F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 03 Novembre 2015 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DE ROSSI (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa – (nota n. 2967/1018pf14-15/SP/blp del 30.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 03 Novembre 2015 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DE ROSSI (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 2967/1018pf14-15/SP/blp del 30.9.2015). La Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1. il Sig. Daniele De Rossi, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società AS Roma Spa; 2. la Società AS Roma Spa; per rispondere: - il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1; e 12, comma 7, del CGS, per avere, al termine della gara del campionato di Serie A Lazio-Roma disputata allo Stadio Olimpico in data 24/05/2015, esultato per la vittoria conseguita dalla propria squadra indirizzando nei confronti della tifoseria della squadra avversaria un plateale gesto offensivo e provocatorio, indicando con entrambe le mani le sue parti basse e successivamente indirizzando, sempre nei confronti dei tifosi avversari, con le braccia sollevate in alto entrambe le dita medie delle mani, in atteggiamento offensivo e di scherno, manifestazioni idonee a costituire incitamento alla violenza; - la Società AS Roma Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, anche in relazione all'art. 12, comma 5 del CGS, con riferimento al comportamento del proprio tesserato. Il Deferimento Il Procuratore Federale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1018 PF 14- 15, avente a oggetto: comportamento del calciatore della AS Roma Spa Signor Daniele De Rossi che, in occasione della gara Lazio / Roma del 25/05/2015 ha rivolto ai tifosi avversari due gesti volgari e provocatori; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 09/09/2015 e constatata la rituale notifica; rilevate le indagini, che constano di: - N. 2 fotografie pubblicate sul sito della Gazzetta dello sport del 25/05/2015 relative a fatti accaduti al termine della gara Lazio / Roma del 25/05/2015; - verbale di audizione del Signor Daniele De Rossi del 13/07/2015; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dai menzionati atti emergono comportamenti contrari alle norme preposte del CGS; ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, 1. il Sig. Daniele De Rossi, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società AS Roma Spa; 2. la Società AS Roma Spa; per rispondere delle menzionate violazioni. La memoria difensiva I deferiti depositavano una memoria difensiva congiunta, contestando l'addebito e adducendo: in procedura, la inammissibilità della richiesta federale e del conseguente giudizio a ministero del TFN-SD, poiché contrari ai principi sottesi al deferimento ex art 35.1.1 CGS; nel merito, la insussistenza dei requisiti comportamentali del calciatore votati alla incitazione alla violenza, ridimensionandoli come gesti astrattamente scomposti frutto della concitazione del momento. Concludevano quindi per la inammissibilità o per la reiezione del deferimento; ovvero per la riduzione a equità delle richieste svolte dalla procura federale. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi al deferimento ne ha chiesto l’integrale accoglimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) ciascuno per i deferiti De Rossi e AS Roma Spa. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alla memoria difensiva e alle conclusioni in essa contenute. La decisione La difesa eccepisce la inammissibilità del deferimento poiché i gesti avvennero al termine della gara Lazio – Roma, all’interno del recinto di gioco, in un contesto sottoposto al controllo della terna arbitrale e dei collaboratori della Procura Federale, per cui l’azione disciplinare non avrebbe dovuto prendere avvio. Ritiene tuttavia il TFN-SD che l’art. 35.1.1. CGS sancisce (seconda frase) un postulato dirimente: "gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della procura federale". La norma si pone quindi a completamento della parziale e riduttiva lettura applicata dalla difesa, valorizzando il lavoro svolto dalla Procura Federale e rendendo utilizzabile il materiale acquisito in atti. Il giudizio di merito riferito alla condotta post derby messa in atto dal Sig. De Rossi, induce il TFN-SD a convergere verso una valutazione critica del comportamento che si colloca all'interno della volgare provocazione, non già dello scherno ovvero della momentanea gestualità astrattamente scomposta, ventilata dalla difesa. La esternazione concernente la indicazione delle parti basse e le dita medie alzate, oltre a rappresentare una pacifica condotta attuata dal calciatore (come risulta dalla sua dichiarazione e dal materiale fotografico in atti), conferma l'analisi penalizzante formulata dalla Procura Federale, a discapito del contorno esimente prospettato dalla difesa. Merita infatti una peculiare analisi comparata la netta linea di demarcazione tra la provocazione, che si estrinseca oggettivamente attraverso manifestazioni sconce chiaramente riconducibili a scurrilità; e la presa in giro persino ai limiti del dileggio, che ha nulla a che vedere con la gestualità in esame. Nonostante infatti la personale giustificazione attribuita dal deferito ai propri atteggiamenti verso la tifoseria avversaria, definiti come scherno esternato per la gioia della vittoria appena conseguita, reputa il TFN-SD che una simile convinzione non possa essere condivisa perché i gesti liberatori, ovvero lo sfottò nei confronti della squadra antagonista, avrebbero dovuto manifestarsi attraverso comportamenti ben lontani dalla mera volgarità. Indicare quindi le parti basse e alzare il dito medio non appartengono alla casistica dello scherno, bensì alla mera provocazione comprovante un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà e probità dettati dal CGS. Il comportamento del Sig. De Rossi merita pertanto una sanzione correlata all'art. 1 bis co. 1 CGS, in parallelo con la ascritta responsabilità attribuita al sodalizio. Ritiene tuttavia il Tribunale che i medesimi gesti, proprio perché dettati dalla gioia per la vittoria nel post derby, abbiano nulla di premeditato o preordinato alla istigazione alla violenza, risolvendosi piuttosto in uno sfogo momentaneo che se pure dotato dei crismi riferiti alla offesa provocatoria, non rientrano nell'alveo della istigazione alla violenza, la cui incidenza presuppone elementi assai più specifici e tendenziosi. Si prosciolgono quindi entrambi i prevenuti per la violazione ex art. 12 co. 7 del CGS, per non aver commesso il fatto. Sanzioni congrue sono dunque quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: - ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) al Sig. Daniele De Rossi; - ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) alla Società AS Roma Spa.
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