – San Severo del 30.11.14. GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014 – SS 2014/2015 - Campionato Nazionale Serie D Gir. H - FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Turris Neapolis Srl, MARZOCCHI EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatore della SSD Puteolana 1902 Internapoli per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica; in particolare Flora Antonio, Flora Giorgio, Daleno Savino e Ciccarone Antonio, per aver concordato tra loro di operare per l’alterazione del risultato della gara; nonché, quanto a Flora Antonio, anche per aver messo a disposizione la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; Ciccarone per aver contattato il Marzocchi delegando a questi il compito di “agganciare” i calciatori del Pomigliano sui quali fare leva, dietro compenso, per alterare l’incontro in favore del Brindisi; Morisco per aver incontrato Ciccarone e Marzocchi per definire i dettagli della combine; Daleno e Morisco, poi, per avere il giorno della gara consegnato a Marzocchi il denaro pattuito per la combine. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); - la Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con poteri di rappresentanza Flora Antonio e Flora Giorgio, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati a Daleno Savino e Morisco Vito in occasione della gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014; nonché ancora di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere; - la Società TURRIS NEAPOLIS Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati a Ciccarone Antonio in relazione alla gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere; - la Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Marzocchi Emanuele in relazione alla gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere. Gara PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’aquila Calcio 1927 Srl, NUCIFORA Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società SEF Torres 1903 SRL, CAPITANI Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società SEF TORRES 1903 SRL, DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, COSTANTINO Francesco Massimo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SEF TORRES 1903 S.R.L; SAMPINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Agente di calciatori, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara PISA - TORRES del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, Di Nicola e Sampino, per aver proposto l’alterazione della gara a Capitani, Nucifora e Costantino, i quali hanno aderito all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro; DI Nicola per aver ceduto, dietro compenso in denaro, l’informazione dell’alterazione della gara a un gruppo di scommettitori stranieri, con i quali era stato messo in contatto con l’intermediazione di Di Lauro, così finanziando l’alterazione della gara; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, per Di Nicola, Nucifora, Sampino e Di Lauro, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari nr. 859pf14-15 e 1048pf14-15); - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, e DI LAURO Fabio, per la violazione dell’art. 6, commi 1, del CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Pisa - Torres del 29.10.2014, nonché per aver agevolato le scommesse di scommettitori stranieri sulla medesima gara; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1 e 5, del CGS. - SEF TORRES 1903 Srl: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Presidente all’epoca dei fatti Capitani Giuseppe. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Nucifora Vincenzo, Costantino Francesco Massimo; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato Nucifora Vincenzo; - AC PISA 1909 S.Srl: - a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Pisa - Torres del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro. GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015 - SS 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - ARPAIA Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl, BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl, e MAGLIA Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Vigor Lamezia - Paganese del 12.04.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, Bellini per aver coinvolto soggetti interessati a finanziare la combine e per aver proposto l’alterazione della gara ad Arpaia e Maglia; Arpaia e Maglia per aver inizialmente aderito alla proposta illecita. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati a Arpaia, Maglia e Bellini (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); - DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Vigor Lamezia - Paganese del 12.04.2015; - VIGOR LAMEZIA Srl: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Arpaia. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere da Arpaia; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Bellini e Maglia. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere da Bellini e Maglia; - PAGANESE CALCIO 1926 Srl, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Vigor Lamezia - Paganese del 12.04.2015; GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015 - SS 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - ARPAIA Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società VIGOR LAMEZIA SRL, BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl, CASAPULLA Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società SS BARLETTA CALCIO SRL, CONDÒ Luigi, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, MAGLIA Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl, e PERPIGNANO Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Barletta - Vigor Lamezia del 19.04.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, Bellini per aver coinvolto soggetti interessati a finanziare la combine e per aver proposto l’alterazione della gara ad Arpaia e Maglia, che aderivano alla proposta illecita, nonché a Corda e Casapulla, i quali aderivano e ottenevano, a propria volta, l’adesione di Condò e Perpignano. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché, per Arpaia, Bellini, Corda e Maglia, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859pf14-15 e nr. 1048pf14-15); - BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Barletta - Vigor Lamezia del 19.04.2015, e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Casapulla e Corda, riguardanti la gara predetta; - CASAPULLA Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Barletta - Vigor Lamezia del 19.04.2015, e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Bellini e Corda, riguardanti la gara predetta; - CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Barletta - Vigor Lamezia del 19.04.2015, e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Bellini e Casapulla, riguardanti la gara predetta; - VIGOR LAMEZIA Srl: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Arpaia. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da Arpaia; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Bellini e Maglia. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da Bellini e Maglia; c) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Barletta - Vigor Lamezia del 19.04.2015; d) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Bellini con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS; - SS BARLETTA CALCIO Srl: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Perpignano. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Casapulla, Condò e Corda. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da Corda; c) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Barletta - Vigor Lamezia del 19.04.2015; d) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Casapulla e Corda, con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS. I difensori dei deferiti Claudio Arpaia, Salvatore Astarita, Domenico Capitani, Salvatore Casapulla, Luigi Condò, Francesco Massimo Costantino, Fabio Di Lauro, Ercole Di Nicola Fabrizio Maglia, Vincenzo Nucifora, Giuseppe Sampino, SS Akragas, L’Aquila Calcio, Paganese Calcio 1926, SSD Puteolana, USD San Severo, SEF Torres e Vigor Lamezia hanno fatto pervenire memorie difensive. Alle riunioni del 12 e 13 agosto 2015 il Tribunale in via preliminare ha pronunciato il seguente provvedimento: Ordinanza n. 1 “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Letti gli atti, rilevato che non risulta notificato a Flora Antonio l’avviso di fissazione del procedimento; Rilevato altresì che la AC Pisa 1909 Ssrl ha inviato ai competenti uffici sin dal 24.6.2015 il nuovo modello di censimento recante l’indicazione del nuovo indirizzo di posta elettronica (PEC) mentre tutte le comunicazioni relative al presente procedimento sono state inviate ad un diverso indirizzo Pec, indicato nel precedente modello di censimento; Che pertanto gli atti suddetti non hanno raggiunto lo scopo. P.Q.M. Dispone la separazione delle posizioni degli incolpati Flora Antonio e AC Pisa 1909 Ssrl. Rinvia a nuovo ruolo il procedimento contro Flora Antonio. Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto riguarda il procedimento contro AC Pisa 1909 Ssrl.” Su istanza dei difensori di Flora Giorgio, Daleno Savino e Bellini Felice il TFN ha autorizzato il deposito di note a difesa. Le Società Forlì Srl , Aurora Pro Patria, Messina e San Marino hanno presentato istanza di ammissione a partecipare al dibattimento ai sensi dell’art. 41 CGS. I difensori dei deferiti Di Nicola e Di Lauro hanno chiesto la separazione della posizione dei due incolpati in ragione della misura di arresti domiciliari a loro carico. La Procura Federale non si è opposta all’intervento delle Società suindicate mentre si è opposta alle istanze di separazione. Su tali istanze il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: Ordinanza n. 2 “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminate le istanze di intervento presentate dalle Società Aurora Pro Patria Srl, ACR Messina Srl, F.C. Forlì e San Marino Calcio e di separazione della propria posizione presentate dai deferiti Ercole Di Nicola e Fabio Di Lauro; ritenuto, quanto alle istanze di intervento, che le suddette Società sono portatrici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 3 e 41, comma 7 CGS, di un interesse indiretto, anche di classifica, all’esito del presente procedimento; ritenuto, quanto alle istanze di separazione, che le stesse non possono essere accolte, in quanto, così come evidenziato dalla Procura Federale, la circostanza che i deferiti Di Nicola e Di Lauro, si trovino agli arresti domiciliari non rileva, poiché, per un verso, non incide, né ha inciso, sulla possibilità degli stessi di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avendo facoltà