• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 03 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VI) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7944/571 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015); NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7948/572 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 03 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VI) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7944/571 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015); NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7948/572 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)
Con motivato reclamo, introdotto l’11.6.2015 e preceduto da regolamentare preavvisorichiesta documenti ed atti ufficiali, il sig. Pietro Leonardi, in proprio, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 51/TNF del 16.4.2015, con la quale gli veniva inflitta la sanzione dell’inibizione per mesi 6. Tale sanzione veniva determinata a seguito di deferimento promosso dalla Procura Federale nei confronti del reclamante nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore del Parma F.C. S.p.A., per la violazione di cui all’art. 85 N.O.I.F., lett A), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. La Commissione di prime cure, ritenendo documentalmente provata la responsabilità del deferito, nemmeno contestata dal momento che il procedimento si era svolto in contumacia, in accoglimento della richiesta della Procura infliggeva la richiamata sanzione. Il reclamante, dopo aver rilevato che la sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado era dovuta a causa ad esso non imputabile in quanto la notificazione degli atti che lo riguardavano era avvenuta presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società purtroppo non in funzione, proponeva quale unico motivo di gravame il proprio difetto della qualità di Amministratore Delegato del Parma F.C. al momento in cui era maturata l’infrazione regolamentare. Il reclamo veniva discusso innanzi la Corte nella seduta del 26.6.2015, comparendo sia il rappresentante della Procura che il difensore del Leonardi, presente anche di persona. La Procura Federale, preliminarmente, eccepiva l’apparente inammissibilità dell’impugnazione in quanto, pur non disponendo dei relativi atti, riteneva di rilevare che la decisione del T.F.N., pubblicata il 16.4.2015, era stata seguita da immediata richiesta d’atti, mentre il reclamo veniva inoltrato soltanto l’11.6.2015 e, pertanto, in (probabile) violazione dell’art. 37 C.G.S.. Osserva la Corte che l’eccezione in discorso, pur giustificata dall’apparenza, risulta infondata dal momento che gli atti, ritualmente richiesti, a causa anche della mole dei documenti, erano stati trasmessi alla parte soltanto il 4.6.2015, rendendo pertanto tempestivo il reclamo, proposto il successivo giorno 11 nel rispetto del citato art. 37 C.G.S.. Passando all’esame dell’impugnazione, la stessa merita di essere accolta. Secondo la difesa del reclamante, quest’ultimo è stato Amministratore Delegato della Società “fino alla data del 27.12.2014”, mentre “nel periodo compreso tra il 27 dicembre ed il 9 febbraio 2015” avrebbe rivestito “puramente e semplicemente la qualifica di Consigliere”, dopo di che “a decorrere dal 9.2.2015 non v’è più traccia di Pietro Leonardi all’interno del Consiglio d’Amministrazione di Parma FC S.p.A.”: Orbene, tali deduzioni risultano documentalmente comprovate. Ed invero, il verbale assembleare del 27 dicembre 2014, nella parte dedicata alle presenze, individua il Pietro Leonardi quale “Consigliere Delegato”, mentre, in fase deliberativa, lo stesso Leonardi, a seguito di scadenza dell’Organo amministrativo, viene nominato Consigliere, senza alcuna attribuzione di delega. Successivamente, il verbale del Consiglio d’Amministrazione del 9.1.2015, dopo aver raccolto, fra le altre, la presenza del Pietro Leonardi appunto quale Consigliere, testualmente delibera “di conferire all’Amministratore Delegato sig. Pietro Leonardi con firma libera e disgiunta… tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, tranne quelle che per legge e/o per statuto sociale sono di competenza del consiglio…o dell’assemblea”. Infine, il verbale consiliare del 9.2.2015, riunione alla quale il reclamante partecipa con la qualifica di “Consigliere e Amministratore Delegato”, prevede un intervento del Pietro Leonardi che, chiesta la parola, ha letteralmente ritenuto “opportuno rassegnare le proprie dimissioni”, senza ulteriore specificazione, sicché quest’ultime sono riferibili ad entrambe le qualifiche sopra individuate. Le ricordate – e parzialmente riprodotte – risultanze processuali concernenti il Parma F.C. confermano l’assunto difensivo del reclamante: è, quindi, indubitabile che a far data dal 9.2.2015 il Pietro Leonardi non partecipasse più in alcun modo all’amministrazione della detta società, anzi fosse totalmente estraneo alla stessa. Di conseguenza, poiché il mancato deposito delle ritenute IRPEF ed INPS avrebbe potuto/dovuto intervenire fino al 16.2.2015, allorquando il Pietro Leonardi, non rivestendo più la carica contestatagli per la quale era stato sanzionato non poteva provvedere in proposito, il reclamo va accolto. Per questi motivi la C.F.A., viste le delibere del C.d.a. del Parma Football Club S.p.A. del 9.1.2015 e del 9.2.2015, accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Leonardi Pietro e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VI) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7944/571 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015); NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7948/572 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)"