F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PAGANESE DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PAGANESE DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015) Il Giudice Sportivo presso la lega Pro infliggeva € 7.500,00 di ammenda alla Società Barletta calcio S.r.l. perché, in occasione della gara Barletta/Paganese del 15.3.2015 propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze; i medesimi durante il minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro Luca Colosimo, dopo aver profferito con megafono espressioni oltraggiose impedivano il silenzio intonando cori di incitamento alla propria squadra. Il rapporto dell’arbitro così riferisce:” durante il minuto di raccoglimento in onore del collega Luca Colosimo scomparso lo scorso lunedì, dalla curva dei tifosi del Barletta si sentiva una voce che col megafono urlava: non ce ne fotte un cazzo e tutta la curva cantava cori della propria squadra per tutta la durata del minuto di raccoglimento”. Il commissario di campo riferiva che al 9’ p.t. avveniva l’esplosione di un petardo con un fragoroso boato all’interno del settore curva destinato alla tifoseria locale, senza ulteriori conseguenze. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Barletta calcio S.r.l. avverso il Com. Uff. n. 163/DIV del Giudice sportivo della lega Pro del 16.3.2015. Nei motivi si rappresenta che l’atteggiamento criticabile della tifoseria era riconducibile alla volontà di allontanare il presidente Perpignano dalla carica attualmente ricoperta, con lo scopo di arrecare danno alla società; la voce del megafono era da attribuire all’iniziativa di un singolo tifoso mentre il resto della curva si limitava intonare cori a supporto della propria squadra. Sulla base delle predette considerazioni si invita la Corte a rideterminare il quantum della sanzione inflitta, considerando che la stessa è superiore all’incasso della partita di euro 6551,00, riducendola al minimo edittale. Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto. Non può avere alcuna significazione processuale affermare che l’atteggiamento criticabile della tifoseria era riconducibile alla volontà di allontanare il presidente Perpignano. Il problema è che all’inizio del campionato i dirigenti della società devono rendere edotta la tifoseria dei doveri e obblighi generali riferibili all’attività sportiva(art.1 bis C.G.S.),altrimenti non può che trovare applicazione l’articolo quattro del codice di giustizia sportiva. Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 16 del codice di giustizia sportiva, la sanzione irrogata appare congrua ed adeguata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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