di rivolgere apposita richiesta in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata avanzata; per altro verso, gli stessi non hanno mai presentato richiesta di essere ascoltati nel presente dibattimento, nel quale si sono ritualmente costituiti a mezzo del proprio difensore, con il quale non risulta abbiano avuto od abbiano attualmente impedimenti di colloquio e contatto. ammette le Società Aurora Pro Patria Srl, ACR Messina Srl, F.C. Forlì e San Marino Calcio a partecipare al presente procedimento e rigetta le istanze di separazione presentate dai deferiti Ercole Di Nicola e Fabio Di Lauro.” In via preliminare la difesa del Nucifora ha eccepito la nullità ovvero l’improcedibilità del deferimento. La difesa del Carotenuto ha eccepito la violazione dei termini a comparire. Su tali eccezioni il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: Ordinanza n. 3 “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sulle eccezioni sollevate dalle difese dei deferiti Nucifora e Carotenuto, osserva: - l’eccezione di nullità ovvero di improcedibilità del deferimento sollevata dal Nucifora, appare infondata per le seguenti ragioni: in primo luogo le ipotesi di nullità o improcedibilità sono tassative e quella eccepita non risulta codificata nel CGS. In secondo luogo nessuna nuova attività istruttoria risulta essere stata compiuta dopo la comunicazione della chiusura delle indagini e tutto il materiale probatorio è stato messo a disposizione delle parti sicché il diritto di difesa non è stato in alcun modo violato. - l’eccezione di violazione dei termini a comparire sollevata dal Carotenuto è altrettanto infondata, in quanto l’abbreviazione dei termini è prevista dall’art. 33, comma 11 CGS ed è stata ritualmente disposta dal Presidente Federale come risulta dal Com. Uff. n. 290/A del 5.6.2015. P.Q.M. Rigetta le eccezioni e dispone la prosecuzione del dibattimento Le difese dei deferiti Capitani e Maglie hanno chiesto l’ammissione delle prove capitolate nella propria memoria difensiva. La difesa del deferito Arpaia ha chiesto di essere autorizzata a produrre documentazione. La difesa del deferito Carotenuto ha chiesto l’acquisizione del tablet di proprietà dello stesso attualmente sottoposto a sequestro da parte dell’A.G.O.. Sulle richieste istruttorie la Procura Federale non si è opposta alla produzione documentale mentre ha chiesto il rigetto di tutte le altre istanze. La difesa dell’intervenuta Aurora Pro Patria si è opposta alle istanze istruttorie avanzate dal Capitani. Sulle istanze istruttorie il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: Ordinanza n. 4 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, sulle istanze istruttorie presentate dalle parti osserva: La Procura Federale non si è opposta alla produzione documentale della difesa del deferito Arpaia. La prova testimoniale articolata dalla difesa del Capitani va disattesa per le seguenti ragioni: - da provarsi documentalmente la circostanza di cui al cap. 1. - inammissibili le circostanze di cui ai capitoli 2, 3 e 6 perché valutative oltre che irrilevanti ai fini dell’accertamento del fatto. - inammissibili le circostanze di cui ai capitoli 4 e 5 perché formulate in termini negativi oltre che ininfluenti ai fini dell’accertamento del fatto. La prova testimoniale articolata dalla difesa del Maglia, i cui testi sono peraltro assenti, va disattesa essendo irrilevanti le circostanze capitolate ai fini dell’accertamento del fatto; nonché da provarsi documentalmente le circostanze di cui ai capitoli 1 e 8; Inammissibile e tardiva l’istanza di acquisizione del tablet della difesa del Carotenuto, in quanto riferita ad apparecchiatura sottoposta a sequestro penale, senza che risulti essere stata formulata apposita istanza alla AGO. P.Q.M. Autorizza la produzione documentale della difesa del deferito Arpaia. Rigetta tutte le ulteriori istanze.” Le richieste della Procura Federale La Procura Federale ha avanzato le seguenti richieste sanzionatorie: 1. Il Sig. ARPAIA Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vigor Lamezia Srl, a) GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); b) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859pf14-15 e nr. 1048pf14- 15); Relativamente al Signor ARPAIA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni + preclusione + 6 mesi e ammenda di Euro 90.000,00 così determinata: Inibizione di 5 anni + preclusione e ammenda di Euro 70.000,00 per l’illecito sportivo sub a) + Euro 10.000,00 per l’aggravante sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed Euro 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub b) 2. Il Sig. ASTARITA Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Cittadeitempli, a) GARA BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.2014, violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; b) GARA BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.2014, violazione dell’art. 6, co. 2, del CGS; c) GARA BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.2014, violazione dell’art. 6, co. 5, del CGS; Relativamente al Signor ASTARITA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Squalifica di 2 anni e 3 mesi ed ammenda di Euro 40.000,00 così determinata: Squalifica di 2 anni e ammenda di Euro 25.000,00 per la violazione dell'art. 6, co. 2, CGS sub b) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed Euro 10.000,00 per la violazione dell'art. 7, co. 7, CGS sub a) + in continuazione ulteriori 1 mese ed Euro 5.000,00 per la violazione dell'art. 6, co. 5, CGS sub c); 3. Il Sig. BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia Srl, a) GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); b) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859pf14-15 e nr. 1048pf14- 15); c) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; d) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; Relativamente al Signor BELLINI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni + preclusione + 4 mesi e ammenda di Euro 95.000,00 così determinata: Inibizione di 4 anni e ammenda di Euro 60.000,00 per l’illecito sportivo sub a) + 6 mesi ed Euro 10.000,00 per le aggravanti sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed Euro 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed Euro 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub c) + in continuazione ulteriori 1 mese ed Euro 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub d) 4. Il Sig. CAPITANI Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società SEF Torres 1903 Srl, GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara. Relativamente al Signor CAPITANI, affermata la responsabilità in ordine alIe incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni + preclusione e ammenda di Euro 80.000 così determinata: Inibizione di 5 anni + preclusione e ammenda di Euro 70.000 per l’illecito sportivo + Euro 10.000 per l’aggravante contestata; 5. Il Sig. CAROTENUTO William, all’epoca dei fatti calciatore del USD San Severo, GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14, a) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; Relativamente al Signor CAROTENUTO, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: Squalifica di 3 anni e 6 mesi ed ammenda di Euro 60.000,00 così determinata: Squalifica di 3 anni ed ammenda di Euro 50.000,00 per l’illecito sportivo sub a) + squalifica di 6 mesi ed ammenda di Euro 10.000,00 per le aggravanti come da incolpazione sub a); 6. Il Sig. CASAPULLA Salvatore, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, a) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; b) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; Relativamente al Signor CASAPULLA, affermata la responsabilità in ordine alIe incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 4 anni e 10 mesi e ammenda di Euro 85.000,00 così determinata: Inibizione di 4 anni e ammenda di Euro 60.000,00 per l’illecito sportivo sub a) + 6 mesi ed Euro 10.000,00 per le aggravanti sub a) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed Euro 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub b) + in continuazione ulteriori 1 mese ed Euro 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub c); 7. Il Sig. CICCARONE Antonio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Neapolis Srl, a) VIOLAZIONE ART. 9 CGS b) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito e della pluralità di illeciti commessi (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); c) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14 violazione dell’art. 6, co. 2, del CGS; d) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14 violazione dell’art. 6, co. 5, del CGS; e) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); Relativamente al Signor CICCARONE, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni + preclusione + 1 anno e 4 mesi + ammenda di Euro 35.000,00 così determinata: inibizione di 5 anni + preclusione per la violazione dell'art. 9 CGS sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed Euro 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed Euro 10.000,00 per la violazione dell'art. 6, comma 2, CGS sub c) + in continuazione ulteriori 1 mese ed Euro 5.000,00 per la violazione dell'art. 6, comma 5, CGS sub d) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed ammenda di Euro 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub e); 8. Il Sig. CONDÒ Luigi, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; Relativamente al Signor CONDÒ, affermata la responsabilità in ordine alIe incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 4 anni e 6 mesi e ammenda di Euro 70.000,00 così determinata: Inibizione di 4 anni e ammenda di Euro 60.000,00 per l’illecito sportivo + 6 mesi ed Euro 10.000,00 per le aggravanti; 9. Il Sig. CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, a) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859pf14-15 e nr. 1048pf14-15); b) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; Relativamente al Signor CORDA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Squalifica di 3 mesi in continuazione con riferimento a quanto contestato nel procedimento 1048PF14-15 ex art. 24 CGS; 10. Il Sig. COSTANTINO Francesco Massimo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SEF Torres 1903 Srl; GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara. Relativamente al Signor COSTANTINO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Squalifica di 4 anni e ammenda di Euro 60.000 così determinata: Squalifica di 3 anni e sei mesi e ammenda di Euro 50.000 per l’illecito sportivo + squalifica di 6 mesi e ammenda di euro 10.000 per l’aggravante contestata; 11. Il sig. DALENO