F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMELO ANTONIO MILAZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 2995/39 pf15- 16 SP/blp del 30.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015
(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMELO ANTONIO MILAZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 2995/39 pf15- 16 SP/blp del 30.9.2015).
Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Milazzo Carmelo Antonio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa; per rispondere: a) della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00; b)della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Ha deferito inoltre la Società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo Amministratore Unico, come sopra descritto. I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dei propri assistiti. Il dibattimento Alla riunione del 29 ottobre 2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione per Milazzo Carmelo Antonio e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione 2015-2016 oltre all’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società Catania. I difensori dei deferiti in via preliminare hanno chiesto la rimessione degli atti alla Procura Federale affinché venga disposta la riunione del presente procedimento Disciplinare con altro a carico di Cosentino Pablo Gustavo stralciato in fase istruttoria dalla Procura Federale, come risulta dallo stesso atto di deferimento. Nel merito si sono riportati alle memorie già versate in atti e hanno insistito per il proscioglimento dei loro assistiti. I motivi della decisione L’istanza preliminare di rimessione degli atti alla Procura non è fondata. Le ipotesi di un conflitto di giudicati solo potenziale e/o dell’astratta possibilità di una futura violazione del principio del ne bis in idem non sono attuali e potranno essere valutate solo allorché si verificheranno i relativi requisiti. Allo stato dinnanzi questo Tribunale pende solo il presente procedimento, alla Società Catania viene contestata la responsabilità diretta per la condotta del solo Milazzo e comunque la posizione degli attuali deferiti è scindibile da un’eventuale futura contestazione per la condotta del precedente legale rappresentante del Catania. Nel merito osserva il Tribunale che dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso senza ombra di dubbio che la Società Calcio Catania Spa non ha depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016. Inoltre la Società Calcio Catania Spa non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016. Del resto tali fatti non vengono negati dai deferiti che si limitano ad addurre giustificazioni che non escludono affatto la loro responsabilità Disciplinare. É vero che il Milazzo ha assunto la carica di Amministratore solo pochi giorni prima della scadenza del termine del 30 giugno 2015 ma tale circostanza può valere solo ai fini della graduazione della sanzione, non certo a escludere la sussistenza di una violazione formale che si è senza dubbio verificata. Anche i provvedimenti custodiali che hanno colpito i precedenti legali rappresentanti del Catania sono irrilevanti ai fini della sussistenza delle violazioni contestate. Sussiste anche la recidiva prevista dall’art. 21, comma 2, del vigente CGS contestata alla soc. Catania e pertanto sanzioni congrue, in relazione anche al numero delle violazioni contestate (due), appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Accoglie il deferimento e infligge a Milazzo Carmelo Antonio l’inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società Calcio Catania Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione 2015-2016 oltre all’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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