F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO LONDROSI (Direttore generale della Società AC Pavia Calcio), Società AC PAVIA CALCIO – (nota n. 2305/845 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015
(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO LONDROSI (Direttore generale della Società AC Pavia Calcio), Società AC PAVIA CALCIO - (nota n. 2305/845 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015).
Il deferimento La Procura Federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - quanto al Sig. Massimo Londrosi della violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS circa i principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, per avere, nell’intervista rilasciata al quotidiano “La Provincia Pavese” del 14.02.2015, rilasciato dichiarazioni contenenti false ricostruzioni degli incontri tenutisi nei giorni precedenti presso la Prefettura di Pavia per l’agibilità del locale stadio e delle decisioni intercorse, utilizzando parole e frasi lesive dell’immagine della Questura di Pavia e determinando potenziali problematiche di gestione dell’ordine pubblico; - quanto alla Società AC Pavia Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 2, CGS per i fatti ascrivibili al proprio tesserato. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato altresì che, nonostante le giustificazioni addotte in sede di audizione e nelle memorie difensive depositate in sede di indagini, i fatti non potessero trovare giustificazione nell’esercizio del legittimo diritto di critica e ciò sia per il tenore delle dichiarazioni – del tutto inidonee a mitigare la tensione ingeneratasi, ma al contrario atte ad inasprirla ed a creare difficoltà nella gestione dell’ordine pubblico da parte delle autorità preposte – sia per la carica societaria rivestita dall’incolpato nonché per le modalità espressive utilizzate in un’intervista pubblicata sul principale giornale locale pochi giorni prima di una partita – quale quella con il Novara – che destava notevoli motivi di attenzione in tema di ordine pubblico stante la classifica e la vicinanza geografica. Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva a questo Tribunale. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Massimo Londrosi e dell’ammenda di €. 1.000,00 per la Società AC Pavia Calcio. È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale ha concluso per il proscioglimento della propria assistita. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva che i documenti acquisiti in atti offrono ampia ed inequivoca prova della fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale circa la contrarietà ai principi di cui all’art. 1 bis – e ciò sia per il tenore letterale sia per la falsità delle rappresentazioni nonché per le conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalle dichiarazioni di cui alla richiamata intervista – delle espressioni utilizzate dal Londrosi e veicolate giornalisticamente al pubblico locale nella vigilia di una partita che già destava fondate preoccupazioni circa il mantenimento dell’ordine pubblico. D'altra parte, nelle rispettive memorie difensive ed in sede di audizione, gli odierni incolpati hanno ammesso i fatti, sebbene abbiano tentato di ricondurre il tutto nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica. Tuttavia, il diritto di critica - salvaguardato anche nell’ambito dell’Ordinamento sportivo - incontra il proprio limite nel rispetto della verità dei fatti nonché nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone e delle istituzioni, limite che nella fattispecie in esame è stato travalicato dall’odierno incolpato con le proprie dichiarazioni, a cui peraltro non sono mai seguite rettifiche di alcun genere ed atte a stemperare la situazione di criticità così creatasi. Per quanto precede, sono pertanto sanzionabili la condotta ascrivibile al citato Direttore Generale e la Società stessa a titolo di responsabilità oggettiva In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura nonché accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere al Signor Massimo Londrosi la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società AC Pavia Calcio la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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