F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 11258/867pf14- 15/SP/gb del 29.5.2015). (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 11345/868pf14- 15/SP/blp del 3.6.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 03 Novembre 2015 (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11258/867pf14- 15/SP/gb del 29.5.2015). (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11345/868pf14- 15/SP/blp del 3.6.2015). Il deferimento Con atto del 29/5/2015, la Procura Federale ha deferito (proc. 204) al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: A. Il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015; B. la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa. Con ulteriore atto del 3/6/2015 la Procura Federale ha deferito (proc. 218) al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: A. Il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e di gennaio e febbraio 2015; B. la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa. In relazione al procedimento rubricato sub 204, i deferiti, in data 2 luglio 2015 hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale: - dichiarano di aver depositato la memoria nel rispetto del termine indicato dalla normativa sportiva; - richiedono il differimento dell’udienza per impegni professionali del difensore, per motivi di salute del Presidente, nonché al fine di attendere il deposito delle motivazioni della Corte Federale di Appello che con il comunicato ufficiale 49/2015 ha statuito su questioni di identica natura; - segnalano che il deferimento sotto la errata dizione di “emolumenti” si riferisce sia al mancato pagamento delle retribuzioni, sia al mancato pagamento di somme relative agli incentivi all’esodo; - evidenziano che il mancato pagamento degli stipendi è imputabile alla crisi economica del settore, nonché al ritardato accredito di somme da parte degli Enti con conseguente assenza di responsabilità in capo ai deferiti; - dichiarano, in relazione al c.d. “incentivi all’esodo”, che la Corte Federale di Appello ha escluso che il mancato pagamento degli incentivi all’esodo costituisca illecito Disciplinare; - segnalano altresì che gli incentivi all’esodo non rientrerebbero nella previsione normativa di cui all’art. 85 delle NOIF, in quanto la risoluzione del contratto tra il tesserato e la Società sportiva farebbe venir meno il presupposto soggettivo, avendo il lavoratore, con la sottoscrizione del contratto di risoluzione, cessato ogni rapporto con la Società. Ed ancora, l’incentivo all’esodo non avrebbe natura retributiva rilevante per l’ordinamento sportivo a causa della mancanza della controprestazione da parte del tesserato; - concludono quindi segnalando che “l’incentivo non rientra tra gli emolumenti ed i soggetti che devono percepire gli incentivi non sono tesserati, conseguentemente, non è applicabile la previsione di cui all’art. 85 NOIF, sia perché il fatto non è ipotizzato, sia perché nessuno può essere sanzionato in assenza di una espressa previsione normativa”; - chiedono quindi, in via preliminare l’accoglimento della istanza di differimento, nel merito il proscioglimento, perché il fatto non sussiste, del Sig. Pasquale Foti e della Reggina Calcio. In relazione al procedimento rubricato sub 218, i deferiti, in data 2 luglio 2015 hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale, oltre a riportare identiche difese già riassunte per il procedimento che precede: - segnalano che la Reggina Calcio è impresa in particolare difficoltà ed il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta ex art. 182 bis, ha approvato un piano di ristrutturazione del debito, iscritto presso la Camera di Commercio. - evidenziano inoltre che il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS non deve essere sanzionato in quanto norme statali prevedono la possibilità che il pagamento sia effettuato in epoca successiva alla scadenza, attraverso l’istituto del c.d. “ravvedimento operoso”. La rateizzazione del debito ed il pagamento alle scadenze predeterminato dall’Ente impositore escluderebbe ogni addebito in capo alla Società. Concludono chiedendo l’accoglimento della istanza di differimento, nel merito il proscioglimento, perché il fatto non sussiste, del Sig. Pasquale Foti e della Reggina Calcio. Con provvedimento del 8/7/2015, il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, ritenuti sussistenti gli impedimenti documentati dai deferiti, rinviava a nuovo ruolo. La trattazione veniva fissata per la riunione del 24/9/2015 ove sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore dei deferiti i quali hanno chiesto un ulteriore rinvio al fine di acquisire la motivazione del provvedimento emesso dalla Corte di Appello Federale in relazione a medesima fattispecie. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenendo opportuno acquisire le motivazioni del citato provvedimento, ha rinviato alla udienza del 29/10/2015. Alla riunione del 29/10/2015 è comparsa la Procura Federale, la quale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Pasquale FOTI la sanzione della inibizione di mesi 9, maggiorata di giorni 15 a titolo di recidiva, per un totale di mesi 9 e giorni 15 e per la Reggina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato FIGC, oltre alla sanzione della ammenda di € 500,00 a titolo di recidiva. Per i deferiti nessuno è comparso. L’Avv. Giuseppe Panuccio ha inviato una comunicazione fax la quale, testualmente “considerato che non potrà essere presente, ove il procedimento non fosse rinviabile ad altra udienza, richiama gli scritti difensivi già in atti e le conclusioni formulati, evidenzia come il giudicato formatosi a seguito della decisione della Corte d’Appello Federale sia ostativo a qualunque successiva pronuncia in merito e per le questioni e che siano conseguenti a detta pronuncia e chiede il proscioglimento dei propri assistiti”. