F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 14 Settembre 2015 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO GIUSTI, FRANCESCA VETTORI, MAURO CEVOLI, ALHASSAN MASAHUDU, ALHASSAN MORO, BOAKYE YIADOM RICHMON, COFIE ISAAC, HOTTOR EDMUND ETSE, NII NORTEY ASHONG, ANDREA COSSU, PANI CLAUDIO, ENRICO PREZIOSI, STEFANO FANTINEL, ALESSANDRO ZARBANO, CARLO ROSSI, SANDRO MENCUCCI, GIUSEPPE MAROTTA, ERNESTO PAOLILLO, RINALDO GHELFI, LARA PALMEGIANI, PATRIK BASTIANELLI, MANUEL MONTIPÒ, EPIMAH AHMED BARUSSO, ORTOLI ARMANDO, GIANLUCA SOTTOVIA, ALFONSO FAIELLA, CLEMENTE FILIPPI, TOGNI ROMULO EUGENIO, ALESSANDRO TULLI, CHIBSAH YUSSIF RAMAN, FRISON ALBERTO, MAURIZIO RICCARDI, DUNCAN JOSEPH ALFRED, VINCENZO MONTEMURRO, URBANO CAIRO, GINO CORIONI, ALDO SPINELLI, Società FC JUVENTUS Spa, GENOA CRICKET AND FC Spa, FROSINONE CALCIO Srl, FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, CALCIO BRESCIA Spa, ACF FIORENTINA Spa, US SASSUOLO CALCIO Srl, CALCIO PADOVA Spa, SS JUVE STABIA Srl, AS VARESE 1910 Spa, TORINO FC Spa, ASG NOCERINA Srl, AS LIVORNO CALCIO Srl – (nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 14 Settembre 2015 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO GIUSTI, FRANCESCA VETTORI, MAURO CEVOLI, ALHASSAN MASAHUDU, ALHASSAN MORO, BOAKYE YIADOM RICHMON, COFIE ISAAC, HOTTOR EDMUND ETSE, NII NORTEY ASHONG, ANDREA COSSU, PANI CLAUDIO, ENRICO PREZIOSI, STEFANO FANTINEL, ALESSANDRO ZARBANO, CARLO ROSSI, SANDRO MENCUCCI, GIUSEPPE MAROTTA, ERNESTO PAOLILLO, RINALDO GHELFI, LARA PALMEGIANI, PATRIK BASTIANELLI, MANUEL MONTIPÒ, EPIMAH AHMED BARUSSO, ORTOLI ARMANDO, GIANLUCA SOTTOVIA, ALFONSO FAIELLA, CLEMENTE FILIPPI, TOGNI ROMULO EUGENIO, ALESSANDRO TULLI, CHIBSAH YUSSIF RAMAN, FRISON ALBERTO, MAURIZIO RICCARDI, DUNCAN JOSEPH ALFRED, VINCENZO MONTEMURRO, URBANO CAIRO, GINO CORIONI, ALDO SPINELLI, Società FC JUVENTUS Spa, GENOA CRICKET AND FC Spa, FROSINONE CALCIO Srl, FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, CALCIO BRESCIA Spa, ACF FIORENTINA Spa, US SASSUOLO CALCIO Srl, CALCIO PADOVA Spa, SS JUVE STABIA Srl, AS VARESE 1910 Spa, TORINO FC Spa, ASG NOCERINA Srl, AS LIVORNO CALCIO Srl - (nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Giusti, Vettori, Cofie, Hottor, Zarbano, Frison e la Procura Federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS; preso atto altresì dell’errore materiale contenuto nel patteggiamento del Sig. Togni, concluso con la Procura federale alla riunione del 23.7.2015, e della nuova trasmissione alla Procura Generale dello Sport del CONI per i provvedimenti di competenza; rinvia alla riunione del 15 ottobre 2015 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS. Posizioni patteggiate alla riunione del 23 luglio 2015 Alla riunione del 23.7.2015 i Signori Ernesto Paolillo, Vincenzo Montemurro, Andrea Cossu, Claudio Pani, Francesca Vettori, Mauro Cevoli, Sandro Mencucci, Chibsah Yussif Raman, Patrik Bastianelli, Enrico Preziosi, Aldo Spinelli, Carlo Rossi, Clemente Filippi, Alhassan Moro, Romulo Eugenio Togni, Alfred Duncan, Nii Nortey Ashong, Rinaldo Ghelfi, Urbano Cairo e le Società ACF Fiorentina Spa, Genoa CFC Spa, FC Internazionale Milano, AS Livorno Calcio, Frosinone Calcio Spa, SS Juve Stabia Spa, Torino FC Spa, US Sassuolo Calcio Spa con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni ad eccezione della posizione della Signora Francesca Vettori. In data 10.9.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Ernesto Paolillo, Vincenzo Montemurro, Andrea Cossu, Claudio Pani, Sandro Mencucci, Chibsah Yussif Raman, Patrik Bastianelli, Enrico Preziosi, Aldo Spinelli, Carlo Rossi, Alhassan Moro, Alfred Duncan, Nii Nortey Ashong, Rinaldo Ghelfi, Urbano Cairo e le Società ACF Fiorentina Spa, Genoa CFC Spa, FC Internazionale Milano, AS Livorno Calcio, Frosinone Calcio Spa, Torino FC Spa, US Sassuolo Calcio Spa, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“- pena base per il Sig. Ernesto Paolillo, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00); - pena base per il Sig. Vincenzo Montemurro, sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti) ed € 670,00 (€ seicentosettanta/00); - pena base per il Sig. Andrea Cossu, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); al riguardo la Procura federale da atto che l’accordo fa riferimento solo al 2° capo di incolpazione, essendo intervenuta la prescrizione per il 1°; - pena base per il Sig. Claudio Pani, sanzioni della squalifica di 3 (tre) giornate e ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), in continuazione con il procedimento n. 518/pf11-12, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate ed € 1.000,00 (€ mille/00); - pena base per il Sig. Sandro Mencucci, sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 20 (venti) giorni ed € 670,00 (€ seicentosettanta/00); i 20 (venti) giorni di inibizione vengono convertiti nell’ammenda di € 10.000, (€ diecimila/00), pertanto la sanzione finale sarà l’ammenda di € 10.670,00 (€ diecimilaseicentosettanta/00); - pena base per il Sig. Chibsah Yussif Raman, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00); - pena base per il Sig. Patrik Bastianelli, sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h, CGS, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); - pena