F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 10 Settembre 2015 (233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI TORMENTI, MARCELLO TORMENTI e FRANCO TORMENTI – (nota n. 12280/164 pf13- 14 AM/ma del 18.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 10 Settembre 2015 (233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI TORMENTI, MARCELLO TORMENTI e FRANCO TORMENTI - (nota n. 12280/164 pf13- 14 AM/ma del 18.6.2015). La Procura federale della FIGC (che ha comunicato la conclusione delle indagini in data 30 gennaio 2015), con nota prot. 12280/164pf13-14/AM/ma del 18 giugno 2015, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - Giovanni Tormenti, amministratore unico dal 14.06.2006 al 22.09.2009 e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl: - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10, allo svincolo dei calciatori tesserati ed al conseguente depauperamento patrimoniale, che ne ha causato il successivo fallimento, per le condotte specificatamente descritte nell’atto di deferimento; - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC), per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte specificatamente descritte nell’atto di deferimento; - Franco Tormenti, dirigente con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis comma 1), in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla gestione dell'amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte specificatamente descritte nell’atto di deferimento; - Marcello Tormenti, dirigente con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla non corretta gestione dell'amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte specificatamente descritte nell’atto di deferimento. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, preliminarmente, ha chiesto la restituzione degli atti in relazione alla posizione di Giovanni Tormenti, instaurare correttamente il procedimento nei confronti dello stesso, non essendosi perfezionata la notificazione del deferimento; Per i deferiti, nessuno è comparso. La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, preso atto di ciò, ha disposto la restituzione degli atti limitatamente alla posizione di Tormenti Giovanni, e la prosecuzione del procedimento nei confronti degli altri due deferiti. Nessuno è comparso per i deferiti. All’esito della discussione la Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni di 2 (due) anni di inibizione e € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda ciascuno nei confronti di Marcello Tormenti e Franco Tormenti. Ciò posto, questa Sezione Disciplinare rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge quanto segue. La SS Sambenedettese Calcio Srl è nata a seguito del fallimento della SS Sambenedettese, dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 8 maggio 2006. Il 14/06/2006 la Società "OLA Srl" ha comprato il ramo d'azienda della fallita SS Sambenedettese per l'importo complessivo di € 608.000,00 ed ha variato la propria denominazione in "SS Sambenedettese Calcio Srl". Con il C. U. n. 19 del 27 giugno 2006, il Commissario Straordinario della FIGC ha trasferito il titolo sportivo alla nuova Società. Nella stagione sportiva 2006/07 la SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di Serie C1 girone B terminando al 8° posto. Nella stagione sportiva 2007/08 la SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di Serie C1 girone B terminando al 11° posto. Nella stagione sportiva 2008/09 la SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di Prima Divisione terminando al 16° posto nel girone A, retrocedendo così nel campionato di Seconda Divisione. Nella stagione 2009/10 la SS Sambenedettese Calcio Srl, fortemente indebitata, non è stata ammessa al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione, stagione sportiva 2009/10, per il mancato rispetto dei "criteri legali ed economici e finanziari" (C.U. n. 6/A del 14.07.2009) e, in particolare, per la mancanza dei seguenti requisiti: a) mancato ripianamento della carenza patrimoniale per 1.190.095,00; b) mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2008; c) mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 100.