F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 21 Agosto 2015 (11 – BIS) – RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI RINNOVAZIONE DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DI: MANENTI GIAMPIETRO – nota n. 1815/1070pf/14-15/AM/SP/pp del 18.8.2015.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 21 Agosto 2015
(11 - BIS) – RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI RINNOVAZIONE DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DI: MANENTI GIAMPIETRO – nota n. 1815/1070pf/14-15/AM/SP/pp del 18.8.2015.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare; in ordine alla richiesta di rinnovazione del provvedimento di sospensione cautelare del Signor Manenti Giampietro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, CGS, formulata dalla Procura Federale con atto del 18 agosto 2015 nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1070 pf 2014-2015; considerato che con provvedimento del 24.7.2015 questo Tribunale ha emesso provvedimento di sospensione per giorni 30 nei confronti di Manenti Giampietro, accogliendo la documentata richiesta della Procura Federale fondata sulla circostanza che dagli atti di indagine del procedimento avviato contro il predetto erano emerse condotte suscettibili di aver causato il dissesto della Società Parma provocandone il fallimento e che sussisteva il pericolo di rinnovazione di analoghe condotte da parte degli stessi; osservato che sulla rilevanza della condotta addebitata a Manenti Giampietro in sede cautelare devono essere confermate le motivazioni formulate nelle precedenti fasi, che vengono in questa sede espressamente richiamate; ritenuta l’opportunità di accogliere la richiesta della Procura Federale; visto l’art. 20, comma 3, CGS, rinnova il provvedimento di sospensione cautelare di Manenti Giampietro per la durata di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di scadenza della sospensione in corso. Si avvisa l’interessato che, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, CGS, decorso tale termine, il provvedimento di sospensione diverrà inefficace. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto reclamo, a questo stesso Tribunale Federale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 CGS.
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