F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 08 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 05 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JEREMY MENEZ SEGUITO GARA MILAN/GENOA DEL 29.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 220 dell’1.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 08 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 05 Ottobre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JEREMY MENEZ SEGUITO GARA MILAN/GENOA DEL 29.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 220 dell’1.5.2015)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 220 dell’1.5.2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del sig. Jeremy Menez, calciatore tesserato della società ricorrente, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara così motivata“doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere, al secondo tempo, all’atto della consequenziale espulsione, uscendo dal recinto di gioco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose (due giornate), proferendo espressione blasfema (una giornata); infrazioni rilevata dal quarto Ufficiale”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società A.C. Milan S.p.A. (di seguito anche Milan), all’uopo lamentando la sproporzione della sanzione applicata rispetto agli addebiti. Segnatamente, il Milan si duole del mancato riconoscimento del cd. cumulo giuridico essendo configurabile nella vicenda qui in rilievo, anzitutto, un’ipotesi di concorso formale di illeciti, trattandosi di condotte consumate in pochi attimi e senza soluzione di continuità. Peraltro, anche a voler ritenere configurabile una pluralità di condotte illecite, sussisterebbero, comunque, i presupposti, secondo la ricorrente, per il riconoscimento della continuazione essendo le condotte in contestazione espressione, in ogni caso, di un medesimo disegno criminoso. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione irrogata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto del quarto Ufficiale dal quale si evince che “al 27° del 2T il calciatore n°7 Menez Jeremy a seguito dell’espulsione sostava nei pressi del sottopasso esternando frasi a gran voce”figli di p….., figli di p……, porco D.., porco D.. ripetutamente. Solo dopo qualche minuto rientrava negli spogliatoi”. Del pari, altrettanto pacifica si rivela la natura illecita delle espressioni in addebito, da un lato, dileggianti il direttore di gara ed i suoi assistenti e, dunque, rette da una logica prettamente denigratoria, e, dall’altro, integranti una chiara condotta blasfema. 2 Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non emergendo, anzitutto, e contrariamente a quanto dedotto, circostanze concrete meritevoli di particolare considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte e' chiamata ad effettuare, anche in ragione della insistita reiterazione delle condotte. Anzitutto, non possono essere apprezzate come circostanze attenuanti, e con la pretesa automaticità, l’immediatezza della reazione ovvero la presunta riferibilità, sul piano eziologico, delle condotte del calciatore al presunto torto arbitrale subito. Questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato, non potendo di certo assumere valenza scriminante, o anche solo attenuante, la mancata condivisione delle scelte arbitrali. Del pari, anche rispetto alle residue argomentazioni difensive della ricorrente, non sussistono i presupposti per una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Anzitutto, non può essere condivisa la prospettata riconducibilità degli addebiti qui in rilievo all’istituto del cd. concorso formale, evidenziando le risultanze istruttorie una pluralità di espressioni distinte tra loro e integranti, come tali, più condotte suscettive di autonomo apprezzamento anche in considerazione dell’attitudine a ledere beni giudici diversi, in un caso (figli di p…., figli di p…..) l’onore ed il decoro degli ufficiali di gara e, nell’altro (porco D.., porco D..), il sentimento religioso collettivo. Né, peraltro, è possibile ritenere che le condotte in contestazione siano astrette dal vincolo cd. della continuazione sì da giustificare, per tale diversa via, l’applicazione del cumulo giuridico. La natura di illecito d’impeto che caratterizza tali fattispecie, legate tra loro da un nesso di mera occasionalità, non sembra, infatti, conciliabile con quel minimo di pianificazione che evoca il cd. medesimo disegno criminoso. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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