Savino, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città Di Brindisi; a) VIOLAZIONE ART. 9 CGS b) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito e della pluralità di illeciti commessi; c) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi; Relativamente al Signor DALENO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni + preclusione + 1 anno + ammenda di Euro 20.000,00 così determinata: inibizione di 5 anni + preclusione per la violazione dell'art. 9 CGS sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed Euro 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed Euro 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub c); 12. Il Sig. DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, a) GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari nr. 859pf14-15 e 1048pf14-15); b) GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, violazione dell’art. 6, commi 1, del CGS; c) GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015, violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; Relativamente al Signor DI LAURO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Squalifica di 4 anni e 5 mesi e ammenda di Euro 80.000 così determinata: Squalifica di 3 anni e 6 mesi e ammenda di 50.000 per l’illecito sportivo sub a) + squalifica di mesi 6 e ammenda di Euro 10.000 per le aggravanti sub a) + in continuazione ulteriore squalifica di mesi 3 ed Euro 10.000 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub b) + ancora in continuazione ulteriore squalifica di mesi 2 ed ammenda di Euro 10.000 per la violazione dell’art. 7, comma 7 sub c); 13. Il Sig. DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, a) GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari nr. 859pf14-15 e 1048pf14-15); b) GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, violazione dell’art. 6, commi 1, del CGS; Relativamente al Signor DI NICOLA, affermata la responsabilità in ordine alIe incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 4 anni e 9 mesi e ammenda di Euro 80.000 così determinata: Inibizione di 4 anni e ammenda di Euro 60.000 per l’illecito sportivo sub a) + inibizione di 6 mesi ed Euro 10.000 di ammenda per le aggravanti sub a) + ulteriore inibizione di 3 mesi ed Euro 10.000 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub b); 14. Il Sig. FLORA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD CALCIO Città Di Brindisi – POSIZIONE STRALCIATA 15. Il Sig. FLORA Giorgio, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi; a) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14 violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti per tutti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito e della pluralità di illeciti commessi; b) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi; Relativamente al Signor FLORA GIORGIO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni + preclusione + 6 mesi ed ammenda di Euro 90.000,00 così determinata: inibizione di 5 anni + preclusione ed ammenda di Euro 70.000,00 per l’illecito sportivo sub a) + Euro 10.000,00 per le aggravanti come da incolpazione sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed Euro 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub b); 16. Il Sig. MAGLIA Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl, a) GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); b) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859pf14-15 e nr. 1048pf14- 15); Relativamente al Signor MAGLIA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni e ammenda di Euro 80.000,00 così determinata: Inibizione di 4 anni e ammenda di Euro 60.000,00 per l’illecito sportivo sub a) + 6 mesi ed Euro 10.000,00 per le aggravanti sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed Euro 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub b); 17. Il Sig. MARZOCCHI Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore della SSD Puteolana 1902 Internapoli, a) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi contestati nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15; Relativamente al Signor MARZOCCHI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Squalifica di 1 anno e 6 mesi ex art. 24 CGS; 18. Il Sig. MORISCO Vito, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città Di Brindisi, a) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14 violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito e della pluralità di illeciti commessi; b) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi; Relativamente al Signor MORISCO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni ed ammenda di Euro 80.000,00 così determinata: inibizione di 4 anni ed ammenda di Euro 60.000,00 per l’illecito sportivo sub a) + inibizione 6 mesi ed ammenda di € 10.000,00 per le aggravanti come da contestazione sub a) + inibizione 6 mesi ed ammenda di € 10.000,00 per l’illecito sportivo e le aggravanti come da contestazione sub b); 19. Il Sig. NUCIFORA Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società SEF Torres 1903 Srl, GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari nr. 859pf14-15 e 1048pf14-15); Relativamente al Signor NUCIFORA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 4 anni e 6 mesi e ammenda di Euro 70.000 così determinata: Inibizione di 4 anni e ammenda di Euro 60.000 per l’illecito sportivo + inibizione di 6 mesi e ammenda di Euro 10.000 per le aggravanti come da incolpazione; 20. Il Sig. PERPIGNANO Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl, GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; Relativamente al Signor PERPIGNANO, affermata la responsabilità in ordine all’incolpazione contestatagli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 5 anni + preclusione e ammenda di Euro 80.000,00 così determinata: Inibizione di 5 anni + preclusione e ammenda di Euro 70.000,00 per l’illecito sportivo + Euro 10.000,00 per le aggravanti contestate; 21. Il Sig. SAMPINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Agente di calciatori, GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari nr. 859pf14-15 e 1048pf14-15); Relativamente al Signor SAMPINO, affermata la responsabilità in ordine alIe incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di: Inibizione di 4 anni e 6 mesi e ammenda di Euro 70.000 così determinata: Inibizione di 4 anni e ammenda di Euro 60.000 per l’illecito sportivo + inibizione di 6 mesi e ammenda di Euro 10.000 per le aggravanti come da incolpazione; 22. la Società USD AKRAGAS CITTA DEI TEMPLI, GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14 (violazione art. 7 comma 7, CGS ed art. 6,commi 2 e 5, CGS di ASTARITA SALVATORE) Relativamente alla Società USD AKRAGAS CITTA DEI TEMPLI, affermata la responsabilità di un suo tesserato, si chiede la sanzione di: Ammenda di Euro 2.500,00; 23. la Società SS BARLETTA CALCIO Srl, a) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante PERPIGNANO. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CASAPULLA, CONDÒ e CORDA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS; d) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CASAPULLA e CORDA, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; e) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CASAPULLA e CORDA, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; Relativamente alla Società BARLETTA CALCIO Srl, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 + 10 punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016 + Ammenda di Euro 40.000,00; 24. la Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, a) ART. 9 CGS responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con poteri di rappresentanza FLORA ANTONIO (violazione art. 9 CGS); b) ART. 9 CGS responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati a DALENO SAVINO (violazione art. 9 CGS); c) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del CGS (ILLECITO FLORA ANTONIO e FLORA GIORGIO). Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere; d) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del CGS (ILLECITO DALENO SAVINO e MORISCO VITO). Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere; e) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee; f) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014, responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del CGS (ILLECITO FLORA ANTONIO e FLORA GIORGIO). Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere; g) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014, responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del CGS (ILLECITO DALENO SAVINO e MORISCO VITO). Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere; h) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014, responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee; Relativamente alla Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: Esclusione dal campionato nella stagione sportiva 2014/2015 + 10 punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016 + Ammenda di Euro 8.000,00; 25. la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, a) GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine all’illecito al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS. Relativamente alla Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, affermata la responsabilità del suo tesserato, si chiede la sanzione di: Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + EURO 25.000 di ammenda; 26. la Società NEAPOLIS Srl, a) ART. 9 CGS responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO (violazione art. 9 CGS); b) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del CGS (ILLECITO CICCARONE ANTONIO). Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere; c) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS (violazione art. 6, comma 2 CGS CICCARONE ANTONIO); d) GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS (violazione art. 6, comma 5 CGS CICCARONE ANTONIO); e) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014, responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del CGS (ILLECITO CICCARONE ANTONIO). Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nel procedimento n. 859pf14-15); Relativamente alla Società NEAPOLIS Srl, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: Penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + Ammenda di Euro 5.000,00; 27. la Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl, GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015, per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS; Relativamente alla Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 28. la Società AC PISA 1909 S.Srl – POSIZIONE STRALCIATA 29. la Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, a) GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014, responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del CGS ILLECITO MARZOCCHI EMANUELE). Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere nel procedimento 859pf14-15; Relativamente alla Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 30. la Società USD SAN SEVERO; a) GARA BRINDISI – SAN SEVERO DEL 30.11.14, responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del CGS (ILLECITO CAROTENUTO WILLIAM). Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica; Relativamente alla Società USD SAN SEVERO, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: Penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 31. la Società SEF TORRES 1903 Srl, a) GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante CAPITANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) GARA PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati NUCIFORA e COSTANTINO. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; Relativamente alla Società SEF TORRES 1903 SRL , affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 + 10 punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015- 16; 32. la Società VIGOR LAMEZIA Srl, a) GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante ARPAIA. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a BELLINI e MAGLIA. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante ARPAIA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; d) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a BELLINI e MAGLIA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; e) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS; f) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a BELLINI con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; g) GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a BELLINI con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; Relativamente alla Società VIGOR LAMEZIA Srl, affermata la responsabilità dei suoi tesserati, si chiede la sanzione di: Esclusione dal campionato nella stagione sportiva 2014/2015 + 10 punti di penalizzazione nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016 + Ammenda di Euro 40.000,00. La Procura Federale ha infine richiesto la trasmissione degli atti per eventuali iniziative disciplinari a carico di Parlato Gianfranco. Hanno poi preso la parola i difensori delle Società intervenute: L’intervenuta Società Forlì ha chiesto l’irrogazione di almeno 5 punti di penalizzazione per la Società L’Aquila in ragione del principio di afflittività. L’intervenuta Società Aurora Pro Patria ha chiesto la condanna della Società Torres in ragione degli elementi probatori ritenuti chiari ed evidenti, associandosi alle richieste della Procura. Per quanto attiene la posizione della Società L’Aquila ha chiesto l’aggravamento della sanzione rispetto quella richiesta dalla Procura in ragione della gravità della condotta ascritta al suo tesserato Di Nicola. L’intervenuta Società ACR Messina ha chiesto la condanna delle Società Vigor Lamezia e Barletta sottolineando la gravità e la molteplicità delle condotte rispettivamente ascritte. Successivamente hanno preso la parola i difensori dei deferiti. Il difensore del deferito Capitani e della Società Torres si è riportato alla propria memoria e ha affermato la illogicità delle accuse rivolte ai propri assistiti. Il modesto provento della presunta attività illecita, inferiore ai costi della trasferta e le modalità della combine che rendevano impossibile concordare oltre alla sconfitta, anche il risultato della stessa, porterebbero ad escludere logicamente la responsabilità dei deferiti. In ogni caso le intercettazioni telefoniche devono essere interpretate correttamente. Le prove raccolte quindi non sarebbero sufficienti a pervenire a una condanna. Il difensore di Fabio Di Lauro ha depositato copia della richiesta di “cancellazione tessera con effetto immediato” datata 12/ 8 e inviata dal deferito alla Federazione il 13/8. In forza di tale richiesta ha eccepito il difetto di giurisdizione. Su tale eccezione la Procura si è opposta in quanto al momento dei fatti il Di Lauro era sottoposto alla giurisdizione sportiva perché all’epoca tesserato. La difesa del Di Lauro ha poi eccepito la violazione del diritto di difesa per la mancata separazione della sua posizione in ragione della sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel merito ha chiesto il proscioglimento del deferito . Il difensore di Ercole Di Nicola ha ribadito l’eccezione di violazione del principio del contraddittorio per analoghe ragioni a quelle esposte dal Di Lauro. Nel merito ha sostenuto l’insussistenza dell’illecito sportivo sul quale non esisterebbero prove di alcun genere. I difensori della Società L’Aquila si sono fermamente opposti alla irrogazione di punti di penalizzazione evidenziando l’estraneità della Società alla condotta del Di Nicola che nulla avrebbe avuto a che fare con l’attività sociale. Hanno sostenuto l’insussistenza dell’illecito nella partita Pisa – Torres e si sono riportati alla memoria difensiva ritualmente depositata. Il difensore di Giuseppe Sampino ha affermato l’insussistenza dell’illecito nella partita Pisa-Torres. Inoltre non esisterebbe alcun indizio della partecipazione del deferito a condotte illecite. Si è riportato alla memoria depositata. Il difensore di Ninni Corda ha ribadito il contributo fornito dal deferito per l’accertamento di violazioni regolamentari insistendo per l’applicazione dell’art. 24 CGS. I difensori di Vincenzo Nucifora hanno ricordato la lunga e illibata militanza del loro assistito nel mondo del calcio. Hanno affermato l’insussistenza dell’illecito sportivo nella partita Pisa – Torres. In quella gara entrambe le squadre hanno schierato formazioni rimaneggiate ma la partita si sarebbe svolta regolarmente. Il coinvolgimento del Nucifora deriverebbe solo da interpretazioni fantasiose di tre intercettazioni telefoniche di tutt’altro tenore. Si sono riportati alla memoria depositata insistendo per il proscioglimento del loro assistito. Il difensore di Francesco Massimo Costantino ha ricordato come non esista alcun indizio di contatti tra il Di Nicola e gli altri coinvolti nella vicenda precedenti al pranzo del 28 ottobre. La scelta di schierare molti giovani nella partita Pisa - Torres sarebbe derivata da scelte tecniche alla luce degli impegni sportivi della squadra. Pertanto non si sarebbe realizzato nessun illecito. Si è riportato alla memoria difensiva versata in atti. I difensori di Fabrizio Maglia hanno affermato l’estraneità del deferito a qualsiasi violazione regolamentare. Non esisterebbero elementi probatori atti a pervenire a una dichiarazione di responsabilità del Maglia a carico del quale vengono indicate solo tre telefonate intercettate delle quali due provenienti da altro deferito (il Bellini) prive di qualsiasi possibile riferimento alla vicenda in questione. Si sono riportati alla memoria difensiva. Il difensore di Claudio Arpaia ha affermato l’esistenza di evidenti salti logici nella ricostruzione accusatoria a carico del deferito. Non esisterebbe alcun elemento che possa provare il coinvolgimento del deferito nell’effettuazione di scommesse o nel compimento di illeciti sportivi. Inoltre non esisterebbe alcuna prova che la proposta di illecito avanzata dal Bellini per la partita Vigor Lamezia- Paganese, poi rifiutata, fosse stata in un primo momento accettata dall’Arpaia. Pertanto, a tutto voler concedere, per questa sola partita si potrebbe parlare di omessa denuncia ma mai di illecito sportivo. Conclusivamente si è riportato alla memoria difensiva. Il difensore della Vigor Lamezia ha affermato che nessuna violazione regolamentare potrebbe essere ascritta all’Arpaia e al Maglia. Inoltre il Bellini all’epoca dei fatti non era in rapporti con la Vigor Lamezia. Pertanto la Società deferita non potrebbe essere condannata né per responsabilità diretta né per responsabilità oggettiva né per responsabilità presunta. In via subordinata ha chiesto che le violazioni contestate ai propri tesserati siano derubricate in omessa denuncia. Si è riportato alla memoria difensiva versata in atti. Il difensore di Salvatore Casapulla ha affermato l’assoluta mancanza di elementi probatori concreti a carico del deferito. Anche nel procedimento penale la posizione del Casapulla sarebbe del tutto sfumata avendo egli subito solo una perquisizione. La presunta cripticità del linguaggio che risulterebbe dalle due sole intercettazioni che coinvolgono il Casapulla non potrebbe mai essere di per sé considerato un elemento accusatorio. Ha contestato l’interpretazione data alle due intercettazioni dalla Procura Federale. Si è riportato alla memoria difensiva tempestivamente depositata. Il difensore di Luigi Condò ha sostenuto la mancanza di alcun elemento probatorio a carico del deferito, facendo rilevare come questi avesse iniziato il suo rapporto con il Barletta solo nel marzo 2015 e fosse immune da qualsiasi precedente disciplinare. Ha chiesto quindi il proscioglimento del Condò o, in subordine la derubricazione in omessa denuncia. Si è riportato alla memoria difensiva versata in atti. Il difensore della Paganese ha sostenuto che non sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità presunta ascritta alla Società deferita. Si è riportato alla memoria difensiva prodotta tempestivamente. Il difensore di Carotenuto ha contestato la responsabilità del deferito nell’illecito a lui ascritto, negando che il calciatore abbia commesso volontariamente errori di gioco al fine di favorire la squadra avversaria, richiamandosi in proposito alle immagini della partita Brindisi – San Severo contenute nel DVD agli atti del procedimento. Il difensore della USD San Severo ha rappresentato come la Società abbia adottato un codice etico interno finalizzato al rispetto dei valori sportivi da parte dei propri tesserati. Ha inoltre ricordato che nella partita Brindisi – San Severo tutta la squadra, fatta eccezione per il calciatore Carotenuto, si sia impegnata tanto che al 95° di gioco aveva raggiunto il pareggio, poi annullato su segnalazione dell’assistente dell’arbitro. Conclusivamente ha chiesto che alla Società deferita venga inflitto un solo punto di penalizzazione con esclusione dell’ammenda. Si è riportato alla memoria difensiva. Il difensore dell’Astarita ha affermato l’insussistenza di elementi probatori fattuali a carico del deferito. In particolare non esisterebbe prova che l’Astarita abbia effettuato scommesse né che fosse a conoscenza di combine o di scommesse sulla gara Brindisi – San Severo. Si è riportata alla memoria difensiva depositata tempestivamente. Il difensore dell’ USD Akragas Città dei Templi ha sottolineato l’assenza di nesso causale della condotta