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. L’esame delle motivazione del provvedimento emesso dalla Corte di Appello Federale C.U. n. 30 del 29/9/2015 evidenzia “la rilevanza Disciplinare della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo non riferibili in via esclusiva a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da Tesserati” atteso che “è proprio l’elemento della rinuncia al pagamento di somme dovute dalla Società a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese ad escludere che le somme stabilite a fronte di tale rinuncia possano avere una natura che rinneghi ogni rilevanza per l’ordinamento federale”. Seguendo l’indicazione della Corte di Appello Federale, il Tribunale Federale ha esaminato singolarmente gli accordi di incentivo all’esodo rilevando che gli stessi possono essere divisi in due categorie: - una prima costituita da accordi che prevedono da un lato la rinuncia del tesserato a percepire emolumenti per uno specifico periodo, dall’altro la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e l’impegno della Società sportiva a versare al tesserato, a titolo di “incentivo all’esodo”, in più rate, uno specifico importo (tale accordo è stato stipulato tra la Reggina e Barillà, Strasser, Angeletti, Gerardi, Picone, Zandini, Adejo, Jozie Davor, Dionigi, Spagnulo, La Pera, Redavid, Gagliardi, Giacchetta, Pescosolido, Belmonte, Atzori, Grilli, Simionato, Geretto, Violante); - una seconda costituita da accordi che non prevedono alcuna rinuncia bensì la sola rateizzazione del versamento di somme dovute ai tesserati dalla Società sportiva (Bonazzoli, Falco, Zizzari e Mondilla). In entrambe le ipotesi la Società sportiva è venuta meno agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei soggetti con cui aveva specifici obblighi di pagamento. Tale comportamento inadempiente assume rilevanza anche per l’Ordinamento federale. Ed infatti, l’esame della documentazione agli atti evidenzia che nessuna delle condotte contestate si riferisce a emolumenti per i quali i tesserati hanno sottoscritto accordi di rinuncia, bensì - esclusivamente - a somme che (su valido accordo delle parti) dovevano essere corrisposte secondo una specifica tempistica ma che, nella realtà, la Società sportiva non ha versato. Non vi è dubbio poi che il c.d. incentivo all’esodo trovi origine nel rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo e ciò anche in considerazione del principio stabilito dalla Cassazione Civile secondo cui “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto” Cass. Civ. 17986/2013 e, di recente, ribadito dalla corte di merito “Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni anticipate (cosiddetti incentivi all'esodo), in aggiunta al trattamento di fine rapporto, hanno natura contrattuale e caratteristica di controprestazione per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” (Trib. Firenze 4/11/2014). Da ultimo non può essere trascurato che il Comunicato Ufficiale 239/A del 27/4/2005 - rubricato Sistema Licenze Nazionali 2015/2016 Lega Calcio Italiano Professionistico - prevede per la partecipazione al Campionato 2015/2016 tra i vari requisiti che sia depositata “presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo” (sottolineatura e grassetto nostri) p. 3 Comunicato Ufficiale 239/A del 27/4/2005. In tale contesto, non possono essere accolte le difese svolte dal sodalizio sportivo e dal suo rappresentante in quanto le stesse si basano su una erronea interpretazione della citata pronuncia della Corte Federale di Appello, ovvero su elementi endogeni alla Società sportiva, nello specifico la grave crisi economia in cui versa, irrilevanti per l’Ordinamento Sportivo. I deferiti non hanno dimostrato di aver comunicato alla Co.Vi.So.C., nei termini di cui all’art. 85 lett. C. par VII delle NOIF, l’avvento pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori e collaboratori per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e di gennaio e marzo 2015. Non possono trovare accoglimento gli argomenti difesivi esposti, in quanto la normativa federale prevede specifiche scadenze non osservate dal sodalizio sportivo. Tale condotta causa la responsabilità diretta della Reggina Calcio Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS. Risulta applicabile ai deferiti l’incremento di pena previsto dall’art. 21 del vigente CGS, così come richiesto dalla Procura Federale. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), maggiorata di giorni 15 (quindici) a titolo di recidiva, per un totale di mesi 9 (nove) e giorni 15 (quindici) al Sig. Pasquale Foti. Infligge, altresì, alla Società Reggina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato FIGC oltre alla sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a titolo di recidiva.
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