F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CSA del 26 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BELLINATI FRANCESCO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, VIGOR PERCONTI/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 20.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 277 del 20.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CSA del 26 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BELLINATI FRANCESCO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, VIGOR PERCONTI/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 20.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 277 del 20.5.2015) Con ricorso del 22.5.2015 la Polisportiva Vigor Perconti impugnava il provvedimento del giudice Sportivo presso la lega nazionale dilettanti di cui al Com. Uff. del 20.05.2015 con il quale era stata inflitta all’allenatore Francesco Bellinati la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive a seguito dell’incontro del campionato, fase nazionale junirores, tra Vigor Perconti contro Atletico Gallo Colbordolo. A sostegno dell’impugnazione la Vigor Perconti sosteneva che la valutazione del comportamento del proprio allenatore era stata frutto di travisamento in quanto il Bellinati, sferrando un pugno alla panchina, non avrebbe inteso rivolgere una contestazione all’arbitro bensì reagire ad un errore commesso dai propri calciatori. Quanto alla circostanza dell’ingresso dell’allenatore negli spogliatoi a fine gara, essa era riferibile – si sosteneva – alla volontà di congratularsi con i propri giocatori e con gli avversari e non doveva quindi essere intesa nel senso di una reazione nei confronti del provvedimento arbitrale. Il ricorso merita parziale accoglimento. In realtà dal referto arbitrale, mentre si deduce con chiarezza che il Bellinati (quali che fossero le motivazioni) rientrava negli spogliatoi contravvenendo così platealmente al provvedimento di allontanamento, non emerge con altrettanta chiarezza che il pugno sulla panchina e la successiva, volgare espressione, fossero dirette contro l’arbitro e non esprimessero, invece, il disappunto per l’errore commesso dal proprio calciatore. Il ricorso, pertanto, merita parziale accoglimento con riduzione della sanzione. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Vigor Perconti di Roma, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Bellinati Francesco in 2 (due) giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it