F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 (236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE MARTINETTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese 1910 Spa), VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore generale della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONIO ROSATI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA con poteri di legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), PIETRO FRONTINI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONELLA MASTRELLA (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società ASD Anziolavinio), Società AS VARESE 1910 Spa e ASD ANZIOLAVINIO – (nota n. 12416/54 pf14-15 AM/SP/ma del 22.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 (236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE MARTINETTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese 1910 Spa), VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore generale della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONIO ROSATI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA con poteri di legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), PIETRO FRONTINI (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONELLA MASTRELLA (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società ASD Anziolavinio), Società AS VARESE 1910 Spa e ASD ANZIOLAVINIO - (nota n. 12416/54 pf14-15 AM/SP/ma del 22.6.2015). Il deferimento Il calciatore Daniele Martinetti, tesserato per l’AS Varese 1910 Spa nella stagione sportiva 2012/2013, con lettera datata 31 luglio 2014 notiziava la Procura Federale che nel corso della suddetta stagione aveva subito un grave infortunio, che lo aveva costretto ad interrompere l’attività agonistica e che la Società, nonostante fosse stata più volte sollecitata, non gli aveva comunicato né gli estremi della polizza assicurativa, di natura obbligatoria, né tanto meno aveva denunciato il sinistro alla propria assicuratrice; evidenziava altresì che la Società neppure gli aveva rimborsato le spese mediche occorse per gli interventi chirurgici, a cui era stato costretto a sottoporsi in ragione dell’infortunio e da lui stesso sostenute. Il Martinetti, con altra lettera di pari data, informava la Presidenza Federale che aveva promosso contro la Società un’azione giudiziale, consistita nel ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Varese per la condanna della Società medesima al rimborso di dette spese mediche ed al risarcimento del danno. La Procura Federale, aperto il consequenziale procedimento ed esperite le relative indagini, dava atto che la Società AS Varese 1910 Spa, nella stagione sportiva 2012/2013, sotto la Presidenza del Sig. Antonio Rosati e con il Sig. Eustacchio Vincenzo Montemurro quale Direttore Generale, non aveva rinnovato la polizza obbligatoria infortuni per i calciatori afferente il periodo 28 febbraio 2013/30 giugno 2013; che la Società aveva utilizzato per due partite ufficiali di campionato e per una partita amichevole il calciatore Martinetti in pendenza di una prescrizione medica attestante una prognosi di riposo del calciatore di giorni trenta; che la partita amichevole del 16 gennaio 2013 era stata disputata con la Società Anziolavinio ed era stata arbitrata da arbitri non appartenenti all’AIA; che il calciatore Martinetti aveva in effetti adito il Giudice del Lavoro di Varese senza aver conseguito la preventiva autorizzazione dalla FIGC. La Procura Federale, chiuse le indagini, in data 22 giugno 2015 deferiva a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale i Signori Daniele Martinetti, Vincenzo Eustacchio Montemurro, Antonio Rosati, Pietro Frontini ed Antonella Mastrella, ai quali contestava: 1°) a Martinetti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS Varese 1910 Spa, la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 15 commi 1 CGS, 30 commi 2 e 4 dello Statuto, per aver citato in giudizio la Società AS Varese 1910 Spa senza aver avuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, dal calciatore non richiesta; 2°) a Montemurro, all’epoca dei fatti amministratore delegato e direttore generale della Società AS Varese 1910 Calcio Spa, la violazione: a) art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli art. 45 NOIF, 36 commi 1 e 2 Statuto LNP Serie B, 16 Accordo Collettivo tra FIGC, LNP Serie B ed AIC del 21.12.2011 in attuazione dell’art. 4 Legge n. 91/1981, nonché della Circolare LNP serie B n. 2 del 18 luglio 2012, per aver omesso di sottoscrivere la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni dei propri calciatori tesserati nel periodo 28 febbraio/30 giugno 2013; b) artt. 1 bis comma 1 CGS e 43 NOIF, per aver consentito l’utilizzo del calciatore Martinetti nelle gare di campionato Serie B del 22 e 26 gennaio 2013 e nella gara amichevole del 16 gennaio 2013 con la Società Anziolavinio, nonostante che lo stesso fosse privo di valida certificazione medica di idoneità all’attività sportiva, nonché per avere omesso ogni controllo in ordine a detta idoneità in conseguenza dell’infortunio subito dal Martinelli in data 30 dicembre 2012 durante la gara del Campionato di Serie B Ascoli – Varese; b) art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 32 Statuto LNP Serie B, per avere consentito lo svolgimento in data 16 gennaio 2013 della gara amichevole Anziolavinio – Varese senza la preventiva autorizzazione degli Organi Federali, facendo arbitrare la stessa da arbitri non appartenenti all’AIA; 3°) a Rosati, all’epoca dei fatti Presidente del C.d. A. con poteri di rappresentanza della Società AS Varese Calcio 1910 Spa, la violazione degli art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 45 NOIF, art. 36 commi 1 e 2 Statuto LNP Serie B, art. 16 Accordo Collettivo tra FIGC, LP Serie B ed AIC del 21.12.2011 in attuazione dell’art. 4 Legge n. 91/1981, nonché della Circolare LNP Serie B n. 2/2012, per avere omesso di sottoscrivere la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni dei calciatori tesserati nel periodo 28 febbraio / 30 giugno 2013; 4°) a Frontini, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa, la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 43 NOIF in relazione all’art. 66 comma 4 NOIF, per aver consentito l’utilizzo del calciatore