F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl – (nota n. 3142/125 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl – (nota n. 3143/126 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl – (nota n. 2637/37 pf15-16 SP/blp del 18.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 3142/125 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 3143/126 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015). (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 2637/37 pf15-16 SP/blp del 18.9.2015). I deferimenti Con provvedimento del 18.09.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 24.08.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del Cda e legale rappresentante pro tempore del Savona FBC Srl, nonché il Sig. Enrico Santucci, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della suddetta Società, per rispondere: a) della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 8) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la predetta Istituzione sportiva, entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 400.000,00; b) della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera C), punto 1) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 25.06.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2015 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c) della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 4) del CU n. 239/A del 27/04/2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti sino al mesi di aprile 2015 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; d) della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 6) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 01.07.2012 - 30.06.2013. In ordine alle condotte antiregolamentari ascritte al suo Presidente del CdA e al suo Amministratore Delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore, è stato deferito in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con successivo provvedimento del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - il Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del Cda del Savona FBC Srl, nonché il Sig. Enrico Santucci e il Sig. Stefano Giordano, entrambi Amministratori Delegati della suddetta Società, per rispondere tutti della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 3) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. In ordine alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del Cda e ai propri Amministratori Delegati, nonché legali rappresentanti pro tempore, è stato deferito per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con ulteriore provvedimento, sempre del 05.10.2015, a seguito della segnalazione pervenuta da parte della Co.Vi.So.C., recante data 23.09.2015, il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare- il Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del Cda e legale rappresentante pro tempore del Savona FBC Srl, nonché il Sig. Enrico Santucci e il Sig. Stefano Giordano, entrambi Amministratori Delegati, anch’essi legali rappresentanti pro tepore della suddetta Società, per rispondere della violazione Disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 4) del CU n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro s.s. 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01.08.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative ai compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. In ordine alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e ai propri Amministratori Delegati, tutti legali rappresentanti pro tempore, è stato deferito per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il dibattimento Alla riunione del 29.10.2015, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinarepreliminarmente dispone la riunione dei suddetti procedimenti disciplinari per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta. Alla riunione odierna è comparso il difensore di fiducia dei predetti deferiti, nonché il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento Disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi undici (11) di inibizione a carico del Sig. Aldo Dellepiane; - mesi undici (11) di inibizione a carico del Sig. Enrico Santucci; - mesi due (2) di inibizione a carico del Sig. Stefano Giordano; - penalizzazione di punti sei (6) in classifica, nonché € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda, per le contestate recidive, a carico del Savona FBC Srl. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Invero, se da un lato le circostanze poste a fondamento dell’atto di deferimento contraddistinto dal n. prot. N. 2637/37pf 15-16, con specifico riferimento ai capi di imputazione di cui alle lettere a), b) e c) si rivelano pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato il mancato tempestivo perfezionamento di tutti gli adempimenti prescritti dalla disciplina regolamentare domestica, senza che peraltro, in merito, i deferiti abbiano formulato osservazioni di sorta ai fini esimenti (ma solo ai fini di un contenimento della eventuale sanzione al di sotto dei minimi edittali o nei minimi edittali medesimi o ancora in quelli ritenuti di giustizia), dall’altro, non altrettanto si può assumere avuto riguardo alla contestazione di cui al capo di imputazione individuato con la lettera d), ovvero relativamente al mancato deposito presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 30.06.2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito Irap riferibile al