F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 17 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIMONATO JACOPO SEGUITO GARA CLODIENSE/UNION ARZIGNANOCHIAMPO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 17 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIMONATO JACOPO SEGUITO GARA CLODIENSE/UNION ARZIGNANOCHIAMPO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015)
L’A.S.D. Union Arzignanochiampo, nel rispetto dei termini e procedure di regolamento, ha impugnato la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inferte al proprio atleta Jacopo Simonato dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Serie D (Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015) per aver colpito un calciatore avversario con un pugno al volto. A motivo del gravame la reclamante deduce l’inesattezza del rapporto arbitrale, assumendo che nella fattispecie si sarebbe trattato “di un normalissimo contatto di gioco e non di un volontario gesto violento”, come risulterebbe da registrazione televisiva messa a disposizione del Collegio giudicante. 2 Il reclamo è infondato e va disatteso. In effetti, la condotta sanzionata, costituita – giova ripeterlo – da un pugno al volto, appare indubitabilmente violenta in quanto non solo come tale risultante dal rapporto dell’arbitro, ma anche perché la detta refertazione – costituente, come noto, prova privilegiata nel procedimento disciplinare - non relaziona che il calciatore colpito sia rimasto indenne da conseguenze dannose, come solitamente riferiscono i Direttori di gara. Quanto alla prova televisiva, tra l’altro di provenienza non individuata nè individuabile, la stessa non può venir ammessa confliggendo con le disposizioni che disciplinano la materia. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Union Arzignanochiampo di Arzignano (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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