F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 11 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVOCAZIONE CALC. TURATI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 24 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTE NN. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012) PER VIOLAZIONE: – EX ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/ANCONA DEL 30.5.2015, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANCONA; – EX ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 IN RELAZIONE ALLE GARE TORINO/GROSSETO DEL 16.1.2010, PADOVA/GROSSETO DEL 23.3.2010, ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010 E EMPOLI/GROSSETO DEL 30.5.2010, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PER IL GROSSETO, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 11 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVOCAZIONE CALC. TURATI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 24 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTE NN. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012) PER VIOLAZIONE: - EX ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/ANCONA DEL 30.5.2015, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANCONA; - EX ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 IN RELAZIONE ALLE GARE TORINO/GROSSETO DEL 16.1.2010, PADOVA/GROSSETO DEL 23.3.2010, ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010 E EMPOLI/GROSSETO DEL 30.5.2010, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PER IL GROSSETO, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012) Il calciatore Marco Turati, con ricorso del 3.6.2015, ha impugnato il provvedimento della C.D.N. del 26.9.2012 con il quale, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. all’epoca vigente, è stata disposta a carico del medesimo calciatore l’applicazione della sanzione concordata della squalifica di anni 3. Sostiene il ricorrente che: a) avendo appreso da pochi giorni - in seguito alla presa visione degli atti di chiusura delle indagini preliminari relative al procedimento n. 3628/10 RGNR presso il Tribunale di Cremona - che la Procura di Cremona lo avrebbe riconosciuto estraneo ad ogni tentativo di manipolazione del risultato della gara Empoli/Grosseto del maggio 2010; b) il TNAS aveva prosciolto il Sig. Vitaliano Italiano che di fatto avrebbe smentito ogni accusa mossa al Turati relativamente alla gara Padova-Grosseto; c) essendo le partite citate due delle cinque oggetto di sanzione concordata di cui all’ordinanza della C.D.N. in questione, ha impugnato quest’ultimo provvedimento per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S. che stabilisce che tutte le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia sportiva, inappellabili e divenute definitive, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale d’appello entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti. In particolare, il Turati sostiene che sussistano i presupposti per la revocazione del provvedimento impugnato stabiliti dalla lett. d) dell’art. 39 C.G.S. poiché sarebbe stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento oppure sarebbero sopravvenuti alla inappellabilità della decisione fatti la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Il Turati ha quindi concluso, in via principale, per la declaratoria di revocazione della decisione impugnata; in via subordinata, per la riduzione della squalifica. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile per molteplici ragioni. Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che il Turati ha letteralmente omesso di avere dato prova della tempestività della revocazione rispetto al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 39 C.G.S., il ricorso si palesa comunque inammissibile per una almeno altri due ordini di ragioni. In effetti, nel caso di specie si deve ritenere che ricorra una ipotesi di improponibilità della domanda che si riverbera sul ricorso che la sostiene in termini di inammissibilità. Non è infatti ammissibile il ricorso alla revocazione qualora essa riguardi un provvedimento, come l’ordinanza ex art. 23 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, che presupponendo un accordo sulla sanzione (e non sulla violazione) si risolve nella rinuncia da parte dell’incolpato a controvertere sulla qualificazione della sanzione stessa e sul diritto alla prova. Peraltro, i fatti invocati a motivo della richiesta di revocazione riguarderebbero solo due delle cinque gare che furono oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione della sanzione concordata; non si tratta quindi di fatti nuovi revocatori che possano incidere sulla pena così come determinata a seguito di accordo; rimangono infatti inalterati sia la qualificazione giuridica del fatto complessivamente inteso come prospettato dalle parti (illecito relativo alle cinque gare), sia i presupposti oggettivi e soggettivi della sanzione irrogata a carico del calciatore anche nella ridotta misura stabilita dal provvedimento impugnato. Per questi motivi, la C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Turati Marco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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