base per il Sig. Enrico Preziosi, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 20 (venti) giorni; i 20 (venti) giorni di inibizione vengono convertiti nell’ammenda di € 10.000, (€ diecimila/00), pertanto la sanzione finale sarà l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - pena base per il Sig. Aldo Spinelli, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.300,00 (€ seimilatrecento/00); - pena base per il Sig. Carlo Rossi, sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 20 (venti) giorni ed € 2.000,00 (€ duemila/00); i 20 (venti) giorni di inibizione vengono convertiti nell’ammenda di € 10.000, (€ diecimila/00), pertanto la sanzione finale sarà l’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00); - pena base per il Sig. Alhassan Moro, sanzione della ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.334,00 (€ settemilatrecentotrentaquattro/00); - pena base per il Sig. Alfred Duncan, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); - pena base per il Sig. Nii Nortey Ashong, sanzione della ammenda di € 5.100,00 (€ cinquemilacento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.400,00 (€ tremilaquattrocento/00); - pena base per il Sig. Rinaldo Ghelfi, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00); - pena base per il Sig. Urbano Cairo, sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti) ed € 1.300,00 (€ milletrecento/00); i 20 (venti) giorni di inibizione vengono convertiti nell’ammenda di € 10.000, (€ diecimila/00), pertanto la sanzione finale sarà l’ammenda di € 11.300,00 (€ undicimilatrecento/00); - pena base per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.300,00 (€ seimilatrecento/00); - pena base per la Società Genoa CFC Spa, sanzione della ammenda di € 16.000,00 (€ sedicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.300,00 (€ diecimilatrecento/00); - pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione della ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.334,00 (€ settemilatrecentotrentaquattro/00); - pena base per la Società AS Livorno Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.300,00 (€ seimilatrecento/00); - pena base per la Società Frosinone Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.300,00 (€ seimilatrecento/00); - pena base per la Società Torino FC Spa, sanzione della ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.334,00 (€ settemilatrecentotrentaquattro/00); - pena base per la Società US Sassuolo Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Ernesto Paolillo, sanzione della ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00); - per il Sig. Vincenzo Montemurro, sanzioni della inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 670,00 (€ seicentosettanta/00); - per il Sig. Andrea Cossu, sanzione della squalifica di giorni 20 (venti); - per il Sig. Claudio Pani, sanzioni della squalifica di 2 (due) giornate e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); - per il Sig. Sandro Mencucci, sanzione della ammenda di € 10.670,00 (€ diecimilaseicentosettanta/00); - per il Sig. Chibsah Yussif Raman, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); - per il Sig. Patrik Bastianelli, sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC ex art. 19, lettera h, CGS; - per il Sig. Enrico Preziosi, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per il Sig. Aldo Spinelli, sanzione della ammenda di € 6.300,00 (€ seimilatrecento/00); - per il Sig. Carlo Rossi, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00); - per il Sig. Alhassan Moro, sanzione della ammenda di € 7.334,00 (€ settemilatrecentotrentaquattro/00); - per il Sig. Alfred Duncan, sanzione della ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); - per il Sig. Nii Nortey Ashong, sanzione della ammenda di € 3.400,00 (€ tremilaquattrocento/00); - per il Sig. Rinaldo Ghelfi, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); - per il Sig. Urbano Cairo, sanzione della ammenda di € 11.300,00 (€ undicimilatrecento/00) - per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione della ammenda di € 6.300,00 (€ seimilatrecento/00); - per la Società Genoa CFC Spa, sanzione della ammenda di 10.300,00 (€ diecimilatrecento/00); - per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione della ammenda di € 7.334,00 (€ settemilatrecentotrentaquattro/00); - per la Società AS Livorno Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 6.300,00 (€ seimilatrecento/00); - per la Società Frosinone Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 6.300,00 (€ seimilatrecento/00); - pena base per la Società Torino FC Spa, sanzione della ammenda di € 7.334,00 (€ settemilatrecentotrentaquattro/00); - per la Società US Sassuolo Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Le posizioni dei Signori Cevoli, Filippi e della Società SS Juve Stabia Srl, stante la non presenza dei deferiti alla riunione del 11.9.2015, saranno definite alla riunione del 15.10.2015 ore 14.30 con obbligo di presentazione da parte degli interessati. Le rimanenti posizioni saranno discusse nella riunione del 15.10.2015 ore 14.30.
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