F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 19 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 04 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 5 REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE AL 31.3.2015 (nota n. 12876/336PF14-15 SP/BLP del 30.6.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN del 01.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 19 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 04 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 5 REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE AL 31.3.2015 (nota n. 12876/336PF14-15 SP/BLP del 30.6.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 01.10.2015)
Con atto di appello in data 14 ottobre 2015, il sig. Gianluca Fiorini ha personalmente impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 247TFN del 1.10.2015, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare gli ha inflitto la sanzione della inibizione a svolgere qualsivoglia attività in sede federale per la durata di mesi due, sulla scorta del deferimento del 30.6.2015 della Procura Federale per violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.3.2015, per aver inoltrato dal 10.7.2014 al 5.11.2014, dalla propria utenza telefonica a quella del dirigente sig. Giuseppe Marotta, n. 201 SMS telefonici, n. 61 dei quali prima delle ore 9.00 o dopo le ore 20.30 ed alcuni dei quali aventi contenuto denigratorio. Il sig. Fiorini ha precisato, in punto di fatto, che l’invio degli SMS al sig. Marotta ha preso avvio non in data 10.7.2014 ma in data 28.8.2014 e che dei n. 61 SMS inviati prima dell ore 9.00 o dopo le ore 20.30, n. 7 sono stati inviati tra le ore 8.40 e le ore 9.00 di giorni feriali e non festivi e n. 54 inviati effettivamente dopo le ore 20.30 ma solo in concomitanza con partite di Champions League o posticipi di serie A giocati dalla Juventus e che il deferimento della Procura Federale farebbe non occasionalmente seguito ad un esposto del 16.12.2014, poi archiviato, a quest’ultima indirizzato dallo stesso ricorrente ed avente ad oggetto la denuncia di violazione della clausola compromissoria da parte del sig. Marotta. In punto di diritto, il ricorrente ha lamentato la erroneità della decisione di primo grado laddove non ha accolto la sua richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del pendente processo penale, coinvolgente gli stessi sig.ri Marotta e Fiorini, nel quale il reato ipotizzato a carico di quest’ultimo sarebbe stato già derubricato da atti persecutori a molestie telefoniche. Contesta poi che i contenuti dei messaggi SMS inviati al sig. Marotta avessero valenza denigratoria e genericamente offensiva, come invece ritenuto dal Tribunale Federale Nazionale, anche alla luce del fatto che di ciò non si sarebbe lamentato neppure il sig. Marotta nella sua denuncia penale. Infine, il sig. Fiorini censura la decisione impugnata laddove afferma che sarebbe stato per lui agevole comprendere quanto molesto fosse il comportamento oggetto di deferimento, per il fatto stesso che il sig. Marotta mai avrebbe riscontrato gli SMS. Al contrario, come ribadito dal ricorrente anche nel corso della illustrazione orale delle sue difese in occasione della riunione 2 del 19.10.2015 dinanzi a questa Corte, il sig. Fiorini ribadisce che sarebbe bastato che il sig. Marotta, direttamente, per il tramite del sig. Paratici o in altro modo, lo avesse informato di non gradire le qui censurate comunicazioni – come ad esempio fatto dai sig.ri Baldini e Nember – perché queste ultime cessassero conseguentemente. Detto in altri termini, al ricorrente preme evidenziare come egli non abbia avuto percezione di infastidire il sig. Marotta sino al momento della conoscenza della denuncia penale dal medesimo presentata a distanza di oltre due mesi dal primo invio degli SMS, invio che si sarebbe concluso ben prima e senza necessità di alcuna iniziativa penale solo che il sig. Marotta ne avesse espresso in qualche modo il mancato gradimento, così come fatto da altri destinatari della messaggistica del ricorrente. Il fatto che, per oltre due mesi, il sig. Marotta non avesse manifestato alcuna contrarietà alla ricezione dei messaggi SMS in questione, è stato quindi, esattamente al contrario di quanto ritenuto dalla decisione impugnata, interpretato dal sig. Fiorini quale silente consenso all’invio ove non anche come gradimento. La Procura Federale, in sede di discussione, ha chiesto confermarsi la decisione di primo grado. Preliminarmente va confermata, siccome corretta e condivisibile, la statuizione della decisione impugnata in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del presente procedimento, attesa la autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale e, avuto riguardo alla fattispecie, considerata altresì la sostanziale irrilevanza delle indagini e degli esiti del procedimento penale ai fini delle valutazioni e delle decisioni da assumere in questa sede. Nel merito, il reclamo del sig. Fiorini merita parziale accoglimento, ritenendo questa Corte che sia effettivamente da considerare la doglianza del ricorrente in ordine alla circostanza della assoluta mancanza di contestazione da parte del sig. Marotta del comportamento oggetto di deferimento. In particolare, appare meritevole di più appropriata valutazione, sotto il profilo della buona fede dell’autore della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, il fatto che il sig. Marotta abbia per circa due mesi quanto meno tollerato l’invio dei numerosi SMS del sig. Fiorini, senza mai manifestare, direttamente o per il tramite del sig. Paratici o di un legale, in alcun modo la propria disapprovazione. E ciò anche alla luce della varietà dei contenuti di detti messaggi, in taluni soltanto dei quali è effettivamente rinvenibile una qualche espressione genericamente offensiva. Trattandosi di sindacare la fastidiosità di un comportamento altrui, con valutazione che non può che essere eminentemente soggettiva, dipendendo dalla soglia di tolleranza e dal grado di disponibilità proprie di ciascun individuo, non sembra invero possibile prescindere, nel giudicare la attitudine lesiva e quindi il grado di rilevanza disciplinare della condotta ascritta al sig. Fiorini, dalla “reazione” che, rispetto a detto comportamento, abbia concretamente avuto il soggetto destinatario di quest’ultimo. In tal senso, ad avviso di questa Corte, il silenzio e l’inerzia del sig. Marotta avvalorano l’elemento della buona fede del comportamento censurato rivendicata dal sig. Fiorini e, pur non potendo valere quale scriminanti sotto il profilo disciplinare, costituiscono elementi che certamente meritano considerazione in punto di valutazione della minor gravità della responsabilità ascritta al ricorrente. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Fiorini Gianluca, riduce la sanzione inflitta nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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