ascritta al tesserato Astarita con l’attività societaria. Ha sostenuto che l’Astarita andrebbe prosciolto con il conseguente venir meno della responsabilità oggettiva. In via subordinata ha chiesto una sanzione ridotta al minimo. Si è riportato alla memoria difensiva versata in atti. Il difensore di Giuseppe Perpignano ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito. Il difensore di Emanuele Marzocchi ha chiesto l’applicazione dell’art 24 CGS per la fattiva collaborazione fornita per l’accertamento dei fatti. Il difensore della Puteolana si è riportato alla memoria difensiva versata in atti. I difensori dei deferiti Flora Giorgio, Daleno Savino e Bellini Felice hanno fatto pervenire note d’udienza come autorizzato dal Tribunale. Nessuno è comparso per i deferiti Ciccarone, Morisco, SSD Calcio Città di Brindisi, SS Barletta Calcio e Neapolis Srl. Al termine del dibattimento il Tribunale si è ritirato in Camera di Consiglio e ha emesso la seguente decisione. Motivi della decisione GARE BRINDISI – SAN SEVERO DEL 30.11.14 E POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014. I fatti relativi alle suindicate due gare sono stati accertati con assoluta certezza. Illuminanti a tal fine sono le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.I.P. di Catanzaro dal Presidente della Società Brindisi. É vero che la sua posizione è stata separata da quella degli altri deferiti in ragione della omessa rituale comunicazione della fissazione del dibattimento, ma le sue dichiarazioni possono e debbono essere valutate, anche per la sussistenza della responsabilità diretta del Brindisi. Inoltre anche Flora Giorgio, pur negando il proprio coinvolgimento nella combine, sostanzialmente ammette che essa è stata effettivamente portata a termine dagli altri deferiti. Sostengono l’ipotesi accusatoria anche le dichiarazioni del deferito Marzocchi che ha collaborato all’accertamento della verità. Tali dichiarazioni sono ampiamente riscontrate dagli esiti evidenti delle intercettazioni telefoniche (conversazioni e SMS) che consentono di ricostruire nei dettagli i fatti e le singole responsabilità. Va infine valutato come elemento indiziante anche il linguaggio criptato abitualmente usato dagli incolpati nelle loro comunicazioni. Risulta quindi provato che prima che si disputasse la partita con il San Severo, il deferito Ciccarone prese contatti con Carotenuto facendogli intendere con il consueto gergo criptato cosa volesse (vedi intercettazioni telefoniche). Esordiva dicendo all’interlocutore che il “natale era ormai prossimo “...e non abbiamo un euro...dobbiamo vedere di fare qualcosa...”. Carotenuto si diceva subito d’accordo, al punto da incontrare Ciccarone quella sera stessa e discutere di persona dell’affare da organizzare insieme. Successivamente il Ciccarone, contattava telefonicamente Daleno Savino (consulente di mercato del Brindisi) al quale rappresentava con il consueto linguaggio sibillino di aver già da tempo (3 novembre 2014) contattato alcuni giocatori e ,quindi, di poter essere in grado di organizzare la combine della partita. Ciccarone, preso atto della disponibilità di Daleno, lo informava che lo avrebbe ricontattato per fissare un incontro di persona non appena riusciva a contattare il calciatore che doveva essere presente anche all’incontro. (....con questi due ragazzi quà....ci avevo parlato già un po’ di tempo fa per il trasferimento a dicembre e questo sarebbe disposto... vuole venire davanti a te cosi facciamo una cosa chiara e precisa...). Dalle intercettazioni si evince che, come promesso, Ciccarone contattasse nuovamente il Daleno rappresentandogli l’esigenza di un incontro di persona al quale sarebbe intervenuto anche il calciatore del San Severo che in gergo chiama procuratore. (...eeh...dimmi una cosa noi ci dovremmo incontrare perché poi viene pure il procuratore io poi la settimana prossima non ci sto...). Daleno informava della combine Flora Giorgio riferendogli del progetto di “filotto” (vale a dire di successive combines che avrebbero dovuto garantire al Brindisi la vittoria fino alla partita con l’Andria), suscitando le ire del padre di questi, il Presidente Flora Antonio che non si fidava della riservatezza del figlio, definito “un ragazzino di 13 anni”. La Procura ha ricostruito dettagliatamente, sulla base delle intercettazioni telefoniche disposte dall’A.G.O. tutta la frenetica attività preparatoria posta in essere prima della partita dal Daleno e dal Ciccarone, veri e propri motori dell’attività fraudolenta che avrebbe dovuto portare alla alterazione di sette-otto gare a vantaggio del Brindisi. Partecipa a tale attività anche Vito Morisco, Direttore sportivo della Società, presente ad un incontro preparatorio tenutosi con Daleno e Flora Antonio il 27 novembre 2014, tre giorni prima della partita contro il San Severo, presso la casa del Presidente. Con tutta evidenza non è possibile che a un incontro del genere partecipassero persone estranee all’accordo fraudolento. Due giorni prima della gara con il San Severo, Daleno e Ciccarone avevano occasione di sentirsi ancora una volta e il D.S. del Neapolis ribadiva le condizioni pattuite nell’incontro precedente puntualizzando che alla gara avrebbe assistito pure il “procuratore”, ovvero il fratello Vinicio, raccomandando al Daleno di liquidargli il compenso dovuto al termine della partita. Il linguaggio, evidentemente criptico, svelava il reale oggetto del discorso laddove Ciccarone ripeteva, più volte, a Daleno la necessità di “chiudere la situazione” subito dopo l’incontro. L’insistenza di Ciccarone coglieva un po’ di sorpresa l’interlocutore che, per tranquillizzare l’amico, gli garantiva la presenza pure del Presidente Flora .Quindi risulta evidente come nell’incontro tenutosi il 27 novembre tra Daleno, il Presidente Antonio Flora e il Direttore sportivo Morisco venissero definiti i termini dell’accordo illecito. Dalle intercettazioni si evince anche come ad un giorno della partita Ciccarone provvedesse a effettuare una scommessa sulla gara alterata. Infatti, contattava telefonicamente la solita agenzia di scommesse e dettava le partite su cui “puntare”. Il Ciccarone rendeva partecipe del risultato certo anche l’amico Salvatore Astarita, cui dettava per telefono le partite su cui puntare tra cui proprio Brindisi – San Severo (risultato 1). Nella telefonata intercettata Astarita si dimostra a conoscenza della combine e chiede a Ciccarone di indicargli un pronostico certo in quanto aveva bisogno di denaro. Sempre dalle intercettazioni emergono alcune difficoltà sorte immediatamente prima della partita in ordine alle modalità di corresponsione del compenso che il Ciccarone avrebbe voluto percepire in anticipo tramite il fratello Vinicio, presente allo Stadio. Ciò non accade perché i dirigenti del Brindisi, evidentemente non fidandosi, non fanno arrivare il denaro. A questo punto la combine rischia addirittura di saltare ma poi tutto viene risolto con l’intervento del Daleno e di Flora Giorgio. La piena consapevolezza della combine Brindisi – San Severo da parte del Direttore sportivo brindisino, Morisco Vito, emerge chiaramente anche dalla intercettazione della telefonata nella quale Daleno informa Morisco delle difficolta sorte, in ordine alla combine, a pochi minuti dall’inizio della gara, in quanto il loro complice Ciccarone pretendeva immediatamente i soldi da corrispondere anche al portiere del San Severo Carotenuto: “...omissis... Savino DALENO: no ...ti dico ehm..vabbè' poi te lo dirò di persona per quella situazione che avevamo organizzato Vito MORISCO: ah ah ah Savino DALENO: che avevamo parlato di quell'under..poi quelli li hanno pretesi, se no dimenticatevi di noi, se no a noi lasciateci stare che non ne vogliamo sapere che noi abbiamo detto si..non è che potete venire alle undici la domenica mattina a dirci che il ragazzo non lo volete più! e ..se tu vedi quello che ha combinato ...omissis...” Nella prosecuzione del discorso il Daleno rappresentava al Morisco quanto si era esposto il portiere Carotenuto per subire i goal “...omissis... Savino DALENO: nooo...il ragazzo..si si quello che ha combinato, vediti le immagini”. Nel deferimento vengono poi convincentemente e dettagliatamente ricostruite le fasi della corresponsione del compenso nelle quali i soliti Ciccarone e Daleno svolgono il ruolo principale. La combine ebbe quindi a concretizzarsi in quanto la SSD Calcio Città di Brindisi ottenne il risultato di 2 – 1; la vittoria fu conseguita grazie alle “papere” commesse dal portiere della USD San Severo Carotenuto William. Quanto sopra esposto emerge chiaramente già dalle intercettazioni telefoniche, che integrano e conferiscono ampio e definitivo riscontro alle dichiarazioni ampiamente confessorie rese il 21/5/2015 al GIP di Catanzaro dal Presidente del Brindisi. In tale vera e propria confessione Flora Antonio conferma tutte le modalità di svolgimento dell’accordo illecito anche se non nomina Morisco e esclude da ogni responsabilità il figlio Giorgio. Nelle dichiarazioni da quest’ultimo rese al GIP di Catanzaro nella medesima data del 21/5/2015 si trova ulteriore conferma dello svolgimento della combine fatta eccezione per il ruolo del Flora Giorgio che pur ammettendo la altrui realizzazione dell’illecito, nega ogni personale coinvolgimento. La responsabilità del Flora Giorgio nell’illecito relativo alla gara con il San Severo emerge però dalla telefonata intercorsa con il Daleno tre giorni prima della partita: “ omissis... Giorgio FLORA: Savino...passa tutto per domenica... ...omissis... Savino DALENO: Si....basta...(P.I.)