periodo di imposta 01.07.2012 - 30.06.2013. Sul punto, si osserva come il Savona FBC Srl, alla luce dell’esplicito rinvio che il Titolo I, par. I), lett. D) punto 6) di cui al CU FIGC 239/A del 27.04.2015 effettua alle possibilità di rateazione previste dalla disciplina vigente in materia finanziaria, abbia legittimamente e correttamente operato ai propri fini e per quanto di proprio interesse, sia nell’ambito dell’ordinamento generale che di quello domestico di settore. La superiore circostanza non può restare neutra in seno all’ordinamento settoriale di appartenenza, e poiché risulta documentalmente provato che la Società sportiva deferita ha agito in ossequio a quanto espressamente prescritto dalla richiamata disciplina federale, ovvero depositando tempestivamente (entro il 30.06.2015) la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei ratei Irap scaduti alla data del 30.04.2015, alcuna responsabilità Disciplinare può essere individuata a suo carico sul punto specifico. Pertanto, ad avviso di questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-, il contegno manifestato dalla compagine societaria deferita assume rilievo dirimente al fine di accreditare in suo favore un effetto solutorio, per così dire, conforme alle condizioni prescritte dalla disciplina regolamentare domestica di settore e, dunque, opponibile come rituale adempimento degli obblighi imposti. Quanto, invece, all’asserita carenza di legittimazione passiva del Sig. Santucci e del Sig. Giordano nell’ambito dei procedimenti disciplinari in argomento nei quali risultano specificamente coinvolti, l’odierno organo giudicante ritiene di non poter condividere l’assunto difensivo per il quale il ruolo e le funzioni del Sig. Dellepiane, quale Presidente del CdA, sarebbero state assorbenti rispetto a quelli di chiunque altro, tali, quindi, da esimere, nel caso di specie, il Sig. Santucci e il Sig. Giordano dalle responsabilità disciplinari loro ascritte. Invero, con il conferimento della delega, l’amministratore investito assume il potere di gestione, mentre il CdA svolge una funzione di controllo e di vigilanza sull’operato del primo; nonostante il conferimento della delega, i poteri del CdA non vengono meno. Detti poteri, ben potrebbero essere esercitati, in concreto, in qualunque momento e in via concorrenziale rispetto alla figura del soggetto delegato (anche sostituendosi ad esso), sull’operato del quale il CdA assume una chiara responsabilità di controllo e vigilanza. Ne discende che la qualità di legale rappresentante pro tempore contestualmente sussistente in capo a due o più (come nel caos di specie) soggetti distinti, non è preclusiva ai fini dell’insorgenza di analoghe responsabilità disciplinari nei loro riguardi, così come previste dalla disciplina regolamentare di settore in stretta correlazione con l’esercizio delle proprie funzioni. Da ultimo, con riferimento ai profili di recidiva contestati nei riguardi del Savona FBC Srl ex art. 21, comma 2, CGS, si ritiene che gli essi possano essere ragionevolmente individuati, in via esclusiva, solo in relazione alla violazione Disciplinare sanzionata all'esito del procedimento Disciplinare di cui al CU TFN n. 52 del 28.04.2015 (richiamato in seno all’atto di deferimento), mentre, avuto riguardo alla ulteriore violazione Disciplinare sanzionata all'esito del procedimento di cui al CU CFA n. 16 del 29.08.2015 (anch’esso richiamato in seno all’atto di deferimento), i predetti profili di recidiva nono sono meritevoli di considerazione, essendo il predetto giudizio ancora sub judice, come ha correttamente assunto la difesa dei deferiti (il richiamato provvedimento é stato impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia CONI, il quale, con decisione del 27.10.2015, ha accolto il ricorso interposto dal Savona FBC Srl avverso la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica, rinviando ai fini della pronuncia definitiva alla Corte federale di appello). In conclusione, il Sig. Aldo Dellepiane, il Sig. Enrico Santucci, e il Sig. Stefano Giordano, per quanto di competenza e nelle rispettive qualità, si sono resi pacificamente responsabili delle violazioni disciplinari loro ascritte, ad eccezione di quella riconducibile al capo di imputazione contraddistinto nell’atto di deferimento dalla lettera d), al pari del Savona FBC Srl, la cui responsabilità Disciplinare, nei limiti descritti, discende, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, da quella del suo Presidente del Cda e dai suoi Amministratori Delegati, entrambi legali rappresentanti pro tempore all’epoca dei fatti. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, in parziale accoglimento del deferimento, proscioglie i deferiti in ordine alla contestata violazione Disciplinare di cui al capo d) dell’atto di deferimento contraddistinto dal prot. n. 2637/37pf 15-16, mentre avuto riguardo a tutte quelle residuali di cui ai capi a), b) e c), nonché a tutte le ulteriori in narrativa, irroga a carico del Sig. Aldo Dellepiane, la sanzione dell’inibizione per mesi undici (11), a carico del Sig. Enrico Santucci la sanzione dell’inibizione per mesi undici (11), a carico del Sig. Stefano Giordano la sanzione dell’inibizione per mesi tre (3), corrispondente al minimo edittale, nonché, a carico del Savona FBC Srl, quella della penalizzazione di punti cinque (5) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la contestata recidiva.
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