F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. BLANCHARD LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CROTONE DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. BLANCHARD LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CROTONE DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015) Con reclamo in data 27.5.2015, il calciatore Blanchard Leonardo ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 108 del 18.05.2015, in relazione alla gara Frosinone Calcio/F.C. Crotone, delibera con la quale il calciatore è stato squalificato per tre giornate effettive di gara per avere, al 40° del secondo tempo, colpito ripetutamente al petto ed al collo un calciatore avversario. Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a 2 giornate effettive di gara anche con commutazione del turno di squalifica annullato con una sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia. Il Blanchard sostiene di non aver posto in essere alcuna condotta violenta in danno del calciatore avversario Abel Gigli e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato “senza conseguenze”, come evidenziato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto. Si sarebbe trattato, nel caso di specie, delle solite reciproche, reiterate e veementi schermaglie fra calciatori durante le fasi di gioco, sfociate nel classico gesto dello “smanacciare” (“con le mani”), senza conseguenze per i due contendenti. Alla seduta del 18.6.2015, il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta. E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal Calciatore Blanchard, sebbene illecita, non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze dannose per l’avversario trattandosi, nel caso che ci riguarda, di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti spintonamenti non in grado di determinare conseguenze dannose per i calciatori, come attestato nel referto dallo stesso Direttore di Gara, allorquando afferma che l’evento non ha avuto conseguenze per l’avversario che, guarda caso, è stato espulso con identica motivazione. Seppur la dinamica dei fatti confermi la natura non violenta della condotta di entrambi i calciatori coinvolti, dovrà essere in ogni caso sanzionato, il comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi sebbene privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, ma svolti in un contesto di reciproche scorrettezze. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Blachard Leonardo, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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