F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CFA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 30 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. DE SALVO MASSIMO; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 12135/870 PF14-15 SP/GB DEL 16.6.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 24.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CFA del 30 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 30 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. DE SALVO MASSIMO; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 12135/870 PF14-15 SP/GB DEL 16.6.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 24.7.2015) Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 12/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato in data 16.6.2015 dal Procuratore Federale nei confronti del dott. De Salvo Massimo Antonino, presidente del C.d.A. e legale rappresentante protempore della società Novara Calcio s.p.a. (di seguito anche Novara), e della stessa società del Novara per la violazione, quanto al primo, dell’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e, quanto alla predetta società, dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. Segnatamente, l’imputazione contestata al dott. De Salvo, nella qualità suddetta, aveva ad oggetto il suddetto addebito “..per non aver depositato presso COVISOC, entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014;”. Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società di appartenenza, la responsabilità diretta del Novara, cui veniva contestata, come sopra anticipato, la violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.. All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato le seguenti sanzioni: al dott. De Salvo l’inibizione di mesi 3 (due), e specificamente mesi 2 (due) per la violazione contestata, mesi 1 (uno) per la continuazione, e al Novara la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016. Avverso la suindicata decisione i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna: 1) La società ricorrente non avrebbe inteso sottrarsi alla normativa federale offrendo piuttosto un’interpretazione dell’articolo 85 delle NOIF coerente con la normativa statale, della quale lo stesso legislatore sportivo avrebbe tenuto conto sia nel definire le scadenze degli adempimenti prescritti dall’ordinamento federale (differite di circa un mese rispetto a quelle fiscali) sia nel prevedere la possibilità di fruire delle agevolazioni consentite dal fisco. Non sarebbe, dunque, configurabile la contestata omissione dal momento che la disciplina statale consente di chiedere la rateazione solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, per quanto riguarda le società, del modello 770, adempimento cadenzato per il mese di giugno/luglio dell’anno successivo a quello di riferimento e che non può essere anticipato. Opinando diversamente il club non potrebbe giammai avvantaggiarsi della rateazione, vanificando così il contenuto della previsione di cui all’articolo 85 delle N.O.I.F.; 2) Di contro il giudice di prime cure non avrebbe preso posizione rispetto alle tesi difensive rassegnate dal Novara integrando con tale comportamento un’ipotesi di omessa pronuncia; 3) L’ammissione del contribuente al piano di rientro sfugge, quanto al governo della tempistica, alla sfera di controllo del cittadino, cui non potrebbe essere mosso alcun rimprovero. L’esimente prevista dal legislatore federale dovrebbe trovare applicazione al momento in cui viene presentata l’istanza ed indipendentemente dal momento della sua definizione (in parallelo con quanto avviene per i casi di lite pendente). E nel caso di specie, la società ricorrente ha inoltrato la relativa istanza il 12.2.2015, ricevendo negativo riscontro il successivo 24.2.2015 in ragione del fatto che non era stato ancora presentato il modello 770 né recapitata la comunicazione di irregolarità. Di contro, il successivo 3 giugno è stato ottenuto il piano di rateizzazione ed è stata corrisposta la prima rata di € 64.110,19. Di ciò il dott. De Salvo avrebbe informato nel corso della sua audizione il rappresentante della Procura Federale; 4) La Procura Federale non avrebbe svolto indagini di riscontro e la Covisoc, da parte sua, non avrebbe verificato l’esistenza del credito d’imposta dichiarato dalla società; 5) La Covisoc avrebbe predisposto un memorandum riepilogativo avente ad oggetto le ritenute irpef relative al periodo di riferimento senza distinguere tra emolumenti ed incentivi all’esodo, come ad esempio nel caso di Del Pretese, Lisuzzu e Asiedu, con conseguente lacunosità del deferimento che, pertanto, dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Tanto anche in ragione del fatto che gli incentivi all’esodo prevedevano una rinuncia esplicita agli emolumenti; 6) Risulterebbe violata la disciplina in tema di continuazione, dovendo sommarsi la pena prevista per le singole violazioni (1+1) e poi, in applicazione della continuazione, ridurla di 1 mese. I medesimi motivi di gravame sono stati ribaditi dai