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; d) mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla medesima Lega; e) mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera , riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, di cui all'allegato A), paragrafo III), lettera B), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009. A seguito della non ammissione al campionato professionistico di competenza, il Presidente Federale ha deliberato Io svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della Società SS Sambenedettese Calcio Srl (cfr. C.U. n. 48/A del 21 luglio 2010), la quale ha cessato completamente la propria attività. Nella stagione 2009/10 è stata iscritta al Campionato Regionale di Eccellenza Marche la US Sambenedettese 1923 nella quale non figurano soci e/o amministratori della precedente Società. Il Presidente Federale, in seguito al fallimento, ha deliberato la revoca dell'affiliazione della Società SS Sambenedettese Calcio Srl (cfr. C.U. n. 102/A del 19 dicembre 2013) Nel biennio antecedente la sentenza di fallimento la compagine sociale ha sempre fatto riferimento alla famiglia Tormenti ed il capitale sociale di € 510.000,00 (deliberato e interamente sottoscritto e versato) è risultato suddiviso in parti uguali tra i tre fratelli: Tormenti Franco 33,33% (quota sottoscritta pari a euro 170.000,00); Tormenti Giovanni 33,33% (quota sottoscritta pari a euro 170.000,00); Tormenti Marcello 33,33% (quota sottoscritta pari a euro 170.000,00). Dai fogli di censimento relativi alle stagioni 2006/07, 2007/08 e 2008/09, emerge che Giovanni Tormenti ha sempre ricoperto il ruolo di Amministratore Unico della SS Sambenedettese Calcio Srl dal 14.06.2006 al 22.09.2009, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni "per improrogabili impegni di lavoro" e, di conseguenza, è stato nominato amministratore unico Pierluigi Giulianelli. Il 5 ottobre 2009 l'amministratore unico Giulianelli provvedeva alla nomina quale procuratore speciale di Alessandro Righetti e successivamente, dal 05/11/2009, la Società veniva posta in liquidazione con la nomina di liquidatore, Pierluigi Giulianelli, sostituito dal 22.03.2010 e sino alla dichiarazione di fallimento, da Alessandro Righetti. Nelle ultime due stagioni di attività i membri dell'organo direttivo della Società SS Sambenedettese Calcio Srl Srl sono stati i seguenti: a) stagione sportiva 2007/08 > Giovanni Tormenti con la carica di Amministratore Unico; Marcello Tormenti con la carica di Dirigente; Franco Tormenti con la carica di Dirigente; b) nella stagione sportiva 2008/09 > Giovanni Tormenti con la carica di Amministratore Unico; Marcello Tormenti con la carica di Dirigente; Franco Tormenti con la carica di Dirigente. Le cariche sportive della Sambenedettese, per le stagioni calcistiche nelle quali è stata sportivamente attiva e, quindi, sino al termine della stagione 2008/09, hanno ricalcato esattamente quelle civilistiche dove tutte le funzioni erano svolte dai fratelli Tormenti (Giovanni quale amministratore unico e Marcello e Franco quali dirigenti), senza alcuna indicazione nella documentazione societaria di specifiche deleghe o ruoli. Per quanto concerne specificamente la situazione economico-patrimoniale, va considerato quanto segue. Dall'analisi dei bilanci ufficiali, estratti dalla banca dati Telemaco, depositati al 30 giugno 2006, al 30 giugno 2007, al 30 giugno 2008 ed al 30 giugno 2009, nonché le relazioni ispettive effettuate dalla Co.Vi.So.C. nel settembre 2008, e nel gennaio e maggio 2009, risulta che: - il bilancio della Società al 30 giugno 2006 presentava una forte esposizione debitoria verso banche per circa € 600.000,00 e altri debiti per circa € 500.000,00, fra i quali i debiti verso il fallimento precedente ammontanti ad 458.000,00 mentre, dal punto di vista economico, non vi erano attività, i ricavi erano pari a zero, ed i costi erano quasi esclusivamente salari e stipendi; - al 30 giugno 2007 il bilancio della Società si è chiuso con un saldo negativo di € 954.694,00, determinato anche dai costi dei finanziamenti in essere verso banche, dagli interessi dovuti sul debito al fallimento precedente, dalle imposte di esercizio, nonché dai compensi dovuti ai 5 allenatori che si sono avvicendati nel corso della stagione per un costo totale di 151.149,00 portando, in tal modo, il saldo negativo al di sopra dell'intero capitale sociale costringendo, di conseguenza, i soci ad intervenire azzerando la riserva soci in conto aumento capitale per euro 600.000,00 e riducendo il capitale sociale; il profilo finanziario della Società si era aggravato con una liquidità bancaria ridotta a poche migliaia di euro, mentre la situazione debitoria verso gli istituti di credito era ulteriormente peggiorata con due nuove aperture di credito fino a un massimo di 500.000 euro, utilizzate per 300.000 euro circa, erogate a fronte di fidejussioni personali dei soci; inoltre, il debito verso il fallimento non solo non era stato saldato, ma aveva generato ulteriori interessi passivi, a differenza dei crediti surrogati e non incassati dallo stesso fallimento che non avevano generato alcun interesse attivo; - il bilancio della Società al 30 giugno 2008 registrava una perdita di € 528.259,00 che ha portato il patrimonio netto in negativo per € 431.688,00 tanto da indurre l'assemblea a deliberare l'azzeramento del capitale per perdite, ma l'importo versato pari ad € 51.900,00 era comunque insufficiente a garantire una corretta gestione economica; dall'analisi del bilancio si rileva l'incasso di parte dei crediti in surroga, utilizzati probabilmente per