F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FEGATILLI MICHELE INFLITTA SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D POLISPORTIVA PATERNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FEGATILLI MICHELE INFLITTA SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015) Con reclamo del 27.5.2015 la A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio (d’ora in poi, per semplicità, “Paterno”) impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 280 del 26.05.2015 con la quale le era stata inflitta al calciatore Fegatilli Michele la sanzione della squalifica per 5 gare effettive in relazione ai fatti relativi alla gara contro il Serpentara Bellegraolevano (d’ora in poi, per semplicità, “Serpentara”) svoltasi il 24.05. 2015. 3 A sostegno del reclamo, relativamente alla posizione del giocatore, si deduceva che il Fegatilli si era limitato a partecipare alla gara da mero osservatore esterno, trovandosi in panchina, e la sua reazione pur “smodata” doveva ritenersi “non sproporzionata né aggressiva” mentre gli epiteti pronunziati non potevano considerarsi offensivi. Il ricorso non merita accoglimento. Dal referto arbitrale emerge con assoluta chiarezza che il comportamento del giocatore in questione, pur trovandosi in panchina, fu caratterizzato da una particolare aggressività, culmimando addirittura in un tentativo di aggressione nei confronti di un assistente dell’arbitro, evitato solo all’intervento dei dirigenti e degli altri giocatori, nonché dalla pronunzia di ripetute, gravi e volgari espressioni verso il medesimo assistente arbitrale. Le argomentazioni difensive svolte dalla società risultano pertanto non solo assai generiche ma del tutto smentite dal referto il cui valore probatorio è privilegiato. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Paterno Calcio di Avezzano (dell’Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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