F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FACCHINETTI (all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società Brescia Calcio Spa), GIOVANNI ROSSI (all’epoca dei fatti rappresentante della Società USD Vidardese), Società BRESCIA CALCIO Spa e USD VIDARDESE – (nota n. 12081/216 pf14-15 AM/SP/ma del 16.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Settembre 2015
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FACCHINETTI (all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società Brescia Calcio Spa), GIOVANNI ROSSI (all’epoca dei fatti rappresentante della Società USD Vidardese), Società BRESCIA CALCIO Spa e USD VIDARDESE - (nota n. 12081/216 pf14-15 AM/SP/ma del 16.6.2015). Il deferimento Con provvedimento del 16 giugno 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. Il Signor Angelo Facchinetti, responsabile all’epoca dei fatti del Settore Giovanile della Società Brescia Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1) in relazione all’art. 95 comma 1 e art. 31 comma 3 delle NOIF, per aver sottoscritto per conto di della Società un palesemente invalido accordo di trasferimento di un calciatore in quanto redatto mediante una scrittura privata denominata “compromesso di trasferimento calciatore Zeutsa Dongmo Marcelin” non in linea con quanto prescritto dall’art. 95 comma 1 delle NOIF e nullo altresì nella sostanza in quanto avente ad oggetto l’accordo di trasferimento di un calciatore che al momento della sottoscrizione dell’atto aveva ancora tredici anni e quindi soggetto alla normativa di cui all’art. 31 comma 3 delle NOIF e, pertanto, invalido perché detto calciatore risultava, all’epoca della sottoscrizione dell’atto, libero di diritto da ogni vincolo. 2. Il Signor Giovanni Rossi, Legale Rappresentante all’epoca dei fatti della Società USD Vidardese Spa per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1) in relazione all’art. 95 comma 1 e art. 31 comma 3 delle NOIF, per aver sottoscritto per conto di della Società un palesemente invalido accordo di trasferimento di un calciatore in quanto redatto mediante una scrittura privata denominata “compromesso di trasferimento calciatore Zeutsa Dongmo Marcelin” non in linea con quanto prescritto dall’art. 95 comma 1 delle NOIF e nullo altresì nella sostanza in quanto avente ad oggetto l’accordo di trasferimento di un calciatore che al momento della sottoscrizione dell’atto aveva ancora tredici anni e quindi soggetto alla normativa di cui all’art. 31 comma 3 delle NOIF e, pertanto, invalido perché detto calciatore risultava, all’epoca della sottoscrizione dell’atto, libero di diritto da ogni vincolo. 3. La Società Brescia Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. Angelo Facchinetti ex art. 4 commi 1 e 2 CGS. 4. La Società USD Vidardese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. Giovanni Rossi ex art. 4 commi 1 e 2 CGS. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti Signor Angelo Facchinetti e la deferita Società Brescia Calcio Spa, presentavano memoria difensiva con la quale contestando gli addebiti loro mossi chiedevano il proscioglimento dagli addebiti loro ascritti. Quanto ai deferiti Signor Giovanni Rossi e Società USD Vidardese, nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, non presentavano alcuna memoria difensiva. Il patteggiamento Alla riunione del 23.7.2015 il Sig. Angelo Facchinetti e la Società Brescia Calcio Spa con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 11.9.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Angelo Facchinetti e la Società Brescia Calcio Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“- pena base per il Sig. Angelo Facchinetti, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); - pena base per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 4.800,00 (€ quattromilaottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.200,00 (€ tremiladuecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti” Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giovanni Rossi l’inibizione di mesi 9 (nove); nei confronti della Società USD Vidardese l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). 4. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in relazione ai deferiti Giovanni Rossi e USD Vidardese, rileva quanto segue: Dagli atti del procedimento disciplinare n. 216 pf 2014-2015, avente ad oggetto il “Mancato rispetto delle norme federali in materia di trasferimento di calciatori da parte della Società Vidardese e Brescia Calcio a seguito di un accordo di trasferimento del calciatore Zeutsa Dongmo Marcelin, che alla data dell’accordo risultava libero da ogni vincolo”, emergeva che veniva sottoscritto un “accordo di trasferimento” tra la Società ASD Vidardese e la Società Brescia Calcio Spa, del calciatore Zeutsa Dongmo Marcelin”. Tale accordo redatto sotto forma di scrittura privata, non può essere considerato valido per l’Ordinamento Federale in quanto non perfezionato nelle forme di cui all’art. 95 comma 3 e art. 100 comma 4 delle NOIF. Tale normativa prevede che le richieste di trasferimento di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” o “giovani di serie” fra Società della stessa o diversa Lega, sono da redigersi, a pena di nullità, sugli appositi moduli federali e debbono essere depositati alle Leghe o Comitati di Competenza; la norma prevede inoltre che “qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà genitoriale”. Dalle risultanze istruttorie, emerge, che nessuna delle suddette prescrizioni normative veniva rispettata dai deferiti, e per tali ragioni l’accordo risulta palesemente nullo, con le relative conseguenze regolamentari; inoltre, emergeva che il calciatore oggetto del trasferimento aveva 13 anni al momento della stipula dell’accordo in questione, e pertanto la fattispecie risulta sottoposta alla normativa di cui all’art. 31 comma 3 delle NOIF. Sulla base della ricostruzione dei fatti e dalle prove prodotte dalla Procura Federale, risulta che l’accordo è affetto da invalidità, anche perché il calciatore all’epoca della sottoscrizione dell’atto, risultava libero da ogni vincolo. Tutto ciò premesso, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giovanni Rossi e dalla USD Vidardese, con altrettanto violazione delle norme sopra richiamate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Angelo Facchinetti; - ammenda di € 3.200,00 (€ tremiladuecento/00) nei confronti della Società Brescia Calcio Spa. In accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: - nei confronti del Signor Giovanni Rossi l’inibizione per mesi 9 (nove); - nei confronti della USD Vidardese l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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