F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MOSCHINI (Procuratore generale della Società US Salernitana 1919 Srl), GIANMARIA GUADAGNO (Calciatore tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl – (nota n. 12826/601 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015
(243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MOSCHINI (Procuratore generale della Società US Salernitana 1919 Srl), GIANMARIA GUADAGNO (Calciatore tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 12826/601 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).
Il deferimento Il Sostituto Procuratore federale delegato, - letti gli atti relativi alla indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 7440/601 p.f. 14-15, avente a oggetto: “Accertamento del regolare tesseramento del calciatore Guadagno Gianmaria, nato il 6.04.2000 a Battipaglia, a favore della Società Salernitana 1919” – Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17.03.2015; - viste la comunicazione di conclusione delle indagini del 05/05/2015, le memorie difensive redatte in data 15/05/2015 dall’Avv. Gian Michele Gentile nell’interesse della US Salernitana 1919 Srl e nell’interesse del Dott. Marco Moschini, Procuratore Generale della predetta Società Sportiva Salernitana, nonché le memorie difensive redatte in data 25/05/2015 dall’Avv. Gaspare Salomone nell’interesse dei Sig.ri Guadagno Giuseppe e Lombardi Maria Concetta quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Guadagno Gianmaria; - ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emersa l’effettiva irregolarità del tesseramento del giovane calciatore Guadagno Gianmaria in favore della US Salernitana 1919 Srl, essendo stata accertata l’irregolarità del tesseramento del detto calciatore in virtù della non conformità alle vigenti norme federali della documentazione prodotta in sede di tesseramento della Sig.ra Lombardi Maria Concetta; - rilevato altresì che le memorie difensive inoltrate alla Procura Federale in data 15/05/2015 e in data 25/05/2015 non contengono elementi di pregio giuridico e non costituiscono esimente, presentando finanche elementi di conferma ulteriore delle violazioni operate ed a nulla valendo la circostanza – invocata dall’incolpato – della buona fede nonché dell’assenza di dolo nella commissione della violazione; - ritenuto che i fatti evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti interessati, deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1. Marco Moschini, Procuratore generale della US Salernitana 1919 Srl; 2. Guadagno Gianmaria, calciatore tesserato per la US Salernitana 1919 Srl; 3. la US Salernitana 1919 Srl, in persona del suo legale Rapp.te p.t.; per rispondere: a) il Sig. Marco Moschini, Procuratore generale della US Salernitana 1919 Srl, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, 4 e 6 del CGS nonché dell’art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto nella qualità di Procuratore Generale – con poteri di legale rappresentanza – della Società US Salernitana 1919 Srl il tesseramento in data del 03/09/2014 relativo al giovane calciatore Guadagno Gianmaria, nato a Battipaglia il 06/04/2000, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Campania da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale, essendo la madre del predetto calciatore residente nella Regione Lombardia, e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nel corso della stagione sportiva 2014-2015; b) il Sig. Guadagno Gianmaria (nato a Battipaglia il 06/04/2000), calciatore tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, 4 e 6 del CGS nonché all’art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto – unitamente ai propri genitori - in favore della Società US Salernitana 1919 Srl il proprio tesseramento in data 03/09/2014, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Campania da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale, essendo la propria madre residente nella Regione Lombardia, e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nel corso della stagione sportiva 2014-2015; c) la US Salernitana 1919 Srl, in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS della US Salernitana 1919 Srl per il comportamento posto in essere dal Sig. Moschini Marco nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS della predetta Società, per il comportamento del proprio tesserato calciatore Sig. Guadagno Gianmaria; entrambi quali tesserati della detta Società nel cui interesse è stata espletata l’attività così come sopra contestata ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS; Il patteggiamento Alla riunione del 14.9.2015 il Signor Gianmaria Guadagno, in persona dei genitori esercenti la patria potestà, con la Procura federale aveva convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 23.10.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Gianmaria Guadagno, in persona dei genitori esercenti la patria potestà, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“- pena base per il Sig. Gianmaria Guadagno, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Le memorie difensive Nessuno degli incolpati ha depositato le memorie difensive. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Marco Moschini: sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); - per la Società US Salernitana 1919 Srl: ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00). É altresì comparso il difensore di entrambi i deferiti, il quale ha concluso per il proscioglimento dei sui assistiti. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare esaminati gli atti, rileva anzitutto la incontestabilità della colpevolezza riferita al calciatore che ha dichiarato, all'atto del tesseramento, una residenza difforme (nel semestre antecedente) rispetto a quella reale. La circostanza è evincibile per tabulas per cui non sussiste incertezza al riguardo, oltre tutto la posizione non merita ulteriore digressione in presenza dell'intervenuta applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. Diversa è la posizione della Società e del suo preposto poiché, in conformità al costante pensiero reso dal Tribunale Federale Nazionale in relazione a fattispecie similari (C.U. n. 102/CDN s.s. 2008/2009 – pr. CDN n. 208), vige il radicato orientamento secondo cui la dichiarazione mendace dell'atleta integra gli estremi della violazione nei soli confronti dell'atleta stesso, non potendo tale dichiarazione coinvolgere, neppure in ipotesi di concorso, coloro i quali hanno recepito la documentazione mendace. In tale chiave va quindi letto il deferimento reso dalla Procura Federale laddove contesta la ipotesi colpevolista anche al Sig. Marco Moschini e alla Società US Salernitana ai fini del tesseramento irregolare (ex art. 10, co. 2, 4, 6 CGS), il primo per aver sottoscritto il tesseramento, la seconda per responsabilità oggettiva. Osserva al riguardo il Tribunale che la Società svolse una attività amministrativo/federale al fine di ottenere il tesseramento, secondo quanto risulta dalle note inviate l’8.1.2015 e 5.3.2015 dal Comitato Regionale Campania al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a testimonianza della correttezza esplicata inizialmente dal sodalizio in ordine all’attività burocratica da svolgere. In merito alla contestata irregolarità del tesseramento, di cui al deferimento, la partecipazione di Società e dirigente doveva essere rigorosamente provata attraverso il rilievo di una esternazione di volontà votata in tal senso da entrambi i contraenti; ma tale univoca volontà non emerge all'esame degli atti che constano esclusivamente del supporto cartaceo riferito al tesseramento e della successiva dichiarazione di cui si è detto. Si ritiene quindi che il dirigente della US Salernitana 1919 Srl, Sig. Marco Moschini, in quanto preposto alla mera ricezione della documentazione a lui consegnata dal calciatore a supporto del tesseramento, non era tenuto alla puntuale indagine sottesa alla veridicità del documento medesimo (l'art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF, infatti, non lo prevede); a maggior ragione ove si consideri in primis che la Società ricevette inizialmente una ratifica federale riferita al tesseramento del calciatore Guadagno, in epoca antecedente al deferimento; in secondo luogo perché l’attività di indagine verte in tema di autocertificazione di documenti personali (art.li 45 e 46 DPR 445/2000), la cui irregolarità rende responsabile esclusivamente colui che attesta circostanze non vere, non già il destinatario che riceve il documento. Il Sig. Marco Moschini va pertanto prosciolto dal contestato deferimento, al pari della Società nei cui confronti non potrà essere afflitta sanzione alcuna. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Sig. Gianmaria Guadagno. Proscioglie il Sig. Marco Moschini e la Società US Salernitana 1919 Srl.
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