reclamanti nel corso dell’udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso. La Corte di Appello Federale, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza del 30.9.2015 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione. Motivi della decisione La Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto con addebito della tassa reclamo. L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul concreto rilievo disciplinare da assegnare alla condotta in addebito consistente nell’omesso deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento, alla data del 16 aprile 2015, delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014 così come documentato dalla segnalazione della Co.Vi.So.C.. Ed, invero, nella riunione dell’8.5.2015, il predetto organo riscontrava “il permanere, alla data del 16 aprile 2015, del mancato versamento delle ritenute irpef ..” relative agli emolumenti suddetti. Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione venendo qui in rilievo esclusivamente la cogenza dell’obbligo endofederale di cui dell’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, che i ricorrenti assumono recessivo di fronte alle facoltà di rateizzazione dei debiti fiscali mutuabile dall’ordinamento statale. Tanto premesso, e così perimetrata la res iudicanda, rileva anzitutto il Collegio che devono ritenersi inconferenti nell’economia del presente giudizio le deduzioni difensive circa il mancato scorporo, da parte della Covisoc prima, e dal giudice di prime cure poi, della quota di incentivi all’esodo che riguarderebbero i sigg Del Pretese, Lisuzzu e Asiedu. Sul punto è sufficiente notare che tali importi assumono un rilievo del tutto trascurabile rispetto alle poste debitorie non versate e di cui vi è pacifica evidenza nella documentazione in atti, inclusi la stessa istanza di rateizzazione presentata dai deferiti ed il piano approvato dall’Agenzia delle Entrate, di talché, anche a voler sottrarre le poste debitorie riferite ai suddetti collaboratori, resterebbe comunque acclarata, alla data del 16 aprile 2015, la condotta sanzionata. Per le medesime ragioni non è possibile accordare rilievo ad ipotetiche poste creditorie da porre in compensazione, nemmeno fatte oggetto di specifica ed analitica prova, siccome destinate, comunque, ad essere assorbite nel consistente saldo debitorio che, ancora oggi, non risulta onorato, avendo lo stesso ricorrente dichiarato che, ancora alla data del 3 giugno, e dunque ben dopo la scadenza del 16 aprile 2015, è stato ottenuto il piano di rateizzazione ed è stata corrisposta (solo) la prima rata di € 64.110,19. Tanto premesso, e venendo alla principale questione dedotta nel reclamo, deve subito affermarsi che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale. Tale principio – più volte affermato da questa Corte – è stato di recente ribadito (cfr. CFA, S.U. n. 3/CFA 2015/2016) proprio nella delibazione di un ricorso proposto dagli odierni deferiti e sempre per le medesime omissioni qui in rilievo, di qui quelle oggi in contestazione costituiscono una semplice reiterazione. Anche nel suddetto, precedente giudizio i reclamanti richiamavano nella proposta impugnazione il principio derivante dall’art. 85, lett. c), par. VII), punto 1, comma 3, N.O.I.F. che consente dilazioni e rateizzazioni, rappresentando anche in tale sede che la facoltà di rateizzazione poteva essere concretamente esercitata solo a valle della presentazione della dichiarazione di cui al mod. 770 per il periodo di imposta 2014. Di contro, la Corte, nel richiamato decisum, respingeva tale costrutto e, con esso, l’impugnazione avverso il corrispondente capo di decisione (deferimenti nn. 5 e 6) relativo alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.12.2014, nonché al mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 ed alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.2.2015. Ed è utile evidenziare che, anche nel suddetto giudizio, i reclamanti avevano rappresentato che il 12.2.2015 la società del Novara aveva presentato una richiesta di rateazione all’Agenzia delle Entrate, ricevendo però dall’Ufficio risposta negativa in quanto all’epoca non era stato ancora presentato il relativo mod. 770. Ed, invero, questa Corte faceva applicazione di un principio ermeneutico già precedentemente affermato e richiamato anche dal giudice di prime (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 – Barletta) di seguito nuovamente ribadito: “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.