F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 11 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GUARDINI GIOVANNI NATO IL 3.6.1953
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 11 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e su www.figc.it
2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GUARDINI GIOVANNI NATO IL 3.6.1953
Con ricorso dell’8.5.2015 il Sig. Guardini Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Veneto F.I.G.C. - L.N.D., ha invocato, ex art. 29 dello Statuto F.I.G.C., la riabilitazione in relazione alla sanzione disciplinare della inibizione per anni due, inflittagli dalla C.D.N. (Com. Uff. n. 63/CDN dell’11.3.2010), ridotta ad anni uno e mesi sei dalla C.G.F. (Com. Uff. 225/CGF del 20.4.2010) e ciò al fine di poter essere eletto o nominato ad una delle cariche previste dallo Statuto Federale. Con i motivi scritti il ricorrente ha sottolineato la sussistenza dei requisiti normativi ed ha insistito nella richiesta del provvedimento di riabilitazione. Alla seduta dell’11.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – è comparso il Sostituto Procuratore Federale il quale ha osservato trattarsi di una istanza ripetitiva di altra in precedenza formulata dichiarata da questa Corte inammissibile per mancanza dei presupposti di cui all'art. 26 C.G.S. al cui disposto, per brevità, questa Corte si riporta. E' pure comparso il ricorrente assistito dal suo difensore il quale, nel sunteggiare i motivi scritti, ha controdedotto che la declaratoria di rigetto della istanza così come proposta ex art. 29 C.G.S. sarebbe all'evidenza lesiva dei diritti fondamentali come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 178 – 179 del c.p. vigente, norma sovraordinata, e applicabile in virtù del principio gerarchico delle fonti, rispetto a quanto previsto dall'art. 26 n. 3 C.G.S. il quale statuisce la concessione della riabilitazione “ai soggetti ai quali sia preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata o estinta la sanzione”. Ha, a tal uopo, osservato il difensore del ricorrente che sussisterebbe un paradosso nella norma ed una ingiustizia del sistema in quanto potrebbe essere riabilitato financo chi fosse colpito da una sanzione ancor più grave rispetto a quella di anni uno e mesi sei inflitta al suo assistito. Ciò premesso, osserva questa Corte, in disparte il rilievo relativo alla eccepita reiterazione della istanza, che l'invocato beneficio, così come sancito nel testo della sua precedente decisione di cui al Com. Uff. n. 014/CFA del 16.1.2015, non può essere concesso non sussistendo nel caso di specie i requisiti normativamente previsti dall'art. 26 n. 3 C.G.S., posto che la sanzione inflitta al ricorrente è di specie e di entità diversa rispetto alla preclusione. Né al riguardo può efficacemente richiamarsi l’articolo 29 dello Statuto federale FIGC, che è norma sui requisiti di nomina alle cariche federali e sulle relative incompatibilità, ma non può considerarsi norma che amplia la platea delle possibilità per ottenere l’invocata riabilitazione. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile l’ulteriore istanza di riabilitazione come sopra riproposta dal Sig. Giovanni Guardini. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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