F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015). Il deferimento Con provvedimento del 25 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di serie B 2015/2016, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2012; b) la Società Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, legale rappresentante pro tempore della Società Virtus Lanciano 1924 Srl. Nei termini consentiti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Claude Alan Di Menno Di Bucchianico, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Virtus Lanciano 1924 Srl, la inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società Virtus Lanciano 1924 Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso. É altresì comparso il difensore dei deferiti il quale, previa illustrazione delle memorie ritualmente depositate concludeva per il proscioglimento dei deferiti Motivi della decisione Il deferimento in questione è fondato e pertanto merita di essere accolto. La documentazione versata in atti ha consentito di accertare la circostanza secondo la quale la Co.Vi.So.C. nella riunione del 30 luglio 2015 riscontrava in capo alla Società Virtus Lanciano 1924 Srl l’inosservanza dei termini stabiliti dal titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 238/A del 27 aprile 2015 dell’adempimento costituito dal pagamento del debito IVA anno d’imposta 2012. La Co.Vi.So.C. preso atto di quanto sopra, con nota del 10 agosto 2015, segnalava la vicenda alla Procura Federale la quale, svolta l’attività istruttoria e ritenuto di non dover disporre l’archiviazione del procedimento, comunicava ai soggetti oggi deferiti ai sensi e nelle forme dell’art. 32 ter, comma 4 del CGS la conclusione delle indagini. Conseguentemente procedeva al deferimento. La responsabilità dei soggetti oggi deferiti per l’inadempimento loro contestato è evidente ed a nulla possono valere le deduzioni difensive secondo le quali il pagamento del debito IVA relativo all’anno di imposta 2012 sarebbe slittato di pochissimi giorni rispetto al termine previsto solo per un “inopinato quanto improvviso problema di natura tecnico bancaria, del tutto indipendente dalla volontà e dalla potestà di intervento della Società abruzzese”. Peraltro detto “problema di natura tecnico bancaria” non è stato minimamente provato o documentato dalla difesa dei deferiti. Per quanto riguarda le sanzioni da irrogare, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi Federali, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in considerazione di quanto sopra ed in accoglimento del proposto deferimento, applica le seguenti sanzioni: a) al Sig. Claude Alain De Menno Di Bucchianico, nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società Virtus Lanciano 1924 Srl, la inibizione per mesi 3 (tre); b) alla Società Virtus Lanciano 1924 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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