F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 30 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. ALBERTO SABATTINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 18.4.2015 CAMPIONATO DI 1^ CAT. (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Marche – Com. Uff. n. 165 del 22.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d’Appello presso il C.R. Marche – Com. Uff. n. 179 del 22.5.2015 e n. 185 del 5.6.2015-errata corrige) – (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale – Com. Uff. n. 186 del 10.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 30 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. ALBERTO SABATTINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDAX PIOBBICO/GABICCE GRADARA DEL 18.4.2015 CAMPIONATO DI 1^ CAT. (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Marche – Com. Uff. n. 165 del 22.4.2015) - (Delibera della Corte Sportiva d’Appello presso il C.R. Marche – Com. Uff. n. 179 del 22.5.2015 e n. 185 del 5.6.2015-errata corrige) - (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale – Com. Uff. n. 186 del 10.6.2015) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 165 del 22.4.2015 - con riferimento alla gara Audax Piobbico/Gabicce Gradara del Campionato I Categoria Girone A, svoltasi il 18.4.2015 - comminava la squalifica per 3 gare effettive nei confronti del calciatore Sabattini Alberto dell’A.S.D. Gabicce Gradara perché “espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare insultava l’arbitro”. Avverso tale decisione proponeva rituale ricorso la Società Gabicce Gradara, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ma la Corte sportiva di appello territoriale del Comitato Regionale Marche (cfr. Com. Uff. n. 179 del 22.5.2015), lo respingeva. Il suddetto calciatore proponeva in proprio il reclamo avverso la squalifica, ma l’adita Corte sportiva di appello territoriale, rilevata la sua incompetenza, rimetteva il gravame alla Corte Federale di Appello (cfr. Com. Uff. n. 186 del 10.6.2015). Nel gravame il Sabattini anzitutto si dissocia da quanto scritto nel reclamo della Società (e cioè che si sarebbe limitato “a far notare l’eccessiva severità del provvedimento di espulsione”) sia perchè non era configurabile tale eccesso sia perchè non era contestabile l’espulsione da cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Inoltre, fa presente di essere accusato ingiustamente di avere insultato il Direttore di gara, avendo invece tenuto un comportamento di riconosciuta correttezza, perché provvide a fine gara a stringere la mano all’allenatore della squadra avversaria e a complimentarsi per il risultato ottenuto. Il reclamo del Sabattini va dichiarato inammissibile. Infatti questa Corte sportiva di appello nazionale, a norma dell’art. 29 bis comma 2 C.G.S., non può fungere da giudice di terzo grado, essendo essa invece giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali (e non di quelli territoriali). Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Calciatore Alberto Sabattini e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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