F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 14 Settembre 2015 (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOAO VITOR DA SILVA FERREIRA (calciatore) – (nota n. 20/632 pf14-15 AA/ac del 1.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 14 Settembre 2015 (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOAO VITOR DA SILVA FERREIRA (calciatore) - (nota n. 20/632 pf14-15 AA/ac del 1.7.2015). La Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare il Sig. Da Silva Ferreira Joao Victor, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la Società ASD Noto senza averne titolo. Il deferimento Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - letti gli atti del procedimento disciplinare n. 632 pf 14/15 avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Da Silva Ferriera Joao Victor, nato il 17/04/96 – di cittadinanza brasiliana – il quale ha dichiarato di non essere mai stato tesserato per altra federazione estera”; - rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le acquisizioni documentali in atti; la dichiarazione resa dal medesimo calciatore allegata alla richiesta di tesseramento, ove affermava di “non essere stato mai tesserato con Società appartenenti a federazione estera”; il fax del 28/01/2015 della Federazione Brasiliana Calcio, dal quale si evince che il calciatore è stato tesserato per il club “Gremio Barueri Futebol LTDA” e regolarmente affiliato alla stessa Federazione; - ritenuto che la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore, alla luce delle false affermazioni rassegnate, è da considerare in contrasto con il disposto dell’art. 40, comma 6, delle NOIF; che l’appartenenza del Sig. Da Silva Ferreira Joao Victor alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di ogni norma Federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati; che pertanto il calciatore è stato tesserato per la Società brasiliana “Gremio Barueri Futebol LTDA”, per cui anche ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, lo stesso è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei 30 mesi successivi alla disputa della sua ultima partita; - viste le note difensive del calciatore inoltrate il 04/05/2015, alternative all’esercizio del diritto a essere ascoltati dalla Procura come evidenziato nell’atto di conclusione delle indagini, note che non conferiscono valide giustificazioni al comportamento posto in essere dall’incolpato, in quanto basate essenzialmente su un fraintendimento sul contenuto della dichiarazione da allegare al tesseramento attribuibile sostanzialmente alla imperfetta conoscenza della lingua italiana da parte del calciatore anzidetto, circostanza, questa, non contemplata come esimente da parte della normativa Federale; - contestata la violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, ascrivibile al calciatore; deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Da Silva Ferreira Joao Victor, calciatore; per rispondere delle ascritte violazioni sopra richiamate. La memoria difensiva Non sono pervenuti scritti difensivi da parte del deferito. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso solamente il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) nei confronti del deferito Da Silva Ferreira Joao Victor. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. Il calciatore ha sottoscritto una richiesta di tesseramento affermando di non essere mai stato tesserato con Società appartenente a Federazione estera. In realtà con fax del 28.01.2015 la Federazione brasiliana calcio rendeva noto che il calciatore era stato tesserato con il club “Gremio Barueri Futebol Ltda”, Società regolarmente affiliata alla menzionata Federazione brasiliana. La violazione risulta quindi per tabulas oltre che ammessa dal calciatore medesimo, il quale in sede di memoria difensiva del 5.5.2015, inoltrata alla Procura generale dello sport presso il CONI, dichiarava di aver erroneamente dichiarato di non essere mai stato tesserato con altra Federazione poiché aveva difficoltà a comprendere la lingua italiana, per cui aveva reso una dichiarazione non conforme alla realtà in assoluta buona fede. Ritiene questo Tribunale che la circostanza addotta dal calciatore non possa essere valutata come esimente in quanto non contemplata dalla normativa Federale, né oggettivamente giustificabile in considerazione del chiaro fraintendimento riferito al precedente tesseramento con la Società brasiliana. Si precisa infine che anche ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento, i calciatori sono tenuti a riferire ogni pregresso accadimento concernente la loro appartenenza a una squadra affiliata a una Federazione estera. In tal senso il fatto contestato risulta puntualmente confermato dalla documentazione in atti e persino ammesso dall’interessato, per cui è meritevole della sanzione riferita agli artt. 1 bis, comma 1, 10 comma 2 del CGS, in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF. La sanzione proposta dalla Procura Federale appare quindi congrua ed equa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) nei confronti del Sig. Da Silva Ferreira Joao Victor.
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