LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 06.08.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Raoul LOMBARDO/MATERA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 06.08.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Raoul LOMBARDO/MATERA CALCIO S.r.l. Con reclamo datato 20.03.2015, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Raoul LOMBARDO chiedeva la condanna della MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di € 2.280,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00. La Società controinteressata, in data 30.04.2015, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva che il sign. Raoul LOMBARDO,in data 06.05.2014, aveva rilasciato quietanza liberatoria di nulla più avere a pretendere. Il sig. Raoul LOMBARDO controdeduceva contestando tale circostanza e negando di aver mai sottoscritto alcuna dichiarazione liberatoria. Alla riunione, tenutasi in data 09.07.2015, il reclamante disconosceva la firma apposta sulla dichiarazione prodotta in copia, di cui non a stato prodotto l'originale. La Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento, stante la mancata produzione del documento originale della presunta dichiarazione di quietanza, che pertanto non può assumere efficacia estintiva del debito della Società nei confronti del calciatore. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Raoul LOMBARDO della somma di €.2.280,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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