il rimborso del finanziamento soci per € 300.000,00, ma che ha però costretto la Società a richiedere l'aumento delle linee di credito delle banche locali, garantite da fidejussioni personali dei soci; - il bilancio relativo al 30 giugno 2009, veniva presentato dal liquidatore Alessandro Righetti ed approvato in data 25.03.2011, in grave ritardo rispetto agli obblighi civilistici; tra le voci attive di ricavo vi erano i proventi pubblicitari e i diritti televisivi con un valore totale della produzione che al 30 giugno 2009 appariva in leggero calo in virtù della plusvalenza di € 895.000,00 dovuta alla cessione di giocatori; gli oneri diversi di gestione, invece, passano da 240.841,00 del 2008 ad 1.433.485,00 del 2009 ma di questo il liquidatore non da spiegazioni come per le imposte sul reddito che risultano pari a zero (fatto anomalo considerando che si tratta di IRAP e che il costo del personale è in linea con gli anni precedenti); trattandosi di un bilancio relativo ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività sportiva e per la maggior parte del tempo da riferirsi alla liquidazione, gli oneri diversi e le connesse perdite sono evidentemente la conseguenza dell'attività economica precedente; le principali voci di bilancio e la nota integrativa al 30 giugno 2009, nell'evidenziare una perdita di esercizio pari ad euro 2.124.235,00 che ha portato il patrimonio netto negativo ad 2.369.022,00 con una esposizione debitoria nei confronti delle banche per 1,36 ml di euro e con oltre € 700.000,00 di debiti tributari e previdenziali, attestava la grave situazione finanziaria e lo stato di decozione in cui la Società versava. Ulteriori elementi di valutazione emergono dai controlli (ed, in particolare, dalle ispezioni in date 24 settembre 2008, 21 gennaio 2009 e 18 maggio 2009) eseguiti nei confronti della Società SS Sambenedettese Calcio Srl dalla Co.Vi.So.C., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC e degli articoli 80 e 85 delle NOIF. All'esito del controllo effettuato il 24 settembre 2008 gli ispettori della Co.Vi.So.C. hanno segnalato che: - il rapporto R/I al 31.12.2007 è stato ricalcolato in 2,213 (rispetto a quello comunicato di 1,758) e quello al 31.03.2008 in 2,17 accertando un'eccedenza di indebitamento rispettivamente di € 239.293 ed € 257.282; - la perdita dell'esercizio 2006/07 era stata parzialmente coperta con i versamenti in c/copertura perdite preesistenti per € 600.000, residuando ulteriori perdite di 413.428; - dalla situazione contabile al 30.06.2008 emergeva, inoltre, una perdita di € 493.278,25, che non teneva conto delle rettifiche ed integrazioni di periodo; Dal controllo degli ispettori della Co.Vi.So.C. del 21 gennaio 2009, è emerso che: - gli ultimi stipendi corrisposti ai tesserati risalivano al mese di settembre 2008 mentre le ritenute Irpef e Enpals risultavano versate sino al mese di giugno 2008; da luglio a dicembre 2008 la Società aveva accumulato un debito Enpals di € 193.779,96; - non era stata versata l'Iva a debito pari a € 67.292 relativa al periodo ottobre-dicembre 2008; - il parametro R/l al 30.06.2008 è stato ricalcolato in 1,689 (rispetto a quello comunicato di 1,830) e quello al 30.09.2008 in 1,160 (rispetto a quello comunicato di 1,172) accertando un'eccedenza di indebitamento rispettivamente di € 615.356 ed € 1.256.355; - la perdita dell'esercizio 2007/08 oltre alle residue perdite pregresse portavano ad un patrimonio netto negativo di € 431.688 che rendeva urgente e non più differibile l'intervento ai sensi dell'art. 2482 ter c.c.; inoltre, il rapporto PA al 30/06/2008 era negativo e pari ad -0,274. Durante il controllo degli ispettori della Co.Vi.So.C. del 18 maggio 2009, è stato accertato che: - gli ultimi stipendi corrisposti ai tesserati risalivano al mese di febbraio 2009, mentre le ritenute Irpef e Enpals risultavano versate sino al mese di settembre 2008; - il debito Irpef accumulato ammontava ad 155.035,90 mentre quello Enpals ammontava ad € 241.208,2; - esisteva un debito Iva di € 123.742,55 ed un debito Irap di € 48.622; - la situazione debitoria era ulteriormente peggiorata rispetto all'ultima verifica; il patrimonio netto alla data del 31.12.2008 era negativo per € 1.049.685, trovandosi la Società nelle condizioni di cui all'art. 2482 ter c.c.; - il parametro R/I al 31 dicembre 2008 ammontava a 1,059 con eccedenza di indebitamento di € 1.452.202; inoltre il rapporto PA era negativo e pari a -0,598. Nel corso del periodo sopra indicato, gli organi di Giustizia Sportiva hanno comminato sanzioni alla Società SS Sambenedettese Calcio Srl ed ai suoi rappresentanti legali, per violazioni disciplinari inerenti la sfera amministrativa, contabile e finanziaria e, quindi, strettamente connesse allo stato di dissesto finanziario che ha preceduto il fallimento. In particolare, con il C. U. n. 1/CDN del 2 luglio 2009 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, ha