...puoi fare....l'unica cosa se convinci il Presidente a non smantellare tutto....Giorgio FLORA: Savino dipende da domenica…te lo ripeto ha ragione...dipende da domenica..Savino DALENO: A me lo dici!....ed io domenica.... ...omissis... Percepita la preoccupazione di Giorgio Flora, Daleno Savino rassicurava in ogni modo il vice Presidente del Brindisi, facendogli capire che dalla domenica successiva fino alla partita con l’Andria, la loro squadra avrebbe vinto tutte le partite. La prima tappa del “filotto” era proprio la partita contro il San Severo, la domenica successiva. Ai dubbi di Flora Giorgio, Daleno rispondeva assicurandogli che già l’indomani avrebbe avuto “l’incontro” in cui avrebbe definito la combine in favore del Brindisi. Al termine della conversazione Flora Giorgio si preoccupava che suo padre Antonio, Presidente del Brindisi, fosse al corrente di quanto Daleno gli stava riferendo. Daleno, anche questa volta, rassicurava il suo interlocutore dicendogli di aver già informato di tutto il Presidente. Pertanto è evidente non solo la consapevolezza ma anche il concorso del Flora Giorgio (che, si ricordi, era vice Presidente del Brindisi con poteri di rappresentanza) nell’assumere in proprio e nel rafforzare l’altrui volontà di portare a termine la combine per la partita della domenica successiva con il San Severo. Inoltre Giorgio Flora viene interessato dal Daleno per risolvere il problema del pagamento del corrispettivo allorché il giorno della partita la combine rischiò di saltare. È proprio a lui che il Daleno si rivolge quando i soldi non arrivano allo stadio. Analogo copione viene seguito dai deferiti per la gara Pomigliano / Brindisi del 14/12/2014. Anche in questo caso i principali artefici della combine sono Ciccarone e Daleno. Quest’ultimo, sollecitato da Flora Antonio a portare avanti il progettato “filotto” il 9/12/2014 prende contatto col Ciccarone che gli fa presente di non essere disponibile a sopportare i malintesi sul pagamento accaduti in occasione della gara col San Severo (cfr intercettazioni telefoniche del 9/12/2014). Daleno rassicura Ciccarone che tali malintesi non si sarebbero ripetuti. A questo punto il Ciccarone prende contatto con l’amico Marzocchi per cercare di contattare qualche calciatore del Pomigliano. L’esito di questi contatti non è emerso ma è comunque chiaro che siano stati effettivamente compiuti da tutti i deferiti atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara. Oltre all’evidente attività di Ciccarone e Daleno, Giorgio Flora chiede ripetutamente a Daleno di essere aggiornato sull’evoluzione della combine in esame. In due telefonate del 13/12 – ore 10.17 e ore 12.39 - chiede a che punto fosse l’affare e Daleno gli assicura che la combine era prossima alla definizione, aspettando solo che la controparte gli comunicasse i dettagli dell’operazione. Dalle intercettazioni risulta come il Daleno tenesse il Presidente Flora Antonio costantemente al corrente dello stato della trattativa della combine, riferendogli di aver informato Ciccarone che la parte terminale della trattativa sulla combine (compreso la consegna del denaro) l’avrebbe condotta, in rappresentanza del Brindisi, il Direttore Vito Morisco. Il 13/12/2014 Daleno ripete la stessa comunicazione che aveva appena reso al Presidente Flora Antonio in ordine alla fase finale della combine, al Giorgio Flora. Anche in intercettazioni successive alla partita emerge l’attivo coinvolgimento del Giorgio Flora. In questa conversazione con il Daleno il figlio del Presidente manifesta al suo interlocutore quanto era arrabbiato il padre in quanto si riteneva truffato avendo investito parecchi soldi. “...omissis... Giorgio FLORA: lo so, lo so! tu hai messo tutto però lui si è incazzato perché qualcosina, qualcosina...sai il contributo l'ha dato! Savino DALENO: ah, alla faccia, alla faccia! Giorgio FLORA: stà pure incazzato! Savino DALENO: si, si, si...omissis...”. Anche il Direttore sportivo Vito Morisco partecipa attivamente alla combine. Come già detto è il delegato del Brindisi a partecipare all’ultima fase della combine e, quindi, al pagamento del corrispettivo. Intorno alla mezzanotte del 14 dicembre 2014, giorno della partita combinata, Ciccarone avvisava Morisco di essere in partenza per raggiungerlo presso l’albergo dove alloggiava, a Nola (NA). Pochi minuti dopo Ciccarone telefonava a Daleno informandolo che stava partendo per raggiungere Morisco, avendo la premura di mettere al corrente l’interlocutore di quanto sarebbe accaduto l’indomani. Ciccarone non poteva essere allo stadio di Pomigliano ma garantiva a Daleno che sarebbe stato ben rappresentato da Marzocchi. Il calciatore della Puteolana, che stava seguendo Ciccarone all’appuntamento con Morisco, sarebbe stato sugli spalti dello stadio del Pomigliano, pronto per riscuotere il prezzo della combine. I dettagli dell’affare sarebbero stati definiti di lì a poco con il D.S. del BRINDISI, che i Ciccarone e Marzocchi avrebbero istruito sul da farsi : “...omissis... Savino DALENO: ehm... ah, ce la vediamo tutto con Emanuele allora?! Antonio CICCARONE: si si, però io porto con me già stasera, io ho dovuto aspettare ...omissis... Antonio CICCARONE: allora adesso sto andando a prenderlo a casa e lo sto portando da Vito, Savino DALENO: ah! Antonio CICCARONE: andiamo a parlare con Vito e poi lui, Vito sa tutto come deve fare ...omissis...” L’incontro finale avveniva quindi nella tarda notte del 14 dicembre 2014, alle ore 2.01 quando Ciccarone, Morisco e Marzocchi si incontravano e definivano la trattativa della combine. Anche per questa partita le dichiarazioni rese al G.I.P. di Catanzaro da Antonio e Giorgio Flora trovano integrazione e riscontro nelle emergenze probatorie delle intercettazioni telefoniche. Inoltre anche il deferito Marzocchi ha ammesso le sue e le altrui colpe (cfr. audizione davanti alla Procura Federale del 24/6/2015) tanto che la Procura Federale ha chiesto per lui l’applicazione dell’art. 24 CGS. Unitamente a tali elementi probatori e alla luce di essi va valutato il linguaggio criptato utilizzato dai deferiti nelle loro comunicazioni. Da quanto sopra esposto emerge che per i fatti relativi alle gare Brindisi/San Severo e Pomigliano/Brindisi tutti i deferiti sono responsabili degli illeciti disciplinari loro rispettivamente ascritti. Come già detto la posizione di Antonio Flora è stata stralciata a causa dell’omessa comunicazione della fissazione del dibattimento. I fatti a lui ascritti possono essere scrutinati incidentalmente ai fini della valutazione della responsabilità diretta della Società SSD Calcio Brindisi. Passando all’esame delle posizioni individuali, va in primo luogo disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva sollevata dal Daleno. Oltre a quanto si evince dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni rese al GIP da Antonio e Giorgio Flora emerge chiaramente l’importante ruolo attivo svolto dal Daleno nell’ambito del Brindisi. Antonio Flora lo definisce “mio collaboratore” e a lui si rivolge per ogni incombenza. Come riferisce Giorgio Flora, di fatto è Daleno che definisce e realizza le strategie di mercato della Società. Daleno stesso parla e si comporta come un dirigente di fatto della Società e arriva a fornire in parte o quanto meno a anticipare la provvista per la seconda combine. E’ evidente quindi come il Daleno abbia svolto un importante ruolo attivo all’interno del Brindisi e rientri per questo nell’ipotesi prevista dall’art. 1 bis comma 5 del CGS. Daleno e Ciccarone si sono associati per commettere un numero indefinito di illeciti (il c.d. “filotto”) con il Presidente del Brindisi che per questo dovrà essere separatamente giudicato. Pertanto sono responsabili, oltre che dei singoli illeciti (e il Ciccarone anche della violazione dell’art. 6 c. 2 e 5), della violazione dell’art. 9 CGS. A loro deve essere preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione stante la gravità delle infrazioni commesse. Giorgio Flora era il vice Presidente con poteri di rappresentanza del Brindisi. Non è esatto quindi che non svolgesse alcun ruolo effettivo all’interno della Società. Se il suo unico interesse fosse stato quello di ottenere la tessera federale che bisogno ci sarebbe stato di conferirgli poteri tanto ampi? Non è vero neppure che il giorno dello svolgimento della gara Brindisi / San Severo non sapesse nulla della combine. Il Daleno aveva discusso con lui della questione tre giorni prima. Del resto perché mai il Daleno proprio a lui si rivolgerebbe il giorno della gara per avere notizie del denaro promesso? Deve quindi essere dichiarato responsabile delle violazioni disciplinari contestategli. Analoghe considerazioni, per le ragioni sopra esposte, valgono nei confronti di Vito Morisco, che peraltro non ha inteso svolgere alcuna difesa. Responsabile anche il calciatore William Carotenuto che con le sue “papere” ha praticamente portato a termine l’illecito accordo, garantendo il conseguimento del risultato concordato nei contatti con Ciccarone (telefonata ed incontro) sopra descritti. Salvatore Astarita è responsabile della violazione dell’art.6 comma 2 CGS (che assorbe la violazione di cui all’art 6 comma 5 per la condotta del concorrente Ciccarone) nonché di omessa denuncia dell’illecito del quale era venuto a conoscenza. Le telefonate intercettate, di contenuto in equivoco, di cui si è detto trattando la posizione di Ciccarone, costituiscono prova incontrovertibile di entrambe le violazioni ascritte ad Astarita. Emanuele Marzocchi ha ammesso gli addebiti e ha collaborato per l’accertamento dei fatti tanto che la Procura ha chiesto per lui l’applicazione dell’art. 24 CGS. Tale beneficio può essergli accordato alla luce delle dichiarazioni rese dal deferito. La SSD Calcio Città di Brindisi risponde per responsabilità diretta non solo della condotta di Antonio Flora (accertata incidentalmente a questo solo fine) ma anche di quella di Giorgio Flora vice Presidente con potere di rappresentanza della Società. Risponde inoltre per responsabilità oggettiva della condotta di Vito Morisco e Savino Daleno. La Società Neapolis Srl risponde per responsabilità oggettiva della condotta di Ciccarone Antonio. Nella determinazione della sanzione va tenuto conto che tale condotta si è realizzata al di fuori dell’attività sociale. La USD San Severo risponde per responsabilità oggettiva della condotta del tesserato William Carotenuto. Nella determinazione della sanzione si deve tener conto che tale condotta ha danneggiato la USD San Severo, che la condotta degli altri calciatori della squadra nel corso della gara incriminata appare ispirato a correttezza e lealtà sportiva e, infine, che la Società ha adottato un codice etico interno finalizzato al rispetto dei valori sportivi da parte dei propri tesserati. La Società USD Akragas Città dei Templi Srl risponde per responsabilità oggettiva della condotta del tesserato Salvatore Astarita. Anche in questo caso nella determinazione della sanzione va tenuto conto che tale condotta si è realizzata al di fuori dell’attività sociale. La SSD Puteolana 1902 Internapoli risponde per responsabilità oggettiva della condotta del tesserato Emanuele Marzocchi. Ai sensi dell’art. 24 comma 2 CGS il beneficio previsto per il Marzocchi può essere esteso anche alla Società di appartenenza. GARA PISA – TORRES del 29.10.2014 Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di carenza di giurisdizione formulata in sede di discussione dal difensore di Di Lauro Fabio, atteso che il deferito era tesserato al momento del fatto, di talché nessun effetto consegue alla richiesta di “cancellazione tessera” inoltrata alla Federazione il giorno del dibattimento. Quanto alla pretesa lesione del diritto di difesa, pure eccepita dal difensore di Di Lauro Fabio, il Tribunale osserva che la lamentata violazione non sussiste, mancando agli