F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 28 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 15 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015; – AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, DE SALVO MASSIMO (1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6) E GATTI ALBERTO (1B), SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE: 1A) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 1B) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 2) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6862/245PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 3) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6870/478PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 4) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6852/132PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 5) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F., COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6859/133PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 6) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7920/561PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015) – (Delibera del tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015) 2. RICORSO SIG. DE SALVO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE: 1A-1B) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. ED AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 2) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6862/245PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 3) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6870/478PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 4) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/20015, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6852/132PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 5) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F., COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/20015, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6859/133PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015) 6) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7920/561PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015) 3. RICORSO SIG. GATTI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, 1B) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 28 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 15 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, DE SALVO MASSIMO (1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6) E GATTI ALBERTO (1B), SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE: 1A) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 1B) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 2) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6862/245PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 3) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6870/478PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 4) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6852/132PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 5) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F., COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6859/133PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 6) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7920/561PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015) – (Delibera del tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015) 2. RICORSO SIG. DE SALVO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE: 1A-1B) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. ED AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 2) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6862/245PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 3) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6870/478PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 4) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/20015, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6852/132PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 5) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F., COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/20015, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6859/133PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015) 6) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7920/561PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015) 3. RICORSO SIG. GATTI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, 1B) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015) La Commissione Vigilanza Società di calcio (CO.VI.SOC.) segnalava alla Procura Federale le violazioni, da parte della Società Novara Calcio, con note rispettivamente: (1) (Def n. 132) in data 26 settembre 2014 n. 4145, titolo 1 par. 5) lett.a), punto 1) Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014per non aver provveduto al versamento degli emolumenti relativi alle mensilità maggio/giugno 2014 nel previsto termine del 1.8.2014; (2) (Def. n. 133) in data 26 settembre 2014 n. 4146, del titolo 1°, par. V, lett. a), punto 2, del Com. Uff. n. 144 in data 6.5.2014 per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF (emolumenti delle mensilità di maggio/giugno 2014) entro il termine del 1.8.2014; (3) (Def. n. 244) in data 21 novembre 2014 n. 4807, dell’art. 85 N.O.I.F. lett. c) par. VI) per non aver provveduto al versamento degli emolumenti relativi alle mensilità luglio/agosto 2014 nel previsto termine del 16.10.2014, pur dichiarando, nella medesima data del 16.10.2014, con nota trasmessa alla CO.VI.SOC. medesima, l’integrale pagamento del dovuto; (4) (Def. n. 245) in data 21 novembre 2014 n. 4806, (a) dell’art. 85 N.O.I.F. lett. c) par. VII) per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF (emolumenti delle mensilità di luglio/agosto 2014) nel previsto termine del 16.10.2014; (b) del titolo 1°, par. V, lett. a), punto 2, del Com. Uff. n. 144 in data 6.5.2014 per il permanere del mancato versamento delle ritenute IRPEF (emolumenti delle mensilità di maggio/giugno 2014) da effettuarsi entro il termine del 16.10.2014; (5) (Def. n. 478) in data 5 febbraio 2015 n. 196, dell’art. 85 N.O.I.F. lett. c) par. VII) per il permanere al 16.12.2014 del mancato versamento delle ritenute IRPEF (emolumenti delle mensilità di maggio/giugno 2014); (6) (Def. n. 561) in data 6 marzo 2015 n. 671, (a) dell’art. 85 N.O.I.F. lett. c) par. VII) per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF (emolumenti delle mensilità di novembre/dicembre 2014) nel previsto termine del 16.2.2015; (b) dell’art. 85 N.O.I.F. lett. c) par. VII) il permanere al 16.2.2015 per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF (emolumenti delle mensilità di maggio/giugno 2014). Esperita puntuale istruttoria la Procura Federale comunicava con distinti atti l’avviso di conclusione delle indagini. La Società, anche nell’interesse degli incolpati Massimo Antonino De Salvo e Alberto Gatti, produceva memorie con richiesta di audizione personale a seguito della quale veniva sentito dalla Procura Federale il rappresentante della Società Novara stessa. All’esito, con deferimenti rispettivamente nn. 132, 133, 244, 245, 478 e 561, la Procura Federale deferiva i Sig.ri Massimo Antonino De Salvo e Alberto Gatti nonché la Società Novara calcio avanti al Tribunale Federale Nazionale/S.D. per rispondere, rispettivamente, i Sig.ri Massimo Antonino De Salvo e Alberto Gatti delle violazioni sopraindicate, nonché la Società Novara a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. La Società e gli interessati producevano memoria difensiva al Tribunale Federale e comparivano altresì all’udienza fissata nell’ambito della quale veniva disposto rinvio per la trattazione unitaria dei procedimenti. Alla nuova udienza la Procura chiedeva l’applicazione di mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Massimo Antonino De Salvo e mesi 3 di inibizione a carico del Sig. Alberto Gatti e punti 3 di penalizzazione a carico della Società Novara calcio. Il Tribunale, disposta la riunione, riteneva nel merito provate tutte le contestazioni. Secondo il Giudice di I grado, gli incentivi all’esodo, così come qualificati gli accordi tra i calciatori Tesser, Centurioni, Del Prete, Motta e Fontana e la Società Novara erano ascrivibili alla categoria degli emolumenti essendo così integrata la violazione segnalata dalla CO.VI.SOC. Diversamente alcuni versamenti dovuti relativi ai calciatori Bianchi, Baclet, Asiedu e Lisuzzo avevano carattere novativo e risarcitorio. Comunque era provato che entro il termine del 16.10.2014 la Società Novara non aveva provveduto al pagamento del dovuto (nemmeno le somme dovute per incentivo all’esodo) pur avendo affermato, con dichiarazione sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali, il contrario. In questo senso il Tribunale valorizzava quanto dichiarato dal De Salvo alla Procura Federale in data 3.3.2015 in merito al mancato pagamento delle somme a titolo di incentivo all’esodo, non essendovi poi difficoltà interpretativa delle disposizioni dell’art. 85 N.O.I.F.. Secondo il Tribunale, ancora, la pendenza del giudizio azionato per ottenere il ripescaggio della Società Novara al campionato di serie B non costituiva ragione per l’omesso rispetto dei termini in cui effettuare i versamenti. Non poteva poi darsi ingresso ad una interpretazione in base alla quale le ritenute IRPEF potevano essere compensate con altri crediti d’imposta in assenza di un atto espresso dei competenti uffici fiscali essendo anche in questo caso utilizzabile la stessa ammissione effettuata nella citata audizione del 3.3.2015 da parte del De Salvo che ammetteva il mancato pagamento dell’importo per l’IRPEF. Il Tribunale infliggeva così mesi 15 di inibizione al De Salvo, mesi 3 di inibizione al Gatti nonché 8 punti di penalizzazione alla Società Novara, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre € 10.000,00 di ammenda. Con atto del 24.4.2015, articolato in diversi puntuali motivi, i Sig.ri De Salvo e Gatti e la Società Novara proponevano impugnazione. In particolare, dopo una schematica distinzione dei motivi per argomenti: - deferimenti 1 e 2 (emolumenti maggio/giugno 2014 + ritenute IRPEF mensilità maggio/giugno 2014 entrambe entro il 1.8.2014); - deferimenti 3 e 4 (emolumenti