Martinetti nelle gare di Campionato di Serie B del 22 e 26 gennaio 2013, nonostante che lo stesso risultasse momentaneamente privo di valida certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; 5°) alla Mastrella, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Anziolavinio, la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 34 comma 1 regolamento LND ed al CU n. 1 Dipartimento Interregionale LND 1 luglio 2013, per avere consentito lo svolgimento in data 16 gennaio 2013 della gara amichevole Anziolavinio – Varese senza la preventiva autorizzazione degli Organi Federali, facendo arbitrare la stessa da arbitri non appartenenti all’AIA; 6°) a Società AS Varese 1910 Spa, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS; 7°) a Società ASD Anziolavinio, la responsabilità diretta si sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Si dava atto nel deferimento che nei confronti del Sig. Fabrizio Castori, all’epoca dei fatti tesserato della Società AS Varese 1910 Spa con qualifica e mansioni di allenatore, si procedeva con separato provvedimento ai sensi dell’art. 39 comma 2 Regolamento Settore Tecnico. Il Calciatore Martinetti nel corso della fase del procedimento innanzi la Procura Federale, faceva pervenire all’Organo inquirente una memoria difensiva, a mezzo della quale deduceva di essere stato indotto ad adire il giudice ordinario per responsabilità della Società Varese, che lo aveva costretto a giocare nonostante le sue menomazioni fisiche e per di più non aveva dato seguito alle sue reiterate richieste di avvalersi della obbligatoria copertura assicurativa, lasciando così intendere che tale copertura assicurativa non fosse esistente e che il proprio contratto individuale di prestazione sportiva non conteneva la clausola compromissoria, di guisa che la controversia ben poteva essere demandata al giudice ordinario, giusto il sedimentato orientamento del Collegio Arbitrale Lega Professionisti Serie B, che, in più circostanze, aveva opinato che, in mancanza della clausola compromissoria all’interno del contratto individuale, non erano riconducibili all’arbitrato tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto. Concludeva l’esponente per il proprio totale proscioglimento, non senza aver evidenziato che il ricorso al giudice del lavoro era reso improcrastinabile dalla oramai prossima scadenza dei termini per la sua proposizione. Anche il Castori faceva pervenire all’Organo inquirente una memoria difensiva, che tuttavia viene stralciata dagli atti del presente procedimento, sussistendo la competenza a decidere del Settore Tecnico. Nulla veniva eccepito e dedotto dagli altri deferiti. Fissata la data della discussione del deferimento innanzi questo Tribunale, il calciatore Martinetti ha inviato una ulteriore memoria difensiva, anch’essa finalizzata, come la precedente, al proscioglimento. Il patteggiamento Alla riunione del 23.7.2015 i Signori Vincenzo Eustachio Montemurro, Pietro Frontini con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 11.9.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Vincenzo Eustachio Montemurro e Pietro Frontini hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“- pena base per il Sig. Vincenzo Eustachio Montemurro, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); - pena base per il Sig. Pietro Frontini, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni: Martinetti Daniele squalifica di 4 (quattro) giornate, Rosati Antonio inibizione di mesi 6 (sei), Mastrella Antonella inibizione di giorni 45 (quarantacinque), Società AS Varese 1910 Spa ammenda di € 18.000,00 (euro diciottomila), Società ASD Anziolavinio ammenda di € 3.000,00 (euro tremila). Nessuno è comparso per i deferiti, dai quali non è pervenuta alcuna difesa. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue. I motivi della decisione L’art. 30 comma 4 Statuto prevede che “il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia” e che “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”. Non è contestata la circostanza che il calciatore Martinetti è ricorso alla giurisdizione statale senza richiedere l’autorizzazione della Federazione. Tuttavia, risulta dagli atti che alla data del 25 giugno 2014 di deposito del ricorso del Martinetti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Varese lo stesso non era più tesserato sin dal 30 giugno 2013, sicché egli non era obbligato al rispetto del vincolo di giustizia, che sarebbe stato sussistente ove il tesseramento fosse stato mantenuto. Siffatto convincimento supera l’assunto del deferito di essere ricorso senza indugio al giudice del lavoro per il pericolo imminente della decadenza dal diritto e dall’azione nei confronti della Società Varese, che si sarebbe verificata ove si fosse concretizzato il termine della stagione successiva a quella di insorgenza del diritto; non è in dubbio che detto termine è del tutto estraneo al processo innanzi al giudice ordinario che è dotato di diversa disciplina, rispetto alla quale è del tutto inapplicabile quella dell’ordinamento federale, sicché, ove fosse stato sussistente il tesseramento del Martinetti e la deroga al vincolo di giustizia non fosse stata chiesta, la violazione dell’art. 30 Statuto sarebbe stata in pieno consumata. Il deferimento del Martinetti va pertanto respinto. Di contro, le violazioni che sono state ascritte agli altri deferiti appaiono provate oltre ogni ragionevole dubbio; prova ne è che nessuno ha contro dedotto e che anche da siffatto comportamento può evincersi la fondatezza del deferimento. Alla responsabilità delle persone segue quella delle due Società. P.Q.M. Il Tribunale Federale nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 8 (otto) nei confronti del Sig. Vincenzo Eustachio Montemurro; - inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Pietro Frontini. Proscioglie il Sig. Martinetti Daniele. Accoglie per la parte residua il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - per Rosati Antonio inibizione di mesi 6 (sei); - per Mastrella Antonella inibizione di giorni 45 (quarantacinque), - per la Società AS Varese 1910 Spa ammenda di € 18.000,00 (euro diciottomila), - per la Società ASD Anziolavinio ammenda di € 3.000,00 (euro tremila).
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