atti la dimostrazione che il Di Lauro si sia adoperato, nelle forme consentite, al fine di ottenere dall’A.G.O. l’autorizzazione a comparire al dibattimento. I soggetti coinvolti nell’alterazione di questa gara, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero Di Nicola Ercole (Direttore sportivo de L’Aquila); Nucifora Vincenzo (Direttore sportivo della Torres); Sampino Giuseppe detto Pino (ex calciatore, Direttore sportivo e procuratore); Di Lauro Fabio (ex calciatore e allenatore); Capitani Domenico (Presidente della Torres) e Costantino Francesco Massimo (Allenatore della Torres). In particolare, secondo la Procura Federale, Di Nicola Ercole, Sampino Giuseppe e Di Lauro Fabio si sarebbero adoperati per la combine. Il Di Nicola, poi, con l’aiuto di Sampino, già calciatore e Agente di calciatori, avrebbe contattato la dirigenza della TORRES e, durante un pranzo svoltosi il giorno precedente la disputa della gara, presente anche Sampino, avrebbe raccolto la disponibilità del Presidente Capitani a venderne il risultato, perdendo a Pisa con molti goal di scarto, tanto da realizzare un “over” ai fini delle scommesse. Gli elementi di prova acquisiti non consentono però di aderire a tale ricostruzione dei fatti. Dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni in atti emerge che, già all’indomani della gara casalinga con il Mantova, ed alla vigilia di due impegnative trasferte consecutive, con il Bassano capolista e con il Pavia, la Società aveva deciso di mandare in campo “le seconde linee”, così come riportato già il 21.10.2014 sul sito internet di “La Nuova Sardegna” e il giorno precedente la gara sul medesimo sito e su quelli di “Sardegna Sport” e “Tuttolegapro”, nonché, il giorno della gara, ancora su quello de “La Nuova Sardegna” (Una scelta ragionata e condivisibile vista la situazione della squadra e, soprattutto, visto l'impegno veramente difficile che attende sabato i rossoblù. Comunque sia sarà un'occasione importante per le seconde linee per mettersi in luce e dimostrare affidabilità. La pensano così anche a Pisa dove è annunciata una formazione altrettanto inedita rispetto alla squadra che sta marciando forte ai vertici del girone B) e sul sito “www.torres1903.com”. In altri termini, a parere del Tribunale, a fronte della pregressa pubblica manifestazione di volontà di mandare in campo “la Beretti”, non risultano essere stati posti in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara. Ciò non toglie, peraltro, che le frequentazioni tra il Di Nicola e il Di Lauro, da una parte, e quelle dello stesso Di Nicola (tramite Sampino) con la dirigenza e lo staff tecnico della SEF Torres dall’altra, abbiano consentito al ridetto Di Nicola di accreditarsi presso il gruppo degli scommettitori serbo-sloveno, sia per trarre un utile dalla “soffiata” di una notizia di natura pubblica, di cui traeva prudenziale conferma nel corso delle telefonate con il Nucifora, il Costantino ed il Capitani, nonché, ancora, in occasione del pranzo del giorno precedente la gara, a cui prendeva parte anche il Sampino; sia per scommettere sull’inevitabile esito della gara stessa e, allo stesso tempo, fungere da catalizzatore delle scommesse di Capitani, Di Lauro e Sampino il quale ultimo si premura, tra l'altro, di fare monitorare la gara dalla moglie, titolare di una tabaccheria in Macerata munita di un terminale Sisal (v. verbale audizione Sampino 6.7.2015). Nell’ottica della conferma, invero, deve leggersi il contenuto della telefonata con il Nucifora ed il Costantino (telefonata del 29/10/2014 – ore 11.27 – progressivo 1066), da cui emerge la consapevolezza, da parte dei predetti dell’esistenza della scommessa agevolata dallo schieramento della “Beretti” rinforzata con quattro elementi poco utilizzati della rosa di prima squadra. La consapevolezza del Nucifora sull’esistenza della scommessa emerge anche dalla successiva telefonata indirizzata al Di Nicola il 29.10.2014, ore 12:11 (Nucifora: "ascolta! oggi, oggi che fai? .... fai qualche puntatina a destra e a sinistra?". Di Nicola: "eh ti ho detto di si"). Nell’ottica della ulteriore conferma e della partecipazione del Presidente Capitani alla scommessa deve leggersi anche l'incontro del 28.10.2014 tra Di Nicola, Sampino e Capitani, al cui esito Di Nicola invia un messaggio ad un'utenza serba del seguente tenore: "vuoi fare pisa torres?". In attesa della risposta, che giunge in termini positivi nell'arco di mezz'ora tramite altra utenza straniera, il Di Nicola ne parla telefonicamente anche con il fido Di Lauro. In tale contesto, il Di Nicola tratta anche il compenso per la soffiata ("quanto mi fate a me?"; "dimmi tu, quanto vuoi?"; "venti"), garantendo che la soffiata non sarebbe stata venduta anche ad altri, e concorda i risultati su cui scommettere (1 Handicap ed Over), come riferito allo stesso Di Lauro. Ancora in termini di conferma, sull'evidente utilizzo di una formazione "di seconde linee", nonché sui termini della scommessa (1 Handicap ed Over), deve leggersi il contenuto della telefonata del 28.10.2014, ore 18:42 - progressivo 661 intercorsa tra il Di Nicola ed il Capitani: "Domenico CAPITANI: Direttò... Ercole DI NICOLA: Allora... 15 diviso 3... Domenico CAPITANI: Uh... Ercole DI NICOLA: Ok?... Domenico CAPITANI: Va bene... Ercole DI NICOLA: Però... 1 H... Domenico CAPITANI: Uh... senti... eh... Ercole DI NICOLA: Mi raccomando... Domenico CAPITANI: Eh... (parola incomprensibile) è quelli la?... Ercole DI NICOLA: Eh!... quelli la!... 15 diviso 3... ho sbagliato, dovevo fare di più... non glielo fatta fare, ho detto perché... eh... non lo so, sta botta... ma già domattina me li portano... Domenico CAPITANI: Uh... Ercole DI NICOLA: Già a posto... Domenico CAPITANI: Va bene... Ercole DI NICOLA: Quindi, ora mi raccomando... Domenico CAPITANI: Uh... 1 H... Ercole DI NICOLA: Eh... Domenico CAPITANI: Uh, ok... Ercole DI NICOLA: Capito?... Domenico CAPITANI: Si, si... ciao..." Dal tenore della telefonata emerge come, in realtà, gli accordi abbiano avuto ad oggetto la scommessa su due risultati (1 Handicap ed Over) e che nella stessa, oltre che il Di Nicola ed i suoi due fidati sodali Di Lauro e Sampino, fosse coinvolto lo stesso Capitani, che chiama il Di Nicola anche nella immediatezza della gara (telefonata del 29.10.2014 - ore 14.20 - progressivo 1154) per confermare che nulla era mutato: " Ercole DI NICOLA: Tutto ok?... Domenico CAPITANI: Tutto a posto... Ercole DI NICOLA: Eh?... Domenico CAPITANI: Tutto tranquillo, tutto a posto... Ercole DI NICOLA: Va bene... ci aggiorniamo dopo allora... Domenico CAPITANI: Ciao... Ercole DI NICOLA: Ciao, ciao... ". Alla luce di quanto sopra non c’è prova certa della sussistenza dell’illecito contestato e Di Nicola, Di Lauro, Sampino e Capitani devono rispondere solo di violazione del divieto di scommesse sancito dall'art. 6, comma 1 del CGS. Vincenzo Nucifora e Francesco Massimo Costantino hanno violato l'obbligo di informare senza indugio la Procura federale di quanto sopra, in violazione dell’art. 6, comma 5 CGS ma allo stato degli atti non vi è riscontro alla deduzione (pag. 64, IV cpv. deferimento) secondo cui il Di Nicola avrebbe consegnato al Nucifora il compenso della combine nel corso dell'appuntamento anticipato al martedì successivo alla gara. La SEF Torres 1903 Srl risponde dei fatti ascritti al Capitani a titolo di responsabilità diretta ex art. 4. comma 1, CGS e dei fatti ascritti al Nucifora e al Costantino a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, fatti come sopra riqualificati Dei fatti ascritti al Di Nicola come sopra riqualificati, infine, risponde L'Aquila Calcio 1927 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS. A fronte di tale responsabilità, considerata la diversa qualificazione giuridica delle violazioni commesse dal Di Nicola e tenuto conto dell’orientamento recentemente espresso dagli Organi della giustizia sportiva, il Tribunale ha ritenuto congrua e sufficientemente afflittiva la sanzione dell’ammenda nella misura indicata nel dispositivo. GARE VIGOR LAMEZIA – PAGANESE DEL 12.04.2015 e BARLETTA - VIGOR LAMEZIA DEL 19.04.2015 La copiosa documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, le audizioni effettuate dalla Procura Federale e le risultanze del dibattimento provano con certezza che Bellini Felice pose in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di queste gare al fine di avere notizie certe sulle quali effettuare scommesse. In particolare, è emerso che il Bellini –già Direttore sportivo di una compagine maltese e all’epoca di fatto responsabile marketing della Vigor Lamezia - il 7 aprile 2015 contattasse scommettitori maltesi da lui conosciuti in precedenza per accertarsi se fossero interessati a finanziare una combine per una partita di “serie C” . Ricevute assicurazioni al riguardo, informava subito dopo Parlato Gianfranco, comunicandogli di avere “sotto mano” due partite. Sollecitato nel pomeriggio a dare una risposta in proposito, Parlato si rivolgeva a Di Lauro Fabio, onde acquisire referenze sull’affidabilità del Bellini, ricevendo conferma. Nel corso del colloquio (Allegato 38 Prot.280/2015/Mob/SCO_A/RM) era precisato che le partite attenzionate riguardavano le squadre del Lamezia e del Barletta e, inoltre, che a parere del Di Lauro, il Bellini avrebbe richiesto – quale prezzo del finanziamento della combine - una somma intorno ai 30/40.000 euro. Il giorno successivo (8 aprile) il Bellini incontrava a Villa San Giovanni i citati scommettitori maltesi, giunti in Italia,, e subito dopo contattava telefonicamente il Parlato, onde fissare un incontro per definire i termini dell’accordo. Nel corso della conversazione (Allegato 40 Prot.280/2015/Mob/SCO_A/RM) il Bellini, colto il tentennamento del Parlato a motivo della ipotizzata rilevante somma da versare, chiudeva la conversazione affermando di non aver più bisogno di costui e che, quindi, non era il caso di fissare un incontro. Lo stesso giorno, poi, il Bellini concordava con il D.S. della Vigor Lamezia, Maglia Fabrizio, un incontro presso lo stadio comunale “G. D’IPPOLITO” in Lamezia Terme, per le ore 16, ove giungeva in compagnia di un suo amico (S.L.F.) e degli scommettitori maltesi e colà si intratteneva per qualche minuto con il solo Maglia, giunto successivamente alle ore 16,40, nell’ufficio di quest’ultimo. Terminata la conversazione, i citati quattro erano identificati da personale della Polizia di Stato (era stato predisposto, all’uopo, un servizio di o.c.p.) cosicché la loro presenza sul posto è certa. Tutti si recavano, poi, presso l’abitazione del Presidente della Vigor Lamezia, Arpaia Claudio (Allegato 46 Prot.280/2015/Mob/SCO_A/RM), dopo l’accordo telefonico intercorso fra il Bellini e l’Arpaia (Allegato 