F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 03 Novembre 2015 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Calcio Città di Brindisi) – (nota n. 1485/813 pf14-15 SS/fda del 5.8.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 03 Novembre 2015 (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Calcio Città di Brindisi) - (nota n. 1485/813 pf14-15 SS/fda del 5.8.2015). Il deferimento Con provvedimento del 5 agosto 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Antonio Flora, all’epoca dei fatti e nel corso della stagione sportiva 2014/2015, Presidente e Legale Rappresentante della SSD ARL Calcio Città di Brindisi, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis comma 1 del CGS con riferimento all’art. 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tesserato, nella stagione sportiva 2013/2014, quale Direttore Generale e Cassiere, l’allenatore Vincenzo Carbonella senza che costui avesse presentato domanda di sospensione volontaria all’albo. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, correttamente notificato, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni nei confronti del Signor Antonio Flora l’inibizione per mesi tre. Nessuno è comparso per il deferito. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Nel corso del procedimento disciplinare n. 10311/813pf14-15/SS/fda, avente ad oggetto la “presunta doppia attività svolta nel corso della SS 13-14 dall’allenatore Carbonella Vincenzo come allenatore regolarmente tesserato per la soc. Francavilla e come Direttore Generale e Direttore Sportivo per la soc. Calcio Città di Brindisi” All’esito dell’attività istruttoria ed a chiusura del procedimento indicato, emergeva palese la violazione delle norme federali. Le indagini dimostravano infatti come, nella stagione sportiva 2013/2014, il Signor Vincenzo Carbonella avesse assunto, dal 12 marzo 2014, la conduzione tecnica della prima squadra della ASD Francavilla Calcio – partecipante al Campionato Eccellenza Regione Puglia – nonostante fosse già tesserato, peraltro in assenza di sospensione all’albo dei tecnici, quale Direttore Generale e Cassiere per la SSD ARL Calcio Città di Brindisi – partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, come risulta dai fogli di censimento della società. Nella riunione del 14 ottobre 2015 venivano accolte le istanze presentate dal Sig. Vincenzo Carbonella e dal Sig. Antonio Donatiello (Presidente, all’epoca dei fatti, della ASD Francavilla Calcio) di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS in ordine alla violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS con riferimento all’art. 36, commi 1 e 3, 38 comma 1-4 NOIF e gli art. 36 comma 1-3, 38 comma 1 e 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e venivano inflitte le seguenti sanzioni: alla Società SSD Calcio Città di Brindisi la sanzione dell’ammenda di mille euro ed alla Società ASD Francavilla Calcio (ora fusa con Fly Team Brindisi) la sanzione dell’ammenda di seicento euro. Nel corso della riunione tenutasi in data 14 ottobre 2015 veniva rilevata l’omessa notifica di convocazione al deferito Antonio Flora, e la conseguente separazione della sua posizione dagli altri deferiti. A seguito del perfezionamento della notifica degli atti al deferito il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare rileva quanto segue: il sig. Antonio Flora, all'epoca dei fatti contestati nel suddetto procedimento disciplinare, nel corso della stagione sportiva 2014/2015, era Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Calcio Città di Brindisi. Dai fogli di censimento risulta comprovata la fusione della A.S.D. Francavilla Calcio nella A.S.D. Fly Team Brindisi, come da CU n. 4 del 17 luglio 2014 del Comitato Regionale Puglia LND - Delegazione Provinciale di Brindisi. Dalle prove prodotte dalla Procura Federale risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il signor Vincenzo Carbonella aveva assunto, dal 12 marzo 2014, la conduzione tecnica della prima squadra della ASD Francavilla Calcio partecipante al Campionato Eccellenza Regione Puglia - nonostante fosse già stato tesserato, peraltro in assenza di sospensione all'albo dei tecnici, quale Direttore Generale e Cassiere per la SSD ARL Calcio Città di Brindisi - partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti. Alla luce delle considerazioni sopra riassunte, risulta pienamente provato, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Antonio Flora in relazione alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis comma 1 del CGS con riferimento all’art. 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tesserato, nella stagione sportiva 2013/2014, quale Direttore Generale e Cassiere, l’allenatore Vincenzo Carbonella, senza che quest'ultimo avesse presentato domanda di sospensione volontaria all’albo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Antonio Flora la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due).
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