F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 04 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 AL SIG. TRINGALI ANDREA; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL CALC. ORTISI ANDREA; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL CALC. CASILLI CRISTIAN, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY OFF “SERIE A2”, SECONDO TURNO DI RITORNO, CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 22.6.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 26.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 04 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 AL SIG. TRINGALI ANDREA; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL CALC. ORTISI ANDREA; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL CALC. CASILLI CRISTIAN, INFLITTE SEGUITO GARA PLAY OFF “SERIE A2”, SECONDO TURNO DI RITORNO, CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 22.6.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 26.6.2015) Con atto del 27.6.2015, la Società A.S.D. Augusta1986 preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 806 del 26.6.2015 della predetta Divisione) con la quale, a seguito dell’incontro, Carlisport Cogianco/Augusta 1986, valido per il Secondo Turno dei Play Off della Serie A2 e disputatosi in data 22.6.2015, erano state irrogate le seguenti sanzioni: - 3 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2015/2016, ed € 3.000,00 di ammenda, a carico della Società A.S.D. Augusta 1986; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2015, a carico dell’allenatore della società ricorrente, sig. Tringali Andrea; - squalifica per 4 gare a carico del calciatore della società ricorrente, sig. Ortisi Andrea; - squalifica per 3 gare a carico del calciatore della società ricorrente, sig. CasilliCristian. A seguito della trasmissione, in data 2.7.2015, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la Società reclamante faceva pervenire, in data 9.7.2015, i motivi di reclamo. Alla riunione, tenutasi in data 4.8.2015, era presente il difensore della società A.S.D. Augusta 1986 che ha insistito per l’accoglimento del reclamo. Il reclamo è parzialmente fondato. Questa Corte evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, il contenuto dei referti dei Commissari di gara, ad eccezione della discordanza relativa al comportamento tenuto dall’allenatore della squadra dell’Augusta, sig. Tringali, di cui si dirà più oltre, è sufficiente a pervenire all’affermazione di responsabilità a carico dei tesserati e, conseguentemente, della stessa Società ricorrente, per avere tenuto un comportamento gravemente antisportivo che si è tradotto in una evidente alterazione del risultato dell’incontro, conclusosi sul 20 a 2 per il Cogianco. 2 Peraltro, la gravità del comportamento è resa ancora più evidente dal fatto che i tesserati della Società Augusta, con la propria condotta, hanno voluto apertamente contestare una decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva, ed in particolare da questa Corte, con la quale era stata disposta la disputa dell’incontro di cui è procedimento che non si era potuto disputare nella data, originariamente prevista (15.5.2015), per la inagibilità del Palazzetto “Cesaroni” di Genzano. Ciò nonostante, questa Corte ritiene che possano essere riconosciute alla Società ricorrente alcune attenuanti ed in particolare il fatto che i calciatori della Augusta, peraltro di giovane età, sono giunti a disputare l’incontro dopo un lungo e fortunoso viaggio in aereo, dovuto alle note vicende che hanno reso inagibile per diversi giorni il Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino. Trattasi di circostanze che, unitamente alla comprensibile frustrazione per non avere potuto schierare in una partita decisiva per l’esito della stagione sportiva i migliori calciatori (che, in quanto brasiliani, avevano fatto rientro nel proprio paese d’origine alla scadenza degli obblighi assunti dalla società Augusta nei loro confronti), se non possono, in alcun modo, scriminare la rilevanza disciplinare della condotta assunta, possono essere considerate quali circostanze attenuanti che valgono a giustificare una congrua riduzione della sanzioni inflitte nei confronti della Società ricorrente. Quanto, poi, alla posizione dell’allenatore, sig. Tringali, non può disconoscersi il fatto che uno dei tre commissari di campo (sig. Stella Renzo che era, peraltro, quello che si trovava nelle immediate vicinanze della panchina dell’Augusta e che, quindi, era in grado, meglio dei suoi colleghi, di verificare il comportamento del Tringali) non attribuisce allo stesso di avere istigato i propri calciatori ad assumere un comportamento antisportivo ma, al contrario, riferisce che lo stesso invitava i proprio calciatori a giocare dignitosamente; una circostanza, quest’ultima, che induce, pertanto, questa Corte a pervenire ad una decisione di proscioglimento dello stesso Tringali da ogni addebito. Per questi motivi, La C.S.A., sentito il Commissario di Campo, Sig. Stella Renzo, in relazione al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di. Augusta (Siracusa), in parziale accoglimento delle decisioni impugnate, - riduce la penalizzazione a carico della Società a due punti. Riduce altresì l’ammenda a carico della stessa a € 1.000,00; - assolve il Sig. Andrea Tringali dall’incolpazione ascrittagli e, per l’effetto, annulla l’inibizione inflittagli. Conferma per il resto le decisioni impugnate. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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