…”. Ed è proprio muovendo da tali postulati che la Corte concludeva nel senso che “In base a questi elementi, quindi, la Società Novara ed i suoi rappresentanti avevano l’obbligo di provvedere al pagamento nei termini indicati, essendo in ogni caso loro preciso onere quello di conoscere la diversa impostazione delle tempistiche federali e statuali; senza così poter invocare la possibilità della compensazione del credito IVA nonché della rateizzazione del debito nei confronti del fisco, rilevando, inoltre, come da consolidati principi la permanenza nello stato omissivo”. In ragione del suddetto oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è ragione di discostarsi, il costrutto attoreo non può essere condiviso. Peraltro, occorre soggiungere, sotto diverso profilo, che, in subiecta materia, nessun contrasto si pone tra l’ordinamento endofederale e quello nazionale: ed, invero, alla data del 16 aprile 2015, le fattispecie omissive qui in contestazione si erano già da tempo perfezionate anche nell’ordinamento statale. Appare, dunque, di tutta evidenza, alla stregua della stessa documentazione versata in atti dal ricorrente (e segnatamente della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 28512/2015 del 3.6.2015), che la natura illecita delle omissioni in argomento sussista tanto sul piano dell’ordinamento federale quanto sul piano dell’ordinamento generale, com’è fatto palese, avuto riguardo a tale ultimo settore normativo, dallo stesso conteggio nell’importo rateizzato, di € 1.282.201,90, anche degli interessi e delle sanzioni (ancorché applicate nella misura ridotta ex articolo 3 bis del d. lgs. 462/1997). In altri termini la rateizzazione cui fa riferimento il ricorrente non può essere considerata come una modalità alternativa di adempimento quasi che l’obbligazione originaria potesse essere qualificata, ab origine, come un’obbligazione alternativa o con facoltà alternativa nel senso cioè che il contribuente potesse indifferentemente liberarsi onorando le scadenze di legge ovvero, ed in via alternativa, concordando alla scadenza del periodo d’imposta una rateizzazione del dovuto con l’Agenzia delle Entrate. Nel caso qui in rilievo l’ammissione della rateizzazione è avvenuta a seguito di una comunicazione di irregolarità e, pertanto, muove dalla contestazione di un illecito fiscale. Il piano concordato non comporta, dunque, la sterilizzazione della valenza illecita del comportamento omissivo, che si consacra piuttosto (anche per l’ordinamento statale) alla scadenza del termine previsto (per il versamento ritenute), bensì unicamente la possibilità di estinguere il nuovo debito, formato dai tributi non versati e maggiorato da sanzioni ed interessi, in più ratei con una mitigazione del trattamento sanzionatorio a fronte dell’atteggiamento collaborativo serbato dal contribuente. I fatti mantengono, dunque, anche nella diversa prospettiva privilegiata dalla ricorrente – quella cioè dell’ordinamento statale – una connotazione illecita anche se le sanzioni vengono attenuate. Non vi è, dunque, alcun disallineamento tra ordinamento statale ed ordinamento federale: al maturare delle scadenze previste dall’ordinamento federale (il 16/4/2015) il tesserato – contribuente versava in una situazione di irregolarità (per omissione e/o ritardo nel versamento del dovuto) così come anche per l’ordinamento fiscale. E’ poi di tutta evidenza che – in ragione dei principi di autonomia su cui riposa l’ordinamento sportivo – l’ordinamento federale presidia le proprie prescrizioni con autonome sanzioni, nella specie quelle qui in rilievo. Così come appare evidente che non è possibile esportare nell’ordinamento endofederale i meccanismi premiali congegnati dalle disposizioni fiscali nella parte in cui contemplano una riduzione delle sanzioni in quanto tali precetti – oltre a riflettere la chiara dimensione di disposizioni cd. speciali – assumono evidentemente significato solo in riferimento all’ordinario trattamento sanzionatorio previsto per gli illeciti fiscali. Peraltro, anche sotto tale profilo, l’intervenuta rateizzazione della posizione debitoria con il Fisco non assume affatto una valenza neutra per l’ordinamento federale che, viceversa, assegna a tale sopravvenienza un rilievo centrale conformando, proprio in ossequio al suddetto quid novi, il futuro comportamento delle parti com’è fatto palese da una piana lettura dell’articolo 85 delle NOIF a mente del quale “In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo”. In altri termini, ferme le scadenze già maturate e non onorate, la sopravvenuta ammissione del contribuente ad un piano di rateizzazione con conseguente frazionamento dell’originaria posta debitoria (novata in una nuova prestazione ed articolata) in più ratei impedisce, per il futuro, la configurazione di una fattispecie di reiterazione dell’originaria fattispecie omissiva (precedentemente perfezionatasi) dovendosi in siffatta evenienza incentrare ogni ulteriore verifica sulla (sola) tempestività del pagamento dei singoli ratei. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, rileva la Corte che la pena inflitta in prime cure è stata determinata, anche per quanto riguarda il reclamante dott. De Salvo Massimo Antonino, coerentemente alla disciplina di settore: ed, invero, trattandosi di più infrazioni omogenee comunque ascrivibili ad un medesimo disegno criminoso il giudice di prime cure ha fissato la pena base in due mesi di inibizione incrementandola di un ulteriore mese e, dunque, nei limiti del triplo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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