F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. PADELLI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL’11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. PADELLI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL’11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015) Con argomentato reclamo, proposto nel rispetto dei termini e disposizioni regolamentari anche in relazione al precedente preannuncio e richiesta atti, il calciatore Daniele Padelli ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Napoli/Torino del precedente giorno 11, ha inflitto al tesserato la sanzione della squalifica per una giornata effettiva “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. Quali motivi di reclamo, il Padelli deduceva l’irrilevanza ai sensi dell’art. 35.1.1 C.G.S della segnalazione della Procura Federale, nel merito negava di aver proferito l’espressione sanzionata avendo diversamente pronunciato, infine eccepiva, in via subordinata, l’eccessività della sanzione irrogata in quanto proferita negli spogliatoi senza offesa per alcuno. Conclude pertanto per l’annullamento della squalifica, ovvero, in alternativa, per la sua trasformazione in ammenda. Ritiene la Corte che le prime due censure siano infondate: in effetti, secondo costante giurisprudenza di questa stessa Corte, le relazioni della Procura Federale costituiscono indubbia fonte di prova, mentre della diversa espressione che, a dire del calciatore, sarebbe stata pronunciata, non v’è alcuna prova in atti. Il Collegio di appello, viceversa, ritiene di accogliere l’istanza subordinata del reclamante, in quanto la localizzazione dell’episodio all’interno degli spogliatoi e cioè in luogo privato, riservato, non dunque sul terreno di giuoco o nelle aree di accesso agli spogliatoi, ne riduce indubbiamente la portata, nel senso che l’espressione blasfema, pur sanzionabile in quanto percepita e riportata, non debba essere necessariamente punita con la squalifica, restando proporzionata l’ammenda, che nella fattispecie la Corte ritiene di dover determinare in €. 10.000,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Padelli Daniele, commuta la sanzione inflitta nell’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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