F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. MAMMOLA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS E 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 – 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. MAMMOLA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS E 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 - 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015) Con atto del 29.7.2015, il sig. Roberto Mammola preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015 del predetto Comitato) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. per violazione dell’art. 1bis e 9, in combinato disposto con l’art. 7 del C.G.S. in relazione dell’incontro, Nizza Millefonti/Vianney, disputatosi in data 13.4.2015, era stata irrogata la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro). A seguito della trasmissione, in data 30.7.2015, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la Società reclamante faceva pervenire, in data 1.8.2015, i motivi di reclamo. Alla riunione, tenutasi in data 10.9.2015, era presente il Vice Procuratore Generale dello Sport che ha depositato memoria alle cui conclusioni si è riportato. Il reclamo è parzialmente fondato. Questa Corte ritiene, in via preliminare, del tutto infondata l’eccezione di inutilizzabilità degli atti relativi alle audizioni svolte dalla Procura Generale dello Sport, atteso che, per come correttamente dedotto da quest’ultima nella memoria difensiva, non può non riconoscersi anche alla Procura Generale dello Sport, nell’ipotesi in cui proceda all’avocazione delle indagini ai sensi dell’art. 52, comma 1, C.G.S. del C.O.N.I., la facoltà di chiedere ed ottenere una proroga del termine per il compimento delle indagini, sebbene per un tempo dimidiato rispetto alla ordinaria proroga prevista per la Procura Federale della F.I.G.C. Opinare, diversamente, significherebbe pervenire alla paradossale conclusione che, in caso di avocazione, la Procura Generale dello Sport dovrebbe compiere e concludere le ulteriori indagini entro il termine giugulatorio di soli venti giorni. Venendo, adesso, al merito del reclamo e con riferimento al capo del deferimento relativo alla violazione dell’art. 1bis C.G.S., si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, lo stesso deve essere dichiarato responsabile, sebbene non esclusivo (come si avrà modo di precisare più oltre) del gravissimo episodio di violenza perpetrato ai danni del Sig. Simone Scolaro. Ed invero, dall’esame degli atti emerge che il Sig. Roberto Mammola ha preso parte alla rissa, scatenatasi al termine dell’incontro Nizza Millefonti/Vianney, disputatosi in data 13.4.2015, e 4 che lo stesso abbia anche compiuto violenza nei confronti del Sig. Simone Scolaro; tali circostanze sono confermate dalle deposizioni dello stesso Scolaro, del padre di quest’ultimo, Francesco Scolaro, e del Sig. Claudio Cozzolino; merita particolare attenzione la deposizione di quest’ultimo atteso che dei tre soggetti sopra menzionati solo quest’ultimo risulta indifferente rispetto ai fatti; il Cozzolino dichiara di avere visto il Sig. Mamola che scalciava per ben tre volte anche se non è stato in grado di indicare la vittima di tale comportamento violento. Alla luce di quanto sopra, nonché della circostanza che il Sig. Roberto Mammola si era reso protagonista, durante e dopo la partita, di alterchi all’indirizzo dei calciatori e tesserati della Vianney, questa Corte ritiene vi siano elementi indiziari tali da pervenire ad una affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente; purtuttavia, il fatto di non essere pervenuti all’identificazione, nel solo ricorrente, del responsabile della gravissima menomazione fisica derivata al Sig. Simone Scolare a seguito dell’episodio di violenza di cui è giudizio (menomazione che potrebbe essere stata determinata anche da condotte violente poste in essere da altri soggetti), giustifica la determinazione della sanzione indicata in dispositivo. Peraltro, la gravità del comportamento è resa ancora più evidente dal fatto che i tesserati della Società Augusta, con la propria condotta, hanno voluto apertamente contestare una decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva, ed in particolare da questa Corte, con la quale era stata disposta la disputa dell’incontro di cui è procedimento che non si era potuto disputare nella data, originariamente prevista (15.5.2015), per la inagibilità del Palazzetto “Cesaroni” di Genzano. Quanto, invece, al capo del deferimento relativo alla violazione dell’art. 7 C.G.S. ovvero all’ipotesi di illecito sportivo, questa Corte ritiene che debba pervenirsi all’accoglimento del motivo di ricorso ed al conseguente proscioglimento del ricorrente dal predetto addebito. Al proposito, questa Corte ricorda che l’illecito sportivo costituisce la più grave delle violazioni disciplinari atteso che si concreta in una condotta che è volta all’alterazione del regolare svolgimento delle competizioni sportive, minando, nelle fondamenta, quei valori sportivi di lealtà e probità che debbono essere, invece, salvaguardati in via primaria; da qui, la particolare gravità delle sanzioni irrogate per l’ipotesi della commissione di un illecito sportivo. Quanto sopra evidenziato impone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza dei presupposti per pervenire all’affermazione della responsabilità per illecito sportivo; presupposti che, nel caso di specie, non sussistono all’evidenza. Secondo l’assunto della Procura Generale dello Sport, saremmo in presenza di una particolare, per non dire singolare, ipotesi di illecito sportivo, per così dire a formazione progressiva. Ed invero, il tutto avrebbe preso le mosse da delle telefonate di alcuni calciatori (tra i quali il ricorrente) della società Nizza Millefonti ad altrettanti calciatori del Vianney con le quelli i primi avrebbero chiesto ai secondi di agevolare la vittoria della squadra del Nizza Millefonti (ipoteticamente, ancora in corsa per una qualificazione ai Play-Off), quando, invece, la Vianney aveva già raggiunto la salvezza. Tali telefonate avrebbero avuto, tuttavia, un tono scherzoso tanto da non essere percepite, per come ammesso dallo stesso Vice Procuratore Generale dello Sport all’udienza del 10.9.2015, dai calciatori della squadra del Vianney come vere e proprie richieste di alterazione del risultato della partita che si sarebbe disputata dopo pochi giorni; circostanza, quest’ultima, che ha indotto la Procura Generale dello Sport a non deferire i calciatori della squadra del Vianney per omessa denuncia. Dallo scherzo, si sarebbe, invece, passati all’illecito durante l’incontro (vinto, peraltro, dal Nizza Millefonti) attesa la resistenza sportiva dimostrata dalla squadra del Viannet; illecito, la cui commissione sarebbe, poi, provata dalla rissa scatenatasi dopo la conclusione dell’incontro tra i tesserati delle due squadre. Orbene, non vi è chi non veda come la predetta ricostruzione del presunto illecito sportivo non poggi su indizi gravi, precisi e concordanti bensì su mere congetture che non possono giustificare, per le ragioni più sopra esposte, la dichiarazione di responsabilità dell’odierno ricorrente a titolo di illecito sportivo. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Mammola Roberto, riduce la sanzione inflitta a mesi 10 di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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