F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. DI MATTIA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 – 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. DI MATTIA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 - 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015) Con atto del 30.7.2015, il sig. Antonio Di Mattia preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015 del predetto Comitato) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. per violazione dell’art. 9, in combinato disposto con l’art. 7 del C.G.S. in relazione dell’incontro, Nizza Millefonti/Vianney, disputatosi in data 13.4.2015, era stata irrogata la sanzione della squalifica per anni 3 (tre). A seguito della trasmissione, in data 31.7.2015, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la Società reclamante faceva pervenire, in data 3.8.2015, i motivi di reclamo. Alla riunione, tenutasi in data 10.9.2015, era presente il Vice Procuratore Generale dello Sport che ha depositato memoria alle cui conclusioni si è riportato, e il difensore del reclamate che ha insistito per l’accoglimento del reclamo. Il reclamo è fondato. Questa Corte ritiene che debba pervenirsi all’accoglimento del motivo di ricorso ed al conseguente proscioglimento del ricorrente dall’addebito di violazione dell’art. 7 C.G.S.. Al proposito, questa Corte ricorda che l’illecito sportivo costituisce la più grave delle violazioni disciplinari atteso che si concreta in una condotta che è volta all’alterazione del regolare svolgimento delle competizioni sportive, minando, nelle fondamenta, quei valori sportivi di lealtà e probità che debbono essere, invece, salvaguardati in via primaria; da qui, la particolare gravità delle sanzioni irrogate per l’ipotesi della commissione di un illecito sportivo. Quanto sopra evidenziato impone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza dei presupposti per pervenire all’affermazione della responsabilità per illecito sportivo; presupposti che, nel caso di specie, non sussistono all’evidenza. Secondo l’assunto della Procura Generale dello Sport, saremmo in presenza di una particolare, per non dire singolare, ipotesi di illecito sportivo, per così dire a formazione progressiva. Ed invero, il tutto avrebbe preso le mosse da delle telefonate di alcuni calciatori (tra i quali il ricorrente) della società Nizza Millefonti ad altrettanti calciatori del Vianney con le quelli i primi avrebbero chiesto ai secondi di agevolare la vittoria della squadra del Nizza Millefonti (ipoteticamente, ancora in corsa per una qualificazione ai Play-Off), quando, invece, la Vianney aveva già raggiunto la salvezza. Tali telefonate avrebbero avuto, tuttavia, un tono scherzoso tanto da non essere percepite, per come ammesso dallo stesso Vice Procuratore Generale dello Sport all’udienza del 10.9.2015, dai calciatori della squadra del Vianney come vere e proprie richieste di alterazione del risultato della partita che si sarebbe disputata dopo pochi giorni; circostanza, quest’ultima, che ha indotto la Procura Generale dello Sport a non deferire i calciatori della squadra del Vianney per omessa denuncia. Dallo scherzo, si sarebbe, invece, passati all’illecito durante l’incontro (vinto, peraltro, dal Nizza Millefonti) attesa la resistenza sportiva dimostrata dalla squadra del Vianney; illecito, la cui commissione sarebbe, poi, provata dalla rissa scatenatasi dopo la conclusione dell’incontro tra i tesserati delle due squadre. Orbene, non vi è chi non veda come la predetta ricostruzione del presunto illecito sportivo non poggi su indizi gravi, precisi e concordanti bensì su mere congetture che non possono 6 giustificare, per le ragioni più sopra esposte, la dichiarazione di responsabilità dell’odierno ricorrente a titolo di illecito sportivo. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Mattia Antonio lo proscioglie dagli addebiti contestati annullando la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it