F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIDDI LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, JOLLY MONTEMURLO/FIDENZA S.R.L. DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIDDI LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, JOLLY MONTEMURLO/FIDENZA S.R.L. DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015) Ricorso della Società Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L. avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Diddi Luca, seguito gara Campionato Nazionale Juniores, Jolly Montemurlo/Fidenza del 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015) Il ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Diddi Luca, seguito gara Campionato Nazionale Juniores, Jolly Montemurlo/Fidenza del 14.3.2015 per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara. Allontanato dal terreno di gioco, al 46° del secondo tempo entrava in campo per esultare alla realizzazione di una rete da parte della propria squadra. Al termine della gara rivolgeva espressione offensiva nei confronti di un assistente arbitrale. Il ricorrente, quindi, chiede una riduzione della sanzione e, a sostegno della sua richiesta, fa una ricostruzione dei fatti accaduti in modo del tutto differente rispetto quella riportata nel referto arbitrale. La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva d’Appello, giustifica la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Monemurlo S.S.D. A.R.L. di Montemurlo (Prato). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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