luglio/agosto 2014 e ritenute IRPEF mensilità luglio/agosto 2014 entrambe entro il 16.10.2014 + erronea dichiarazione versamento entro il 16.10.2014 + permanenza mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014 entro il 16.10.2014); - deferimenti 5 e 6 (permanenza mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014 entro il 16.12.2014 + mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 + permanenza mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014 entro il 16.02.2015). La difesa deduceva quanto segue: in primo luogo, per quanto riguarda le scadenze maturate al 1.8.2014, veniva valorizzato l’elemento costituito dalla convinzione che con il richiesto ripescaggio nel campionato di Serie B il termine doveva essere diverso anche in considerazione del peculiare apprezzamento del giudizio pendente. Nella precedente fase era stato documentato che dopo l’iscrizione avvenuta il 28.7.2014 era stata appunto presentata domanda di ripescaggio che, una volta respinta, era stata impugnata con la contestuale proposizione di domanda di iscrizione anche alla Lega di Serie B e pagamento di due diverse fidejussioni, una per la Lega Pro e una per la Lega di B. Quindi alla data del 1.8.2014 la Società ancora non era certa a quale campionato partecipare. In ordine a tale dato veniva rilevato che il Tribunale aveva omesso ogni motivazione al riguardo. Per quanto riguarda il punto della motivazione con la quale veniva ritenuta fondata la contestazione relativa al mancato pagamento degli emolumenti luglio/agosto 2014 entro la data del 16.10.2014, nonché la relativa falsa dichiarazione sul punto, nell’impugnazione si contestava l’interpretazione data dal Tribunale alla decisione n. 23/2015 di questa Corte in ordine alla qualificazione di incentivo all’esodo. Secondo la Società Novara sia il pagamento che la rinuncia agli emolumenti maturati debbono essere inquadrati in una chiave di lettura peculiare che tiene conto della risoluzione del contratto di lavoro e degli effetti novativi del nuovo accordo sul preesistente rapporto. Veniva posto in luce che le decisioni della Cassazione citate dal Tribunale riguardano solo ed esclusivamente il trattamento fiscale e non la parte sostanziale del trattamento economico stesso. Con la risoluzione del rapporto di lavoro, veniva poi rilevato che si sarebbe persa la qualifica di tesserato in capo alla Società Novara. Per le medesime ragioni e per diretta conseguenza, sul dedotto mancato pagamento delle relative ritenute IRPEF, veniva contestata la decisione di I grado. In particolare, relativamente al pagamento relativo al bimestre maggio/giugno2014, entro il termine del 1.8.2014 – nonché la permanenza del mancato versamento al 16.10.2014, al 16.12.2014 ed al 16.2.2015 – nella impugnazione si richiamava il principio derivante dall’art. 85, lett. c), par. VII), punto 1, comma 3, N.O.I.F. che consentiva dilazioni e rateizzazioni anche nelle ipotesi di transazione o contenzioso con l’Amministrazione fiscale e si evidenziava che la dichiarazione di cui al mod. 770 per il periodo di imposta 2014 poteva avvenire solo successivamente e quindi solo a quel momento vi poteva essere il calcolo definitivo delle imposte. Al riguardo, il De Salvo in ogni caso il 12.2.2015 aveva inoltrato regolare richiesta di rateazione all’Agenzia delle Entrate, ricevendo però dall’Ufficio risposta negativa in quanto appunto non sarebbe stato presentato ancora il relativo mod. 770. Anche la compensazione con il credito IVA tentato con gli Uffici fiscali non andava a buon fine, dovendo essere la dichiarazione IVA predisposta entro il 31.12.2014 ed inviata entro il successivo 28.2.2015 per cui la Società, che godeva di un cospicuo credito d’imposta (circa € 541.960,00), avrebbe potuto compensare solo dopo il 16.3.2015. Nell’impugnazione si contestava la motivazione del Tribunale che svuoterebbe del tutto di significato l’art. 85 cit. omettendo il Tribunale di fornire una lettura che armonizzasse la normativa fiscale con la normativa interna e venivano altresì contestate le ricostruzioni delle indagini con una dedotta carenza di istruttoria anche in considerazione del fatto che la riforma del Codice di Giustizia era nel senso di auspicare una partecipazione più penetrante dell’incolpato. Il De Salvo avrebbe potuto così documentare l’esistenza del credito in compensazione al debito con conseguente archiviazione, sul punto, dell’indagine. Analoghe argomentazioni erano poste a sostegno del capo di decisione relativa al mancato pagamento IRPEF, emolumenti novembre/dicembre 2014, entro il 16.2.2015. In particolare, dal memorandum riepilogativo di Deloitte & Touche i debiti per l’IRPEF ammontavano ad € 378.786,60 a fronte di un credito di imposta di € 541.966,00 come risulta da modello IVA 2015, relativo al periodo di imposta 2014 già prodotto. Veniva infine invocato l’istituto della continuazione e veniva chiesta l’applicazione delle circostanze attenuanti chiedendosi così il proscioglimento e comunque la riduzione della sanzione con l’applicazione di 3 punti di penalizzazione e l’inibizione di mesi 4 per il Dott. De Salvo e di mesi 3 per il Dott. Gatti. Tutto ciò posto, ritiene