F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI CONTESTATI (ORA ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S.) (NOTA N. 10968/587PF13-14 AM/MA DEL 25.5.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 15.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 10 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI CONTESTATI (ORA ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S.) (NOTA N. 10968/587PF13-14 AM/MA DEL 25.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 15.7.2015) Il sig. Ermanno Pieroni ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 9/TFN del 15.7.2015 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 25.5.2015 con cui gli è stata inflitta l’inibizione di 6 mesi e gli è stata comminata un’ammenda di € 5.000,00. La decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è intervenuta a seguito del deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. Ermanno Pieroni e del sig. Giovanni Spinelli. In particolare il sig. Ermanno Pieroni veniva deferito per rispondere: A) “…della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1 bis, comma 1, C.G.S.) per aver attuato nelle Stagioni Sportive 2012/2013 (dal mese di ottobre 2012) e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all'ordinamento Federale. Più nello specifico, nei mesi di ottobre e novembre 2012 si rendeva attivo, congiuntamente al Sig. Giovanni Spinelli, per l'organizzazione del vitto e dell'alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante "Porca Miseria" per un totale di circa 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o dei pasti consumati presso il ristorante "Azdòra" per un insoluto di € 6.600,00, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence "Confort". Inoltre, nel Luglio 2013 il Sig. Pieroni ha trattato, insieme al Sig. Spinelli, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell'impianto sportivo "Italo Nicoletti" di proprietà della F.Y.A. Virtus Tre Villaggi, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno sottoscritto dal Sig. Spinelli rilevatosi insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato...". B) "…della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti contestati (ora art. Ibis, comma 1, C.G.S.) per avere nelle Stagioni Sportive 2012/2013 e 2013/2014 a causa di 2 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, perpetrata congiuntamente al Sig. Giovanni Spinelli, omesso di garantire ai calciatori tesserati di detta Società i dovuti vitti e alloggi oltre che la possibilità di disputare le gare di campionato casalinghe per mancanza di un impianto sportivo, come meglio specificato nel punto A) di cui sopra, con la conseguenza di abbandonare tali atleti in una situazione di assoluto disagio e difficoltà non avendo gli stessi calciatori le risorse economiche per poter provvedere autonomamente alle irrinunciabili esigenze di vitto e alloggio...". C) "...della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, C.G.S.) per avere dall'ottobre del 2012 fino a quasi al termine della Stagione Sportiva 2013/2014 agito come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun vincolo di tesseramento. Solamente a titolo esemplificativo, il Sig. Pieroni, oltre a rendersi parte attiva nell'organizzazione della Società come rappresentato nel sopracitato punto A), in detto periodo ha curato il tesseramento di giocatori, tecnici e dirigenti, e seguiva costantemente la squadra negli allenamenti, tanto da suggerire l'impiego di alcuni calciatori al tecnico Andrea Benedetti il quale ultimo, seppur non avesse mai derogato alla propria autonomia nelle decisioni tecniche, ha sempre riconosciuto il ruolo di dirigente di fatto del sig. Pieroni…”. A seguito di tale deferimento il Tribunale Federale, con riferimento alle contestazioni mosse al Pieroni, ha evidenziato le dichiarazioni rilasciate il 12/6/2014 da Bracalenti Giampaolo Presidente della società FYA Virtus Tre Villaggi (gestore dell’impianto sportivo “Nicoletti” di Riccione), lì dove afferma che il Pieroni si era fatto carico (con lo Spinelli) delle pendenze relative alla gestione sportiva 2011/2012 della Riccione Calcio, e la quietanza rilasciata il 10.08.2013 al Pieroni per il pagamento di € 5.000,00 effettuato per conto del Riccione Calcio per (così testualmente) “arretrati della stagione agonistica 2012/2013”; le dichiarazioni rilasciate il 16 aprile 2014 da Venturi Gianni, titolare del ristorante “Porca Miseria” di Riccione, che riferisce di essere stato contattato nel novembre 2012 dal Pieroni (con lo Spinelli), per negoziare il servizio di ristorazione in favore dei giocatori del Riccione Calcio e, successivamente, di aver sollecitato il pagamento di tale servizio a Pieroni e a Spinelli che (così testualmente) “di fronte ad altre persone mi hanno chiesto l’IBAN promettendomi che mi avrebbero accreditato quanto a me dovuto dalla Società”; nonché le dichiarazioni rilasciate il 17 aprile 2014 da Di Napoli Arturo, lì dove riferisce che (così testualmente) “Pieroni più volte si è presentato al campo o in ritiro per riferire ed esaltare il programma o come lui ricordava spesso il progetto. Più volte successivamente anche per tranquillizzare i calciatori riguardo ai loro rimborsi spese”. Ha ritenuto pertanto il Tribunale Federale che le contestazioni di cui al punto A del deferimento trovano puntuale ed esaustivo fondamento probatorio ad eccezione del mancato pagamento delle fatture del ristorante Azdora risultando mancante la prova di un intervento attivo del Pieroni così come ha giudicato fondata la violazione contestata al punto C dell’atto di deferimento, essendo pacifico che il Pieroni, ancorchè non censito, risulta aver svolto attività all’interno e nell’interesse della Riccione Calcio. Al contrario il Tribunale non ha ritenuto fondate le contestazioni di cui al punto B dell’atto di deferimento atteso che vengono ivi addebitati al Pieroni non già comportamenti attivi bensì condotte omissive in relazione ad obblighi che non gravavano sul deferito. Di qui la condanna del Pieroni nei termini sopra indicati per i fatti contestati ai capi A e C, con il proscioglimento dello stesso per i fatti contestati al capo B. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo. In particolare il Pieroni ha sostenuto di non essere mai stato né formalmente né sostanzialmente investito di poteri di rappresentanza e/o gestione amministrativa della Riccione Calcio 1912 ma di aver semplicemente rivestito il ruolo di consulente sportivo esterno. A supporto di tale tesi il ricorrente ha richiamato le dichiarazioni rese innanzi alla Procura Federale da parte di alcuni tesserati della S.S.D. Riccione Calcio 1912, nonché di fornitori della stessa società ed anche ha allegato una memoria a firma del sig. Montanari Direttore della Banca Romagna Est – filiale di Rimini. Per questi motivi il ricorrente ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito con integrale annullamento delle sanzioni comminategli dai Giudici di primo grado. In sede di discussione ha chiesto, in subordine, la riduzione della inibizione al periodo già trascorso sino ad oggi. 3 La Corte, sulla scorta delle dichiarazioni del Bracalenti, del Venturi e del Di Napoli, ritiene che il Pieroni appare aver esercitato una attività nell’interesse della Riccione Calcio che non può in alcun modo essere qualificata come attività di mera consulenza. Ritiene peraltro che in considerazione della non considerevole entità dei fatti a lui addebitati la sanzione della inibizione vada ridotta temporalmente. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pieroni Ermanno, riduce la sanzione inibitoria al presofferto. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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