F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 10 Settembre 2015 (234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Fallimento Società Spal 1907 Spa) – (nota n. 12327/880 pf13-14 AM/ma del 18.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 10 Settembre 2015 (234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Fallimento Società Spal 1907 Spa) - (nota n. 12327/880 pf13-14 AM/ma del 18.6.2015). Il deferimento Con atto del 18.6.2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. Cesare Butelli, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS nonché dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per avere causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società Spal 1907 Spa, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza, lo svincolo dei calciatori tesserati e il conseguente fallimento del predetto sodalizio sportivo. Il dibattimento Alla riunione odierna, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il deferito Cesare Butelli le sanzioni dell’inibizione per anni 5 (cinque) e dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Nessuno è comparso per il deferito né sono pervenuti scritti difensivi. I motivi della decisione Ritiene il Tribunale accertata per tabulas, non contestata e quindi da considerarsi comprovata la responsabilità del deferito Butelli, all’epoca dei fatti Presidente del CdA dall’8 settembre 2008, Amministratore unico del sodalizio dal 16 aprile 2012 e liquidatore dal 6 agosto 2012 al 20 marzo 2014, data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal luglio 2008, attraverso Società di sua proprietà, per le violazioni a lui ascritte. Nel merito appare del tutto evidente che la documentazione depositata in atti dalla Procura federale è idonea a far ritenere che nella specie l’incolpato, in ragione delle sue specifiche cariche e competenze, ha svolto effettive e preminenti funzioni gestionali nell’ambito della Società, causando con i propri comportamenti (molti dei quali definitivamente accertati nell’ambito di precedenti giudizi disciplinari), la cattiva gestione della stessa in palese violazione dell’art.19 dello Statuto della Figc che ha determinato il grave dissesto societario e l’inevitabile fallimento. Da tutti i fatti evidenziati dalla Procura con esaustiva documentazione, da considerare anche unitariamente, emerge in modo incontestabile il quadro di una amministrazione e di una gestione condotta in modo assolutamente irregolare, in spregio a ogni regola societaria, contabile e fiscale, connotata da impegni economici e spese non proporzionate agli effettivi ricavi; si tratta, come è chiaro, di condotte pienamente coscienti, volontarie e dolose tali da escludere in radice la ricorrenza della necessità, più volte ribadita dalla Corte federale, di accertare se siano ravvisabili, a carico dei deferiti, elementi di effettiva colpevolezza, onde escludere ogni applicazione automatica della norma che sanziona gli amministratori delle Società fallite. In particolare i paragrafi A), B), C), D), E) della parte motiva dell’atto di deferimento manifestano che il Butelli nel biennio precedente al fallimento si è reso responsabile del dissesto economico, patrimoniale e finanziario della Spal 1907 Spa operando in condizioni di squilibrio di bilancio, associato al crescente carico debitorio nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali, come peraltro costantemente accertato dagli Ispettori della Co.Vi.So.C. nel corso dei controlli periodici effettuati. Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare del deferito per la violazione del disposto di cui agli articoli del CGS e delle NOIF contestati; di conseguenza va ritenuta congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge a Butelli Cesare la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque) e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it