F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 11 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. CASTORI FABRIZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO A FAVORE A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 N.O.I.F. (NOTA N. 12418/54 PF 14-15 AM/SP/MA DEL 22.6.2015) – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 54 del 4.9.2015) Con
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 11 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. CASTORI FABRIZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO A FAVORE A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43 N.O.I.F. (NOTA N. 12418/54 PF 14-15 AM/SP/MA DEL 22.6.2015) - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 54 del 4.9.2015)
Con reclamo dell’8.9.2015 il Sig. Fabrizio Castori impugnava la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. di cui al Com. Uff. del 4.9.2015, n. 54 con la quale gli era stata comminata la sanzione di giorni venti di sospensione in relazione all’addebito disciplinare di aver fatto allenare nel gennaio 2013 il calciatore Davide Martinetti e di averlo successivamente impiegato nell’attività agonistica. A sostegno dell’impugnazione il Castori deduceva una serie di motivi che possono così sinteticamente essere riassunti: la pronunzia di primo grado aveva riconosciuto la violazione degli artt. 44 N.O.I.F. e 19 del Reg. del Settore Tecnico, mentre tali disposizioni non erano state contestate negli atti di addebito. Da qui – si sosteneva – la compromissione del diritto di difesa discendente dalla circostanza che in ordine alla violazione delle predette norme il reclamante nulla aveva potuto dedurre; nel merito si deduceva: a) l’erronea interpretazione dell’art. 43 N.O.I.F., in quanto destinatari della disposizione in questione avrebbero dovuto considerarsi solo la società ed il suo legale rappresentante nonché il medico sociale ma non già l’allenatore; b) l’infondatezza della delibera resa dalla Commissione disciplinare del settore tecnico sotto diversi profili. Nella articolata esposizione di questi profili si sosteneva, in buona sostanza, che il Castori non era a conoscenza del certificato medico rilasciato dal medico sociale del Varese, che non competeva comunque al Castori quale allenatore la valutazione in ordine alla assoluta inidoneità al gioco di un giocatore rientrando invece nella esclusiva responsabilità del medico sociale. Ed infatti, si aggiungeva, una cosa è la conoscenza da parte dell’allenatore di “non buone” condizioni di gioco di un giocatore (le quali, ad esempio, possono venir meno con l’intervento di adeguate misure terapeutiche) altra e diversa cosa è la conoscenza e consapevolezza piena della sua inabilità certificata al giuoco, che solo il medico sociale può conoscere. Nella specie siffatta inabilità non era mai stata comunicata al Castori dal medico sociale né tanto meno dalla società, né lo stesso calciatore aveva sollevato obiezioni al momento della sua utilizzazione che era, tra l’altro, avvenuta una prima volta in occasione di una 2 partita amichevole, mentre nelle altre occasioni di giuoco la buona condizione fisica del giocatore era anche comprovata dai buoni risultati ottenuti considerato che aveva segnato un goal. Da qui la illegittimità della decisione. In sede di comparizione delle parti il reclamante, per il tramite del legale costituito, esponeva ulteriormente le proprie argomentazioni mentre la Procura insisteva per l’integrale rigetto del ricorso deducendone la infondatezza. Ad avviso della Corte il ricorso merita accoglimento. La pronunzia impugnata afferma che la responsabilità del Castori non può escludersi “nemmeno in ragione del fatto che egli sarebbe stato ignaro delle condizioni fisiche del Martinetti” e perviene alla inflizione della sanzione sulla base di tre circostanze, ossia in considerazione della circostanza che l’infortunio del Martinetti era avvenuto in presenza dell’allenatore (come il Castori stesso aveva, peraltro pacificamente, ammesso), della circostanza che il Martinetti aveva dichiarato che il Castori fosse a conoscenza che il giocatore era sottoposto ad “infiltrazioni antidolorifiche”, della circostanza, infine, che non fosse stato emesso alcun certificato medico attestante l’idoneità post-infortunio in anticipo rispetto alla prognosi contenuta nel certificato del 31.12.2012. Siffatto ordine di argomentazioni non può condividersi. Assume, invero, un ruolo assorbente la circostanza che non vi è alcuna prova che il Castori fosse stato effettivamente edotto del rilascio da parte del medico sociale del certificato di idoneità. Ed anzi le ulteriori circostanze di fatto militano tutte nel senso della assenza di alcuna consapevolezza circa l’esistenza del certificato in questione. In particolare, rileva la circostanza che il medico sociale aveva assistito alle gare in cui era stato impiegato il Martinetti e comunque non aveva mai sollevato obiezioni, la circostanza che il Martinetti non aveva mai fatto riferimento all’esistenza del certificato né aveva mai opposto alcunchè all’impiego in gara. Né può farsi discendere la responsabilità del Castori dalla conoscenza del precedente infortunio e dalla necessità del giocatore di sottoporsi ad infiltrazioni terapeutiche. Ed infatti, il mero infortunio curabile non implica necessariamente la inabilità al gioco (come è testimoniato dalla concreta dinamica di molteplici attività sportive), in quanto l’inabilità deve essere, ove attestata in atti formali, resa pienamente conoscibile all’allenatore e da questi effettivamente conosciuta, solo in quel caso implicando una sua responsabilità nell’impiego del giocatore. Resta assorbito l’ulteriore motivo di reclamo. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Castori Fabrizio, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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