F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015) La S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l. ha, in data 13.5.2015, preannunciato a mezzo fax reclamo avverso la sanzione dell’ammenda, di cui al Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015. Tale sanzione veniva irrogata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con il Com. Uff. summenzionato, perché propri sostenitori, nel corso dell’incontro Acque e Sapone C5/Real Rieti disputato il 9.5.2015 valevole per i Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto Stagione Sportiva 2014/2015, lanciavano ripetutamente palle di carta imbevute d’acqua contro il secondo arbitro e i calciatori della società avversaria desistendo da tale condotta solo dopo l’intervento del commissario di campo, che tramite altoparlante li invitava a desistere. Nella circostanza tuttavia alcuni di detti sostenitori ingiuriavano e minacciavano il commissario di campo sputandogli contro e attingendolo. Successivamente il medesimo commissario di campo, veniva colpito dal tappo di una bottiglia di plastica senza tuttavia subire conseguenze fisiche. All’inizio del secondo tempo ignoti attivavano il sistema d’allarme antincendio, la cui sirena suonava per metà del secondo tempo prima di essere disattivata. Per lancio di sputi contro il secondo arbitro senza colpirlo. Con comunicazione in data 14.5.2014 sono stati trasmessi a mezzo mail alla detta società gli atti pervenuti dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con l’avvertenza che, ai sensi dell’art. 36bis comma 2 C.G.S., i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni 7 dalla data di ricezione della comunicazione medesima. Non essendovi stata la prescritta presentazione dei (preannunciati) motivi di reclamo, il procedimento non può dirsi instaurato innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, con conseguente inammissibilità del preannunciato reclamo. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Acquaesapone C5 S.r.l. di Montesilvano (Pescara). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it