LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 06.08.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RIC0RSO DEL CALCIATORE Sebastian Jesus VICENTIN/S.D.ASTI CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 06.08.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RIC0RSO DEL CALCIATORE Sebastian Jesus VICENTIN/S.D.ASTI CALCIO S.r.l. Con reclamo datato 02.04.2014, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Sebastian Jesus VICENTIN chiedeva la condanna della SD ASTI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di € 3.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00. La Società controinteressata, in data 07.05.2015, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva una riduzione della condanna rispetto alle pretese economiche del calciatore, deducendo il presunto pagamento dell'importo 1.480,00, effettuato nell'interesse del medesimo con riferimento al costo del trasferimento dall'Argentina all’Italia. Le ulteriori difese del reclamante hanno chiarito l’infondatezza di tale pretesa nell'ottica di una parziale compensazione rispetto all'importo richiesto dal calciatore. La Commissione ritiene, pertanto, il reclamo meritevole di accoglimento. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.D.ASTI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Sebastian Jesus VICENTIN della somma di €.3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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