F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANTALEO CORVINO (Responsabile dell’area tecnica della Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 2401/366 pf14-15 SP/blp dell’11.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANTALEO CORVINO (Responsabile dell’area tecnica della Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa - (nota n. 2401/366 pf14-15 SP/blp dell’11.9.2015). Il deferimento La Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - Corvino Pantaleo, Responsabile dell’area tecnica della FC Bologna 1909 Spa; - la Società FC Bologna 1909 Spa, per rispondere: - Corvino Pantaleo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere rivolto al Sig. Gianluca Fiorini, all’epoca dei fatti agente iscritto nell’elenco della Figc, il giorno 14.12.2014 in occasione dell’intervallo della gara ParmaCagliari e nell’area hospitality dello Stadio “Tardini” di Parma, un’espressione denigratoria del seguente testuale tenore: “hai una testa malata che va guarita”; frase riferita dallo stesso Corvino in sede di propria audizione del 30.1.2015 da parte della Procura federale; - la Società Bologna FC 1909 Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. Pantaleo Corvino. Le memorie difensive I deferiti depositavano la propria memoria nei termini di rito, chiedendo il proscioglimento del Corvino e di conseguenza della Società Bologna FC. Il dibattimento Il difensore dei deferiti si riportava alle memorie in atti. La Procura Federale insisteva per il deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Pantaleo Corvino € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda; - per la Società Bologna FC1909 Spa a titolo di responsabilità oggettiva, € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda. I motivi della decisione Il TFN – Sez. disciplinare ritiene pacifico che la frase profferita dal Corvino nei confronti del Fiorini sia stata effettivamente pronunciata nella circostanza indicata dalla Procura federale nel deferimento, così come tra l’altro ammesso dallo stesso deferito in sede di audizione. Osserva peraltro che il tenore della frase in contestazione e oggetto del deferimento sia da ritenersi lesiva in seno alla persona del Fiorini e comunque non consona e confacente al comportamento di un tesserato di comprovata esperienza. Comunque, la vicenda da cui scaturisce l’odierno deferimento va inquadrato in un contesto di conflittualità da tempo esistente con l’agente in questione, peraltro protagonista di analoghe situazioni con altri tesserati (cfr. documentazione in atti). A parziale scriminante del Corvino può invocarsi, quindi, la continua e persistente provocazione posta in essere dal Fiorini nei confronti del deferito, così come richiamato nelle memorie difensive, anche tramite mezzi di comunicazione e numeri di cellulari privati appartenenti allo stesso, che inducono il Tribunale a valutare di lieve entità la violazione così come riportata e contestata, per cui sanzione congrua si ritiene quella di cui al dispositivo. Al comportamento violativo del CGS del Corvino non consegue, tuttavia, la responsabilità oggettiva della Società, in quanto la medesima ha pacificamente dimostrato nella memoria difensiva che all’epoca dei fati il Corvino, oltre a non risultare tesserato per la FC Bologna, non rivestiva alcuna carica all’interno del predetto sodalizio. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Pantaleo Corvino la sanzione dell’ammonizione. Proscioglie la Società Bologna FC1909 Spa dall’addebito contestato.
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