F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 05 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURENO GIOELE SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/1913 SEREGNO CALCIO DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 05 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURENO GIOELE SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/1913 SEREGNO CALCIO DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015).
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata su Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015, infliggeva al calciatore Mureno Gioele, tesserato in favore della società 1913 Seregno Calcio, reo di avere, al termine dell’incontro del Campionato di Serie D Caratese/Seregno del 22.2.2015, colpito con una manata al volto un avversario e rivolto allo stesso una espressione ingiuriosa, la squalifica per 4 giornate. Siffatta decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dalla società di appartenenza del Mureno che, contestando le risultanze del referto arbitrale, ritiene eccessiva la sanzione irrogata e ne chiede una riduzione. L’appello non è fondato e va respinto. 3 Com’è noto, nei procedimenti davanti agli organi di giustizia sportiva, le violazioni connesse allo svolgimento dell’attività agonistica vanno individuate e valutate, ciò è quanto si evince dall’art. 35 n. 1.1. C.G.S., sulla base dei documenti ufficiali che costituiscono, quindi, fonti di prova privilegiate, confutabili solo in presenza di palesi incongruenze, manifeste contraddizioni o macroscopiche illogicità. Orbene, poiché la descrizione degli accadimenti che hanno portato al presente giudizio, ricavabile dal rapporto del direttore di gara, è all’evidenza, nella sia pur sintetica formulazione, chiara, precisa e circostanziata, e poichè la quantificazione della squalifica fatta in prima istanza è perfettamente in armonia con le previsioni normative di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. nessun rilievo può riconoscersi alle critiche generiche, apodittiche e pretestuose avanzate con i motivi a sostegno del gravame che va, pertanto, respinto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza e Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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