questa Corte che l’impugnazione è parzialmente fondata per i seguenti MOTIVI Ritiene questa Corte che le ragioni dell’impugnazione colgano nel segno nella parte in cui contestano l’applicazione della sanzione per l’omesso pagamento degli emolumenti maggio/giugno 2014 entro il termine del 01.08.2014 ed il conseguenziale omesso pagamento dell’IRPEF (deferimenti nn. 1 e 2). Appare infatti evidente che alla data del 1.8.2014 la Società Novara non era ancora nella piena e certa cognizione di quale sarebbe stato il campionato cui avrebbe partecipato, risultando per tabulas la domanda di iscrizione a due diversi campionati, il pagamento delle rispettive fidejussioni ed il ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di ripescaggio. Sul punto, pare difettare l’elemento soggettivo in quanto vi era una situazione di incertezza sul reale campionato alla quale la Societa’ sarebbe stata iscritta ed avrebbe partecipato con la conseguenza che vi era incertezza anche sulla scadenza temporale di adempimento degli oneri economici. Colgono nel segno a questo proposito le ulteriori ragioni spiegate nell’appello in ordine al fatto che il Tribunale nulla ha motivato al riguardo e che la scadenza indicata al 1.8.2014 riguarda le Societa’ partecipanti al campionato di Lega Pro, quando, di contro, detta scadenza secondo l’art. 85 N.O.I.F. per le Societa’ partecipanti al campionato di Serie B è fissata al 16.9.2014. Ciò determina altresì che la contestata permanenza del mancato versamento IRPEF per gli emolumenti maggio/giugno 2014 entro la data del 16.10.2014 non tiene conto appunto di detto elemento in quanto il pagamento dell’IRPEF, seguendo la scadenza del pagamento principale alla data del 16.9.2014 andava così conseguenzialmente differito (deferimento n. 4) non potendosi poi parlare di alcuna permanenza del mancato pagamento IRPEF per gli emolumenti maggio/giugno 2014. Per le analoghe ragioni, anche la contestazione – e la individuata falsa dichiarazione presentata sul punto dai rappresentanti della Società – relative al mancato pagamento degli emolumenti luglio/agosto 2014, sono basate sulla scorta di una non compiuta lettura dei precedenti di questa Corte (deferimento n. 3). A questo proposito è indiscusso che i tesserati ebbero a stipulare con la Società degli accordi (incentivi all’esodo). Così come statuito su fattispecie analoghe (cfr. Com. Uff. n. 3/2014-2015 C.G.F. S.U. Olympia Agnonese – in tema di rispetto dei termini in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F.) ciò che rileva è l’intervenuto tempestivo accordo tra le parti sulle modalità del pagamento effettivo. Andava data prova allora con specifico punto motivazionale, alla luce degli elementi di fatto acquisiti, che l’accordo non fosse intervenuto nei termini previsti per il versamento degli emolumenti. Difetta al riguardo ogni compiuta motivazione anche appunto in virtù degli elementi difensivi offerti dalle parti che avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione anche sulla base della concreta e leale collaborazione culminata nella dichiarazione prodotta dalla parte e giustificata sulla scorta appunto del ricorso alla stipula di nuovi accordi con i tesserati. Il mancato totale omesso esame di questo punto, alla luce appunto del dato oggettivo nemmeno messo in discussione dal Giudice di I grado, degli accordi con i calciatori, rende fondata sul punto l’impugnazione relativamente a detto capo di decisione. Diversamente è a dirsi per l’impugnazione relativa al capo di decisione (deferimenti nn. 5 e 6), relativa alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.12.2014, nonché al mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 ed alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.2.2015. Soccorre anche in questo caso un precedente specifico di questa Corte (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 – Barletta) che per brevità si riporta in base al quale: “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.…”. In base a questi elementi, quindi, la Società Novara ed i suoi rappresentanti avevano l’obbligo di provvedere al pagamento nei termini indicati, essendo in ogni caso loro preciso onere quello di conoscere la diversa impostazione delle tempistiche federali e statuali; senza così poter invocare la possibilità della compensazione del credito IVA nonché della rateizzazione del debito nei confronti del fisco, rilevando, inoltre, come da consolidati principi la permanenza nello stato omissivo. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3), li accoglie parzialmente per difetto dell’elemento soggettivo, in relazione ai deferimenti nn. 245(parte) , 132 e 133, nonché per difetto di motivazione della decisione impugnata in relazione ai deferimenti nn. 244 e 245 (parte), rideterminando, per l’effetto, le sanzioni inflitte, anche ai tesserati (in rapporto alle violazioni ascritte) nei termini che seguono: - 3 punti di penalizzazione alla società Novara Calcio S.p.A.; - 2 mesi di inibizione al sig. De Salvo Massimo; - 1 mese di inibizione al sig. Gatti Alberto. Dispone restituirsi le relative tasse reclamo.
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