F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 2599/35pf15- 16/SP/MS/gb del 17.9.2015). (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), LUCIO PELLONE (Procuratore speciale della Società SS Ischia Isolaverde Srl), ROMUALDO ROGER DI DONNA (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 2599/35pf15- 16/SP/MS/gb del 17.9.2015). (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), LUCIO PELLONE (Procuratore speciale della Società SS Ischia Isolaverde Srl), ROMUALDO ROGER DI DONNA (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). I deferimenti Con provvedimento del 17.09.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 24.08.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Vittorio Di Bello, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 8) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la predetta Istituzione sportiva, entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 400.000,00. In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Ischia Isola Verde Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con successivo provvedimento del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Vittorio Di Bello, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 3) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Ischia Isola Verde Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con ulteriore provvedimento sempre del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare- il Sig. Vittorio Di Bello, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 4) del CU n. 239/A del 27/04/2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Ischia Isola Verde Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con ultimo provvedimento, anche in questo caso del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - il Sig. Vittorio Di Bello, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 1) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. In relazione alla fattispecie in esame, sono stati deferiti, inoltre, ex art 1 bis, comma 1, CGS e art. 8, comma 1, CGS, il Sig. Lucio Pellone, Procuratore speciale della SS Ischia Isola Verde Srl, nonché il Sig. Romualdo Roger Di Donna, Presidente del Collegio Sindacale della medesima Società, per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 03.08.2015, una dichiarazione (recante data 01.08.2015) non veridica relativamente al regolare perfezionamento del pagamento oggetto di contestazione. In ordine alla condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Di Bello, nonché al Sig. Pellone e al Sig. Di Donna, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, e in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, anche la SS Ischia Isola Verde Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il dibattimento Alla riunione del 29.10.2015, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - preliminarmente dispone la riunione dei suddetti procedimenti disciplinari per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il difensore di fiducia dei predetti deferiti, nonché il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento Disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 9 (nove) di inibizione a carico del Sig. Vittorio Di Bello; - mesi due (2) di inibizione a carico del Sig. Lucio Pellone; - mesi due (2) di inibizione a carico del Sig. Romualdo Roger Di Donna. - penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, nonché € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda, ai fini delle contestate recidive, a carico della SS Ischia Isola Verde Srl. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, esaminati gli atti, osserva quanto segue, in primo luogo in merito alla questione pregiudiziale sollevata dalla difesa dei deferiti relativamente ad un’asserita erronea duplicazione operata dalla Procura federale tra l’atto di deferimento contraddistinto dal n. prot. 3144/127pf 15-16 e quello contraddistinto dal n. prot. 3145/128pf 15-16. In particolare, alla luce della sollevata questione pregiudiziale, l’erroneità individuata risiederebbe nella circostanza per la quale il secondo dei due richiamati atti di deferimento sarebbe stato elevato in ordine ad una violazione Disciplinare già contestata in seno al primo, ovvero in relazione al mancato pagamento delle ritenute Irpef afferenti alle spettanze economiche dovute ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015; e ciò, in particolare, secondo l’assunto difensivo richiamato, poiché, in concreto, la contestazione relativa alla mancata corresponsione delle ritenute Irpef (unitamente ai contributi Inps) con riferimento alla voce “compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo” (di cui all’atto di deferimento n. prot. 3145/128pf 15-16), avrebbe dovuto essere ritenuta assorbente rispetto alla ultronea analoga contestazione riferibile alla voce “emolumenti” (di cui al n. prot. 3145/127pf 15-16), non sussistendo alcuna sostanziale differenza, se non di natura terminologica, tra la due indicate voci. Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare -, ritiene di non poter condividere il superiore assunto difensivo, atteso che gli emolumenti sono gravati da una misura impositiva (Irpef) di carattere ordinario, mentre i compensi di altra natura, ivi compresi gli incentivi all’esodo, da distinto regime impositivo (c.d. tassazione separata) più favorevole al contribuente (nel caso di specie, la Società sportiva in qualità di sostituto di imposta). Trattandosi di adempimenti relativi a compensi di diversa natura è quindi escluso che la contestazione di cui al deferimento n.128 rappresenti una duplicazione di quella del deferimento n.127. Ciò premesso, in ordine alle violazioni disciplinari oggetto di contestazione, si osserva come le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento Disciplinare si rivelino del tutto pacifiche, avendole la Co.Vi.So.C. puntualmente accertate. Peraltro, al riguardo, le memorie difensive dei deferiti non colgono affatto nel segno e pertanto a nulla rilevano ai fini esimenti. In primo luogo, quanto alla violazione Disciplinare relativa al mancato tempestivo deposito della garanzia fideiussoria di importo pari a € 400.000,00, non può che rivelarsi del tutto ininfluente la circostanza per cui il regolare perfezionamento del predetto adempimento sarebbe stato impedito dall’insorgenza di un generico e non meglio individuato e/o individuabile disguido tecnico-contabile. Con riferimento, invece, alle residuali violazioni disciplinari relative alla mancata tempestiva effettuazione dei pagamenti richiesti, parimenti irrilevante è la circostanza per la quale la scadenza del termine ultimo di adempimento con un giorno non lavorativo (sabato) avrebbe impedito il regolare assolvimento dell’incombente. Al riguardo, la disciplina domestica di settore nulla espressamente ha previsto in relazione alla possibilità di posticipare i più volte richiamati pagamenti, la cui scadenza ricada in un giorno non lavorativo (sabato), al primo giorno lavorativo utile successivo (lunedì). Pertanto, è ragionevole ritenere che la coincidenza di un termine ultimo di adempimento con un giorno non lavorativo (sabato) ben avrebbe potuto essere oggetto di congrua e anticipata valutazione da parte dei deferiti, inducendoli ad attivarsi tempestivamente, proprio per non incorrere nel rischio che l’Istituto bancario potesse risultare non operativo, come in effetti verificatosi. Proprio in ragione della perentorietà del termine del 31.0.7.2015, gli odierni deferiti avrebbero dovuto usare maggiore prudenza per evitare l’insorgenza di qualsivoglia rischio di inadempimento. Da ultimo, quanto alla specifica violazione Disciplinare correlata alla non veridica attestazione relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, si osserva come la stessa in effetti risulti non veritiera; infatti, il documento, pur depositato il 03.08.2015, ovvero in concomitanza con la concreta effettuazione dei pagamenti di cui trattasi, recando però la data del 01.08.2015, attesta, certifica e riconduce, in concreto, il perfezionamento dell’adempimento ad un giorno nel quale il medesimo non era stato ancora assolto, il che, come da ormai consolidata giurisprudenza domestica di settore, accentua inevitabilmente il disvalore sotteso all’inadempimento principale (cfr. ex multis CU CGF n. 277 del 22/05/2013). Ne consegue che il Sig. Di Bello, nonché il Sig. Pellone e il Sig. Di Donna, per quanto di competenza, si sono resi pacificamente responsabili delle violazioni disciplinari ai medesimi ascritte, al pari della SS Ischia Isola Verde Srl, le cui responsabilità disciplinari in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, e in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, discendono, rispettivamente da quella del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti, e da quelle del suo Procuratore speciale e del Presidente del Collegio Sindacale. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Vittorio Di Bello, la sanzione dell’inibizione per mesi nove (9), a carico del Sig. Lucio Pellone la sanzione dell’inibizione per mesi due (2), a carico del Sig. Romualdo Roger Di Donna la sanzione dell’inibizione per mesi due (2) nonché, a carico della SS Ischia Isola Verde Srl quelle della penalizzazione di punti quattro (4) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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