F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 1.800,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.800,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015) Con reclamo del 27.05.2015 la A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio (d’ora in poi, per semplicità, “Paterno”) impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 280 del 26.05.2015 con la quale le era stata inflitta la sanzione del pagamento di €. 1.800,00 e di una gara a porte chiuse in relazione ai fatti relativi alla gara contro il Serpentara Bellegraolevano (d’ora in poi, per semplicità, “Serpentara”) svoltasi il 24.05. 2015. A sostegno del reclamo si deduceva che : a) i giocatori del Paterno erano rimasti scossi dalla bomba carta lanciata durante il secondo tempo dai tifosi della squadra avversaria Serpentara, così come gli stessi tifosi presenti; b) discutibile doveva considerarsi l’addebito delle condotte in capo alla squadra ospite Paterno in quanto la distanza tra le tribune e il campo di giuoco era di oltre 40 metri e ciò rendeva impossibile la percezione di sputi e getti d’acqua; c) le bottigliette di plastica erano state introdotte in campo prive del tappo e quindi inidonee, ove lanciate, ad arrecare danni; d) nonostante le due tifoserie avessero entrate diverse vie era poi stata commistione tra i gruppi di tifosi e, pertanto, non poteva escludersi che i comportamenti addebitati alla tifoseria del Paterno fossero in realtà riferibili ai tifosi del Serpentara. Da qui la richiesta di annullamento della sanzione o, in subordine di una sua congrua riduzione. Il ricorso non merita accoglimento. Le argomentazioni addotte a sostegno del reclamo appaiono oltremodo generiche e, in parte, inconsistenti. Il Paterno, da una parte afferma che i comportamenti in forza dei quali è stata inflitta la sanzione non sono sicuramente riferibili ai suoi tifosi e, dall’altra, in qualche modo contraddicendosi, sostiene che i lanci di bottigliette e di sputi non potevano essere realmente percepiti. Inconsistente è poi il motivo in ordine alla circostanza che le bottigliette d’acqua fossero prive di tappo e comunque già consumate, perché, come è ovvio ciò non esclude che siano poi state effettivamente lanciate. Così come inconsistente si rivela l’argomento secondo cui la mancata verbalizzazione di lesioni riportate dal quarto uomo dimostrerebbe che quest’ultimo non fu colpito da un lancio di bottiglie. Ciò in quanto è di tutta evidenza che il lancio non esclude che il quarto uomo fu colpito senza conseguenze fisiche. Siffatte argomentazioni urtano frontalmente con il puntuale referto di gara nel quale i comportamenti riferibili alla tifoseria del Paterno sono ben evidenziati e circoscritti, ed a tale documento, come è noto, deve riconoscersi il ruolo di fonte di prova privilegiata in assenza di vizi logici del suo contenuto. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio di Avezzano (dell’Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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