F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC PISA 1909 SSrl – (nota n. 3190/859bis pf14-15 SP/blp del 7.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC PISA 1909 SSrl - (nota n. 3190/859bis pf14-15 SP/blp del 7.10.2015). Il deferimento La Ordinanza N. 1 resa in seno alla decisione contenuta nel più ampio fascicolo riferito a numerosi deferimenti (C.U. N. 17 Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare 2015/2016 del 20/08/15), ha così disposto: "Letti gli atti ...omissis..; rilevato altresì che la AC Pisa 1909 Ssrl ha inviato ai competenti uffici sin dal 24/06/15 il nuovo modello di censimento recante l'indicazione del nuovo indirizzo di posta elettronica (PEC), mentre tutte le comunicazioni relative al presente procedimento sono state inviate ad un diverso indirizzo PEC, indicato nel precedente modello di censimento; che pertanto gli atti suddetti non hanno raggiunto lo scopo, P.Q.M., dispone la separazione delle posizioni degli incolpati ... e AC Pisa 1909 Ssrl ... omissis... Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto riguarda il procedimento contro AC Pisa 1909 Ssrl". Pertanto il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 859bis pf14-15 con peculiare riguardo a tutta la documentazione ivi acquisita; preso atto della Ordinanza n. 1 sopra menzionata; estrapolata e acquisita la sintesi del materiale istruttorio riferito alla gara Pisa - Torres del 29/10/14 di Coppa Italia 14/15 Lega Pro (risultato finale 4 - 0); deferiva dinanzi la Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la Società AC PISA 1909 SSRL per rispondere a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4. co. 5 del CGS per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, in occasione della gara Pisa - Torres del 29/10/14 di Coppa Italia Lega Pro. La memoria L'AC Pisa 1909 Ssrl depositava una propria memoria difensiva chiedendo il proscioglimento in ordine al contestato addebito, assumendo la insussistenza della responsabilità presunta in capo al sodalizio in virtù delle motivazioni ivi trascritte che espongono una sostanziale carenza probatoria ascrivibile alla violazione, in assenza di riferimenti diretti o de relato connessi a tesserati dell'AC Pisa, e vigendo una palese estraneità della Società in seno alla combine. A ulteriore sostegno della posizione assolutoria, la Società deduce la inutilità della garanzia di vittoria per una gara di scarso interesse sportivo (sedicesimi di finale della Coppa Italia Lega Pro), in quanto la intercettata combine era votata esclusivamente alla scommessa sportiva tra i soggetti protagonisti. Ribadendo quindi la più totale misconoscenza dei tesserati dell'AC Pisa in ordine all'attività alterativa posta in essere dai terzi, e richiamando alcuni precedenti specifici aventi natura scriminante, concludeva per l'applicazione dell'art. 4 co. 5 CGS, seconda frase, in tema di esclusione di responsabilità in presenza di ragionevoli dubbi riferiti alla colpevolezza. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per la Società AC Pisa Ssrl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è riportato integralmente alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del deferimento e il proscioglimento. I motivi della decisione La Procura Federale contesta al sodalizio una responsabilità presunta riferita alla combine della gara di Coppa Italia Lega Pro Pisa/Torres del 29/10/14, fondando il presupposto accusatorio sulla convinzione che la Società conseguì comunque un beneficio sportivo a seguito della illecita attività posta in essere da alcuni soggetti non tesserati o comunque non collegati con l'AC Pisa (circostanza pacifica). Il riscontro probatorio viene relazionato all'istruttoria versata in atti che consta di una specifica sintesi riferita all'incontro in esame, che si pone nell'ambito di un più ampio novero di intercettazioni attinenti alla così detta operazione "dirty soccer", svolta dai protagonisti per combinare incontri di calcio al fine di effettuare parallelamente, e concludere positivamente, numerose scommesse sportive all'interno di un preordinato disegno illecito votato all'alterazione delle partite. Nella specie, constatato che la gara in esame fu oggetto di pregresse trattative per agevolare un risultato con più goal, la Procura Federale deferisce il sodalizio per responsabilità presunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 5 CGS, ritenendo che l'AC Pisa beneficiò comunque del favorevole esito sportivo (la partita si concluse 4 - 0 per il Pisa), nonostante l'assenza partecipativa alla combine di propri tesserati o personaggi a essa collegati. Osserva il Tribunale che tale convinzione non appare sufficientemente suffragata né dai fatti emersi, né dalle rilevate prove. Nessun soggetto tra quelli intercettati è oggettivamente riconducibile alla sfera dell'AC Pisa né direttamente e né per interposta persona, per cui l'incontestabile dato di estraneità conferma che l'intero disegno venne organizzato da terzi personaggi per fini chiaramente votati alla scommessa sportiva, ma senza alcun coinvolgimento del sodalizio. Traslando infatti il presupposto all'interno dell'analisi valutativa, non è dato riscontrare, con assoluta certezza, che quella specifica combine fosse riconducibile in qualche maniera all'appartenenza di soggetti vicini all'AC Pisa. Oltre tutto lo scarso interesse agonistico ascrivibile all'incontro (sedicesimi di finale della Coppa Italia Lega Pro), lascia intuire come la portata del deferimento possa rimanere circoscritto ai soli contorni sanzionatori tracciati per i soggetti protagonisti già giudicati e condannati, senza alcun coinvolgimento per l'AC Pisa. La comparazione tra l'elemento fattuale oggettivamente carente nelle sue fonti sostanziali e la norma contestata (art. 4, co. 5 prima frase CGS) induce quindi a ritenere maggiormente coerente l'applicazione della ipotesi scriminante trascritta nella seconda frase del medesimo art. 4, co. 5 CGS in argomento di esclusione della responsabilità laddove sussista un ragionevole dubbio che la Società non abbia partecipato all'illecito, ovvero lo abbia ignorato. L'esimente appare ancor più congrua ove infine si consideri che la rivisitazione articolata dalla Procura Federale nei confronti dell'AC Pisa non è confortata dal propedeutico elemento probatorio certo, che possa conferire contezza alla volontà illecita dell'AC Pisa di beneficiare, se pure presuntivamente, del risultato sportivo. Consegue che in conformità al dettato normativo sopra richiamato, la responsabilità va esclusa in presenza del menzionato ragionevole dubbio ascrivibile alla effettiva partecipazione del sodalizio alla combine. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie la Società AC Pisa 1909 Ssrl.
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