F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORGHESE MARTINO SEGUITO GARA VARESE/LATINA DEL 2.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORGHESE MARTINO SEGUITO GARA VARESE/LATINA DEL 2.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015)
La società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 103 del 4.52015, con il quale, a seguito della gara Varese/Latina del 2.5.2015, è stata inflitta al suo calciatore signor Martino Borghese la seguente sanzione: - squalifica per 4 giornate effettive di gara "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quindicesima sanzione); per aver, all'atto dell'ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli espressioni ingiuriose". Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara o in subordine applicare quale pena base il minimo edittale, tenendo conto le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo edittale ex art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S.. In particolare, il reclamante ritiene la sanzione irrogatagli sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento tenuto per avere rivolto all'indirizzo dell'arbitro sia pure per più volte espressione non ingiuriosa ma irriguardosa. Questa Corte Sportiva d’Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rilevando che l'atteggiamento intimidatorio e le espressioni ingiuriose o irriguardose sono state plateali, aizzando anche il pubblico, e posti in essere più volte sia alla notifica dell'ammonizione che alla successiva notifica dell'espulsione, sia uscendo scalciando violentemente il cestello porta borracce della propria panchina e in ultimo sferrando con platealità un pugno violento contro la tenda mobile, conferma la sanzione come già inflitta. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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