47 Prot.280/2015/Mob/SCO_A/RM). Terminato l’incontro, Maglia contattava telefonicamente il Bellini, rappresentandogli tutto il suo disappunto per la presenza dei finanziatori maltesi al citato incontro, nei seguenti testuali termini; “…poi è normale che quello ti dice che il giocatore non lo voglio più…non mi interessa più…tu porti i procuratori…tu sei tutto scemo…siamo rimasti che venivi da solo …per il giocatore ne parliamo la settimana prossima …ora fammi fare questa partita in grazia di Dio… nella settimana prossima ne parliamo del giocatore come ti ho spiegato” (Allegato 48 Prot. 280/2015/Mob/SCO_A/RM). In sostanza i dirigenti del Vigor Lamezia non aderivano alla proposta illecita, probabilmente perché messi in allarme dalla presenza di sconosciuti, ma comunque la rifiutavano. Registrato il diniego di Arpaia e Maglia alla prospettata alterazione della gara, il Bellini riprendeva i contatti con Corda Ninni, allenatore del Barletta, per l’attuazione della combine in ordine alla gara Aversa Normanna-Barletta, e nel corso di due distinte conversazioni telefoniche, con la moglie, il 9 aprile (Allegato 50 Prot.280/2015 /mob/SCO_A/RM), e con l’amico S.L.F. il giorno successivo (Allegato 51 Prot. 280/2015 mob/SCO:A/RM), il Bellini definiva Arpaia e Maglia “pisciaturi” e “infami”, dopo aver posto in rilievo che le quote delle partite di suo interesse erano state rimosse dai palinsesti dei bookmakers. In seguito al fallimento anche della combine della gara Aversa Normanna/Barletta e in particolare per cercare di ristorare la conseguente perdita economica patita dagli scommettitori maltesi, componenti di un’organizzazione dedita alle scommesse, il Bellini tenta di combinare la partita Barletta/Vigor Lamezia. Infatti a causa del non “previsto” esito della gara fra Aversa Normanna e Barletta, svoltasi la settimana precedente e il cui esito era stato “garantito” da Bellini Felice in accordo con Corda Ninni (allenatore del Barletta), gli scommettitori maltesi avevano perso e fatto perdere ad un loro “socio” cinese una cospicua somma. Nel corso di numerose conversazioni telefoniche, uno dei maltesi ,F.R., riferiva a Bellini Felice che il citato scommettitore asiatico intendeva recuperare la patita perdita e che addebitava a loro l’evento, per non aver adeguatamente vigilato sulla gestione della vicenda, sicché minacciava di morte F.A. nel frattempo preso in ostaggio. In conseguenza il Bellini si attivava per organizzare una nuova combine e tentava, così, di tranquillizzare i maltesi che l’illecito provento sarebbe stato sufficiente ad azzerare la lamentata perdita e, inoltre, offriva di garantire l’esito positivo della prospettata scommessa mercé la dazione di un assegno bancario. Le numerose e concitate conversazioni intercorse fra il Bellini e il F.R. (Allegati 52, 53, 54 e 55 Prot.280/2015/Mob/SCO_A/RM) e quelle fra il Bellini e l’amico e “socio” S.L.F. (Allegati 57 e 58 Prot.280/2015/Mob/SCO_A/RM), danno conto del clima di tensione e di “paura” creato dalle minacce indirette, dell’asiatico, e dirette, del F.R.. Il Bellini contattava, quindi, il Corda per ottenere assicurazioni in ordine all’assenso del Presidente del Barletta, Perpignano Giuseppe, alla combine e, nel frattempo, dialogava con il D.S. della Vigor Lamezia, Maglia Fabrizio (Allegati 115, 116 e 118 Prot.280/2015/Mob/SCO_A/RM). In verità agli atti non c’è la prova di un adesione dei dirigenti del Barletta alle proposte che il Bellini rivolge al Corda. Lo stesso Corda, che ha collaborato con la Procura Federale, nega che gli approcci del Bellini per la partita Barletta/Vigor Lamezia abbiano avuto un seguito tanto che appare ragionevole ipotizzare che quanto affermato in proposito dal Bellini nei suoi colloqui coi maltesi fosse più che altro una millanteria e che il risultato fosse stato previsto solo sulla base delle informazioni ricevute dal Corda. Nessuna prova emerge neppure sulla consapevolezza dei dirigenti lametini dei tentativi del Bellini. Terminata la gara con un pareggio, le conversazioni registrate successivamente danno contezza che il Bellini aveva anticipato tale esito ad alcuni amici (tale Tony e B. B.) che, scommettendo, avevano conseguito ottime vincite così come lo stesso Bellini (Allegati 121 e 122 Prot. 280/2015/Mob/SCO_A/RM), e rimproverava al maltese di non aver dato credito alle sue assicurazioni e, non avendo scommesso, di aver perso l’occasione dei recuperare le perdite (Allegato 123 Prot. 280/2015/Mob/SCO_A/RM). Interrogato dall’A.G. il 15.06.2015, il Bellini ha negato di aver partecipato alla combine della gara in esame, ammettendo di aver millantato la conoscenza dell’esito di essa per tranquillizzare il suo interlocutore maltese. La prova dei fatti suddetti emerge dagli atti acquisiti dall’A.G.O. di Catanzaro e in particolare dal contenuto delle intercettazioni telefoniche che hanno trovato riscontro anche negli esiti all’o.c.p. dell’8/4/2015 che ha confermato l’effettuazione dell’incontro svoltosi presso lo Stadio di Lamezia. Inoltre un importante riscontro è fornito dalle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese dal Corda alla Procura federale nel corso dell’audizione del 9/7/2015. Anche le dichiarazioni rese dal Bellini alla Procura Federale in data 8/7/2015 pur negando qualsiasi responsabilità personale e attribuendo al Corda l’iniziativa di sondare i maltesi, forniscono numerosi riscontri alle tesi accusatorie. Infine va valutato come elemento indiziante il linguaggio criptato che i deferiti usano sistematicamente nelle loro conversazioni. Conclusivamente Bellini Felice, a prescindere dall’esito dei suoi tentativi, ha certamente posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il risultato delle due gare in esame, sulla seconda delle quali ha scommesso e ha fatto scommettere. Arpaia e Maglia, pur con le diverse posizioni dirigenziali, sono entrambi responsabili per omessa denuncia. Infatti non vi è prova che, prima del rifiuto opposto all’illecita proposta del Bellini, abbiano in un primo momento aderito al piano fraudolento e commesso atti diretti a realizzarlo. Peraltro, hanno omesso di denunciare agli organi competenti le illecite attività di cui, senza alcun dubbio, erano venuti a conoscenza. Di Lauro Fabio è responsabile anch’egli di omessa denuncia, risultando anche nel suo caso dagli atti che egli era consapevole della natura illecita degli atti posti in essere da Bellini. Corda Ninni deve rispondere dei fatti a lui addebitati ma, come richiesto dalla Procura, può essergli accordata la riduzione prevista dall’art. 24 CGS nella misura di cui al dispositivo, attesa l’ammissione di responsabilità unita alla collaborazione fattiva dallo stesso fornita per l’accertamento di violazioni regolamentari. La Vigor Lamezia risponde per responsabilità diretta della condotta del Presidente Arpaia e per responsabilità oggettiva di quella del Direttore Maglia, così come sopra riqualificate. Sempre per responsabilità oggettiva risponde di quanto ascritto al Bellini. Non paiono invece sussistere i contestati elementi di responsabilità presunta. La SS Barletta risponde per responsabilità oggettiva della sola condotta di Corda Ninni. Per Perpignano, Casapulla e Condò, dirigenti a vario titolo del Barletta, non esistono prove sufficienti di responsabilità e neppure di consapevolezza degli illeciti commessi dal Bellini. Vanno pertanto prosciolti da ogni addebito. Ugualmente va prosciolta la Paganese Calcio Srl non rinvenendosi agli atti la prova della sussistenza di un illecito commesso a suo vantaggio. Sanzioni congrue per ognuno dei deferiti appaiono quelle di cui al dispositivo. Infine deve essere accolta la richiesta di trasmissione di copia degli atti avanzata dalla Procura al fine di valutare eventuali iniziative disciplinari a carico di Parlato Gianfranco. P.Q.M. Proscioglie i deferiti Salvatore CASAPULLA, Luigi CONDÒ, Giuseppe PERPIGNANO e Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl dagli addebiti loro rispettivamente ascritti. In parziale accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: - mesi 9 (nove) di inibizione ed € 40.000,00 (€ quarantamila/00) di ammenda a ARPAIA Claudio; - anni 2 (due) e mesi 3 (tre) di squalifica ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a ASTARITA Salvatore; - anni 5 (cinque) di inibizione ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a BELLINI Felice; - anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a CAPITANI Domenico; - anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 60.000,00 (€ sessantamila/00) di ammenda a CAROTENUTO William; - anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a CICCARONE Antonio; - anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica e € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda a CORDA Ninni; - mesi 3 (tre) di squalifica ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a COSTANTINO Francesco Massimo; - anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a DALENO Savino; - anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) di ammenda a DI LAURO Fabio; - anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a DI NICOLA Ercole; - anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione ed € 70.000,00 (€ settantamila/00) di ammenda a FLORA Giorgio; - mesi 9 (nove) di inibizione ed € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda a MAGLIA Fabrizio; - anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica a MARZOCCHI Emanuele; - anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) di inibizione ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a MORISCO Vito; - mesi 3 (tre) di inibizione ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a NUCIFORA Vincenzo; - anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a SAMPINO Giuseppe; - € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda alla Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI; - punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società SS BARLETTA CALCIO Srl; - esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore alla Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI; - € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; - punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società NEAPOLIS Srl; - punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; - punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società USD SAN SEVERO; - punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società SEF TORRES 1903 Srl; - punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società VIGOR LAMEZIA Srl. Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per le eventuali iniziative disciplinari a carico di Parlato Gianfranco.
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