CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Ordinanza pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 38 del 03/09/2015 – Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Ordinanza pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 38 del 03/09/2015 – Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite composto da Franco Frattini - Presidente Dante D’Alessio Mario Sanino - Componenti Massimo Zaccheo Attilio Zimatore – Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE Nel giudizio iscritto al R.G. n. 47/2015, presentato, in data 25 agosto 2015, dalla società Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. – rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli avverso la delibera del Presidente Federale del 7 agosto u.s., con la quale è stato fissato il termine entro il quale le società interessate alla sostituzione, ai sensi dell'art. 49, lett. C, NOIF, della società F.C. Castiglione S.r.l., rinunciataria al Campionato Divisione Unica Lega Pro, devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti, al fine di consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra da promuovere in Lega Pro, nella parte in cui prevede l'integrazione dell'organico del suddetto campionato con un solo posto, invece di disporre l'integrazione di tutti i posti rimasti vacanti per un totale di sette e sino alla concorrenza della sessantesima squadra avente diritto; visti gli atti del ricorso; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli avv.ti: Cesare Di Cintio e Federica Ferrari per la società Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio S.r.l.; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la FIGC; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Attilio Zimatore; considerato che la società ricorrente aveva, nei termini prescritti, presentato la domanda di ripescaggio; considerato che detta domanda era stata respinta per mancanza di alcuni requisiti di parte della squadra stessa e che avverso il provvedimento di respingimento nessun tempestivo ricorso risulta presentato dalla società interessata; considerato dunque che l’organico attuale del Campionato di Lega Pro non risulta essere l’effetto di un’indelebile, autoritaria riduzione con provvedimento federale, ma rappresenta la presa d’atto che soltanto le squadre con i requisiti erano iscrivibili ed il numero delle stesse non raggiunge le sessanta unità; che di conseguenza l’attuale numero di cinquantaquattro squadre rappresenta e dà atto della situazione effettiva di coloro, e non altri, che avevano titolo ad essere iscritte al campionato di Lega Pro; PQM Respinge l’istanza cautelare invocata. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 3 settembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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