F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PONTILLO VINCENZO; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. VISCIANI IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OUT, CALCIO POMIGLIANO/ARZANESE DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 25.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PONTILLO VINCENZO; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. VISCIANI IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OUT, CALCIO POMIGLIANO/ARZANESE DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 25.5.2015) La società A.S.D. Calcio Pomigliano, come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 151 del 25.5.2015, con la quale, con riferimento alla gara Calcio Pomigliano/Arzanese del 24.5.2015, è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate di gara effettive sia al calciatore Visciano Ivan, che al calciatore Pontillo Vincenzo. Entrambi i suddetti calciatori sono stati sanzionati, si legge nella decisione del Giudice Sportivo, «per avere, a gioco fermo, colpito con una spinta al petto un calciatore avversario». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società A.S.D. Calcio Pomigliano, censurando l’eccessiva severità della sanzione di cui trattasi e chiedendo che la stessa venga ridotta «nella misura della gravità del gesto». Secondo la ricorrente società, infatti, il gesto sanzionato «non è configurato nelle casistiche di gioco pericoloso, scorretto e/o violento atto a causare gravi danni all’avversario». Il ricorso merita parziale accoglimento. Il comportamento dei calciatori di cui trattasi è, senza dubbio, meritevole di ferma censura e sanzione. Tuttavia, una complessiva rivalutazione della condotta posta in essere dai due calciatori di cui trattasi conduce a ritenere che la stessa possa essere considerata gravemente antisportiva, più che violenta in senso proprio. Per queste ragioni, la sanzione della squalifica inflitta ai sigg.ri Visciano Ivan e Pontillo Vincenzo può essere ridotta da tre a due giornate effettive di gara. 4 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D’Arco (Napoli), riduce le sanzioni inflitte ai calciatori Pontillo Vincenzo e Visciani Ivan a 2 giornate effettive di gara ciascuno. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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