sanzionato con l'inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno Giovanni TORMENTI (presidente e legale rappresentante), Marcello Tormenti e Franco Tormenti (dirigenti e legali rappresentati della medesima Società) e con la sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda la Società Sambenedettese Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri tesserati, per la violazione prevista e punita dagli artt. 85, lett. 8) par. V e 90, comma 2, NOIF per il mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per gli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008. In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano le responsabilità contestate dalla Procura Federale. Gli elementi di valutazione acquisiti nel corso del procedimento vanno valutati tenendo conto che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere 'dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla FIGC "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". Ai fini delle decisioni da assumere in questa sede, va considerato anche il parere interpretativo con il quale la Corte Federale ha evidenziato che per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (cfr. Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007). Gli atti di indagini sopra richiamati inducono a ritenere che gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario e, comunque – avuto riguardo ai criteri evidenziati nelle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (cfr. C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008) -, deve ritenersi che, svolgendo il ruolo di soci, nel biennio antecedente il fallimento tali soggetti abbiano contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa. Sul punto, va richiamato il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014), sulla base del quale le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione. Dagli elementi di valutazione sopra descritti, risulta confermato che la situazione economico-finanziaria della Società è stata improntata nell'ultimo biennio di attività sportiva ad una gestione non corretta, aggravata dall'omissivo comportamento dei soci che, di fatto, hanno lasciato la Società al suo destino, come confermato anche dalla mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza e dalla cessazione di ogni attività sportiva. Gli atti gli indagine dimostrano che al momento della cessazione dalla carica di Amministratore Unico di Giovanni Tormenti la Società versava già in un gravissimo stato di decozione, anche per effetto dei suoi comportamenti, come appare dalle risultanze ispettive della Co.Vi.So.C. del 18 maggio 2009, dalle perdite maturate al 30 giugno 2009 pari a € 2.369.022,00, nonché dal provvedimento emanato a suo carico dagli organi di giustizia della FIGC per violazioni alle norme amministrative e gestionali. Gli esiti delle indagini svolte sono idonei a far ritenere che: - condotte gestionali rilevanti (che saranno separatamente valutate all’esito della corretta instaurazione del procedimento nei confronti dell’interessato), relative al biennio precedente il fallimento, sono state poste in essere da Giovanni Tormenti, titolare del 33% del pacchetto societario, amministratore unico e legale rappresentante della Società dal 14.06.2006 al 22.09.2009; - tuttavia, anche Franco Tormenti e Marcello Tormenti, dirigenti e soci di riferimento della SS Sambenedettese Calcio Srl dal 14/06/2006 e sino alla dichiarazione di fallimento, entrambi con il 33,3% delle quote, hanno posto in essere condotte che hanno inciso sul dissesto economico-patrimoniale della Società e, quindi, gli stessi sono da ritenersi responsabili della cattiva gestione della Società e del conseguente suo fallimento per non aver vigilato sulla cattiva gestione dell'amministratore omettendo gli indispensabili interventi sul capitale sociale. In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano la responsabilità dei deferiti in quanto: - Franco Tormenti, dirigente con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis comma 1), in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla gestione dell'amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte sopra specificatamente descritte; - Marcello Tormenti, dirigente con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla non corretta gestione dell’amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte sopra specificatamente descritte. Conseguentemente, tali condotte vanno sanzionate. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità dei deferiti, come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e delibera di infliggere: - a Franco Tormenti, 2 (due) anni di inibizione e € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda; - a Marcello Tormenti, 2 (due) anni di inibizione e € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda.
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