F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DAL CALC. BELLUCCI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GINNASTICA E CALCIO SORA/CYNTHIA 1929 S.R.L. DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DAL CALC. BELLUCCI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GINNASTICA E CALCIO SORA/CYNTHIA 1929 S.R.L. DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Bellucci Giuseppe la squalifica per 4 gare, per la condotta tenuta nella partita Sora Cinthia del 22.3.2015 (Com. Uff. n. 116 del 25.3.2015). Il Giudice Sportivo così motiva:” calciatore espulso dal campo, squalifica per 4 gare. Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione intimidatoria all’indirizzo del direttore di gara. Lasciato il terreno di gioco, soltanto grazie all’intervento dei compagni di squadra, per tre volte compariva dall’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi, rinnovando l’espressione intimidatoria rivolta al direttore di gara e causando per questo motivo la momentanea sospensione della gara. Sanzione così determinata in considerazione sia della gravità della condotta sia della reiterazione della stessa.” Avverso la decisione proponeva rituale reclamo il Bellucci deducendo travisamento dei fatti così come riportati nel referto arbitrale. Eccessività della squalifica comminata dal Giudice sportivo del Dipartimento interregionale. Sostiene il Bellucci che alla notifica del secondo cartellino giallo aveva richiesto da capitano spiegazioni sulla mancata sanzione del cartellino ai danni del calciatore del Cinthia, in tale contesto profferiva espressione intimidatoria preso dal momento difficile del match e dalla mancanza di lucidità derivante dalla trans agonistica in un momento delicatissimo del match e della stagione. Per tale comportamento il calciatore chiede scusa all’ufficiale di gara ritenendo assolutamente sbagliato il proprio comportamento. Riteneva gli altri fatti non veritieri. Per tali motivi chiede alla Corte di ridurre la squalifica nella misura di una giornata, riformando il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale. Il reclamo non merita accoglimento. La condotta del Bellucci e biasimevole, intimidatoria e reiterata. Ciò emerge chiaramente dal referto arbitrale e costituisce chiara violazione dei doveri imposti dall’articolo 1 bis C.G.S.: nel caso di specie il comportamento del Bellucci è stato contrario ai principi di lealtà e correttezza. Considerando tutti gli elementi di cui all’art. 16 C.G.S., la sanzione va considerata del tutto adeguata alla condotta posta in essere. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bellucci Giuseppe. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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