F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015) Con rituale reclamo, la società Foggia Calcio S.r.l., impugnava il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 178/DIV del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 30.3.2015, che le aveva inflitto l’ammenda di € 5.000,00, perché i propri sostenitori introducevano e facevano esplodere sul terreno di gioco, nei pressi del portiere della squadra avversaria, due petardi di notevole potenza (che non producevano conseguenza) e lanciavano sul terreno di gioco, in direzione di un Assistente Arbitrale, diverse bottiglie di plastica semipiene ed un sasso di notevoli dimensioni che non coglievano il bersaglio. Le motivazioni addotte in reclamo non potendo contestare i fatti, che risultano acclarati in maniera oggettiva, mirano a sminuirli, ma le stesse non possono essere condivise per i seguenti analitici motivi: A) Non rileva che i sostenitori abbiano fatto esplodere uno o due petardi, quanto il fatto che siano stati lanciati petardi ponendo in essere un comportamento vietato. Non devesi peraltro tacere che il petardo o i petardi siano stati di grande potenza ed in ogni caso, sono stati lanciati nei pressi del portiere, pur senza colpirlo o creargli danni. Detta ultima valutazione può essere formulata solo dopo il fatto, ma devesi valutare il fatto intimidatorio e gli effetti comunque dannosi che lo scoppio violento provocano in capo a colui che ne è fatto bersaglio. B) Le argomentazioni di cui sopra debbono essere dispiegate anche in relazione al lancio di bottigliette d’acqua adeguatamente chiuse con parti del contenuto. Vi era quindi la precisa volontà di usare le stesse come oggetti atti ad offendere ed in ogni caso, il tutto deve essere valutato a fronte del patema e della paura che vari oggetti contundenti possano ingenerare nella persona contro cui sono scagliati, atteso che sicuramente disturbano il destinatario, ancorché non riescano a colpirlo. C) Da ultimo, al lancio di petardi e di 5/6 bottigliette d’acqua semipiene, ha fatto seguito il lancio di una grossa pietra che ancora una volta non ha colpito fortunatamente il bersaglio (un Assistente dell’Arbitro), che costituisce autonomo motivo di rilevanza disciplinare, avendo concorso a generare ulteriore paura. Il lancio di tre separati oggetti (petardi, bottigliette e pietra) induce a ritenere un reiterato comportamento della tifoseria di parte reclamante che il primo Giudice ha correttamente stigmatizzato con la sanzione inflitta, in capo a soggetti oltretutto gravati da recidiva, per cui, non possono condividersi le motivazioni di cui al proposto reclamo e va confermata la decisione impugnata. 5 Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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